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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11285 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 21435/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto lesione personale
TRA
(codice fiscale ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, dallo Studio Associato Accattatis Ricciardi (partita iva ) in P.IVA_1 persona dell'avvocato Carlo Accattatis Chalons d'Orange (pec Email_1 it) e presso di loro elett.te domiciliata in Napoli, alla
[...] Email_2
Via Vannella Gaetani 27, come in atti. ATTRICE CONTRO
in persona del Sindaco p. t., (P. IVA ) dom.to Controparte_1 P.IVA_2 per la carica in Palazzo S. Giacomo, Napoli, in uno all'Avvocatura Municipale che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Maria Teresa Mastrangelo (c. f.
), tutti domiciliati in Napoli Palazzo San Giacomo C.F._2
Piazza Municipio presso l'Avvocatura Municipale, come in atti. CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: A) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2051 e 2049 c.c. ed, in subordine dell'art. 2043 c.c., la esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro occorso il giorno 7/8/2020, meglio descritto nella premessa del presente atto;
B) accertare e dichiarare che, in conseguenza del sinistro suddetto, l'attrice riportava postumi di natura invalidante come sarà provato da apposita consulenza medica di ufficio che sin d'ora si richiede;
C) per l'effetto, condannare il CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni
[...] sofferti dall'attrice, danno patrimoniale e non patrimoniale, biologico, esistenziale (nulla, in breve, di escluso od eccettuato), da liquidare nello stesso giudizio, con la relativa condanna per equivalente pecuniario, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, nella misura che sarà precisata in corso di causa e che, comunque, si contiene nei limiti di competenza del Giudice adito;
D) condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, rimborso spese generali ex art. 2, 2° comma D.M. n. 55/14, i.v.a. e c.p.a come per legge, con attribuzione ai su indicati procuratori che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
Conclusioni parte convenuta: Rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
- in via gradata e nella denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda attorea, riconoscere il concorso di colpa di parte attrice nella produzione dell'evento dannoso, ex art. 1227 c.c.; in via ancora gradata diminuire il quantum della pretesa fatta valere nei confronti del siccome appare Controparte_1 comunque eccessiva;
accordare in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio le conseguenze di legge
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice, assumendo che in data 07.08.2020, alle ore 11,00 circa in Napoli, mentre percorreva a piedi le
[...]
si imbatteva in un tratto sconnesso ed irregolare della pavimentazione Parte_2 che causava la perdita del suo equilibrio e la conseguenziale caduta al suolo, conveniva in giudizio il al fine di ottenere il risarcimento Controparte_1 dei danni per le lesioni personali riportate. A sostegno della domanda parte attorea riteneva di attribuire la responsabilità dell'accaduto al predetto Ente pubblico ai sensi dell'art. 2051 c.c., per non aver provveduto alla vigilanza, custodia e/o manutenzione delle aree di sua pertinenza e, in alternativa, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per non aver segnalato adeguatamente lo stato di pericolo dell'area dissestata, invocando all' uopo gli estremi del pericolo occulto (c.d. insidia e trabocchetto).
Iscritta la causa a ruolo, si costituiva in giudizio il convenuto Ente, impugnando le pretese risarcitorie formulate ex adverso nella domanda introduttiva.
Successivamente, istruita la causa mediante ammissione ed espletamento di prova testimoniale nonché concessione di Consulenza Tecnica d'Ufficio; precisate le conclusioni, il fascicolo era assegnato al sottoscritto estensore e, all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.11.2025 era introitato per la decisione.
***** Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali attrice e convenuta. La legittimazione attiva non è stata contestata;
quella passiva del CP_1
è determinata dalla circostanza che trattasi di strada comunale, e
[...] pertanto ricadente sotto la responsabilità dell' convenuto, che è tenuto alla CP_2 sua manutenzione. La prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare, entrambi i testi escussi hanno riferito che l'attrice è caduta e si è provocata le ferite di cui in atti, a causa di un basolo malmesso, che alla pressione del piede si è mosso, facendo perdere l'equilibrio alla suddetta attrice.
Appare per tanto confermato il fatto storico che parte attrice sia caduta sulla strada pubblica, riportando delle lesioni;
ciò solo tuttavia non è sufficiente a supportare validamente la richiesta di risarcimento, occorrendo invece valutare, specificamente, nel caso concreto, la situazione fattuale con i caratteri propri dell'insidia.
Il pericolo, definito insidia e/o trabocchetto, ovvero il pericolo improvviso, inaspettato e occulto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cc e dell'art. 2043 c.c. nei confronti dell'Ente proprietario delle strade, deve essere caratterizzato, come ormai è pacifico in Giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità. Ed in simili fattispecie, il Giudicante non può esimersi dall'applicazione del generale principio di auto - responsabilità dei privati ex art. 1227 cc per il quale va imputata, in via esclusiva, all'utente la responsabilità dell'evento che si sarebbe potuto evitare con l'uso della ordinaria diligenza.
Or bene, nel caso in esame emerge con chiarezza che la parte di via pubblica su cui sono avvenuti i fatti denunciati, pur essendo pienamente visibile, dato l'orario e - di conseguenza - la piena luce solare presente, era tuttavia connotata dai caratteri dell'insidia. Parte attrice, infatti, non è inciampata nello scalino tra parte rovinata della strada ed inizio di quella lastricata con i basoli, ivi esistente, che ben avrebbe potuto evitare con la dovuta attenzione;
piuttosto è caduta a causa di un basolo malfermo, che oggettivamente, pur con la massima attenzione, non era possibile individuare, dal momento che si è mosso solo alla pressione del piede;
trattasi perciò di insidia inaspettata ed occulta.
Non irrilevante, infine, la relazione di CTU la quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con il sinistro come denunciato e dichiarandola affetta da postumi. Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico.
Risulta pertanto acclarata la piena ed esclusiva responsabilità del convenuto Ente.
Circa il quantum, la CTU medico legale redatta dal Dott. ha Persona_1 identificato le lesioni riportate dall'attrice quantificandole come segue: Danno biologico permanente di punti 3,0; inabilità temporanea parziale, 20 GG al 75%, 10 GG al 50%. Sulla base della CTU, il danno biologico viene quindi così calcolato:
• Danno biologico 3% per anni 66 € 2.110,59
• Invalidità parziale al 75% 20 gg. € 712,35
• Invalidità parziale al 50% 10 gg. € 237,45
TOTALE € 3.060,39 Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio.
A tale importo andranno aggiunti €. 53,36 per le spese mediche come quantificate dalla CTU, per un totale di €. 3.113,75.
Non merita invece accoglimento la richiesta di liquidazione del danno morale, che non risulta provato.
Spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e verranno liquidati con riferimento al decisum, secondo i parametri medi di cui al DM 22/2014 e successive integrazioni, come da dispositivo.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 12.09.2024 (Cass. civ. sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede:
-1) Accerta e dichiara la responsabilità del in persona del Controparte_1
p.t., nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa. CP_3
-2) Per l'effetto condanna il al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice dell'importo di € 3.113,75 a titolo di risarcimento delle lesioni e dei danni subiti.
-3) Condanna il al pagamento delle spese legali, liquidate Controparte_1 in Euro 237,00 per spese ed Euro 2.552,00 per onorari, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, costituito ed antistatario.
-4) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.
Così deciso in Napoli, 29.11.2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 21435/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto lesione personale
TRA
(codice fiscale ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, dallo Studio Associato Accattatis Ricciardi (partita iva ) in P.IVA_1 persona dell'avvocato Carlo Accattatis Chalons d'Orange (pec Email_1 it) e presso di loro elett.te domiciliata in Napoli, alla
[...] Email_2
Via Vannella Gaetani 27, come in atti. ATTRICE CONTRO
in persona del Sindaco p. t., (P. IVA ) dom.to Controparte_1 P.IVA_2 per la carica in Palazzo S. Giacomo, Napoli, in uno all'Avvocatura Municipale che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Maria Teresa Mastrangelo (c. f.
), tutti domiciliati in Napoli Palazzo San Giacomo C.F._2
Piazza Municipio presso l'Avvocatura Municipale, come in atti. CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: A) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2051 e 2049 c.c. ed, in subordine dell'art. 2043 c.c., la esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro occorso il giorno 7/8/2020, meglio descritto nella premessa del presente atto;
B) accertare e dichiarare che, in conseguenza del sinistro suddetto, l'attrice riportava postumi di natura invalidante come sarà provato da apposita consulenza medica di ufficio che sin d'ora si richiede;
C) per l'effetto, condannare il CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni
[...] sofferti dall'attrice, danno patrimoniale e non patrimoniale, biologico, esistenziale (nulla, in breve, di escluso od eccettuato), da liquidare nello stesso giudizio, con la relativa condanna per equivalente pecuniario, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, nella misura che sarà precisata in corso di causa e che, comunque, si contiene nei limiti di competenza del Giudice adito;
D) condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, rimborso spese generali ex art. 2, 2° comma D.M. n. 55/14, i.v.a. e c.p.a come per legge, con attribuzione ai su indicati procuratori che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
Conclusioni parte convenuta: Rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
- in via gradata e nella denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda attorea, riconoscere il concorso di colpa di parte attrice nella produzione dell'evento dannoso, ex art. 1227 c.c.; in via ancora gradata diminuire il quantum della pretesa fatta valere nei confronti del siccome appare Controparte_1 comunque eccessiva;
accordare in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio le conseguenze di legge
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice, assumendo che in data 07.08.2020, alle ore 11,00 circa in Napoli, mentre percorreva a piedi le
[...]
si imbatteva in un tratto sconnesso ed irregolare della pavimentazione Parte_2 che causava la perdita del suo equilibrio e la conseguenziale caduta al suolo, conveniva in giudizio il al fine di ottenere il risarcimento Controparte_1 dei danni per le lesioni personali riportate. A sostegno della domanda parte attorea riteneva di attribuire la responsabilità dell'accaduto al predetto Ente pubblico ai sensi dell'art. 2051 c.c., per non aver provveduto alla vigilanza, custodia e/o manutenzione delle aree di sua pertinenza e, in alternativa, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per non aver segnalato adeguatamente lo stato di pericolo dell'area dissestata, invocando all' uopo gli estremi del pericolo occulto (c.d. insidia e trabocchetto).
Iscritta la causa a ruolo, si costituiva in giudizio il convenuto Ente, impugnando le pretese risarcitorie formulate ex adverso nella domanda introduttiva.
Successivamente, istruita la causa mediante ammissione ed espletamento di prova testimoniale nonché concessione di Consulenza Tecnica d'Ufficio; precisate le conclusioni, il fascicolo era assegnato al sottoscritto estensore e, all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.11.2025 era introitato per la decisione.
***** Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali attrice e convenuta. La legittimazione attiva non è stata contestata;
quella passiva del CP_1
è determinata dalla circostanza che trattasi di strada comunale, e
[...] pertanto ricadente sotto la responsabilità dell' convenuto, che è tenuto alla CP_2 sua manutenzione. La prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare, entrambi i testi escussi hanno riferito che l'attrice è caduta e si è provocata le ferite di cui in atti, a causa di un basolo malmesso, che alla pressione del piede si è mosso, facendo perdere l'equilibrio alla suddetta attrice.
Appare per tanto confermato il fatto storico che parte attrice sia caduta sulla strada pubblica, riportando delle lesioni;
ciò solo tuttavia non è sufficiente a supportare validamente la richiesta di risarcimento, occorrendo invece valutare, specificamente, nel caso concreto, la situazione fattuale con i caratteri propri dell'insidia.
Il pericolo, definito insidia e/o trabocchetto, ovvero il pericolo improvviso, inaspettato e occulto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cc e dell'art. 2043 c.c. nei confronti dell'Ente proprietario delle strade, deve essere caratterizzato, come ormai è pacifico in Giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità. Ed in simili fattispecie, il Giudicante non può esimersi dall'applicazione del generale principio di auto - responsabilità dei privati ex art. 1227 cc per il quale va imputata, in via esclusiva, all'utente la responsabilità dell'evento che si sarebbe potuto evitare con l'uso della ordinaria diligenza.
Or bene, nel caso in esame emerge con chiarezza che la parte di via pubblica su cui sono avvenuti i fatti denunciati, pur essendo pienamente visibile, dato l'orario e - di conseguenza - la piena luce solare presente, era tuttavia connotata dai caratteri dell'insidia. Parte attrice, infatti, non è inciampata nello scalino tra parte rovinata della strada ed inizio di quella lastricata con i basoli, ivi esistente, che ben avrebbe potuto evitare con la dovuta attenzione;
piuttosto è caduta a causa di un basolo malfermo, che oggettivamente, pur con la massima attenzione, non era possibile individuare, dal momento che si è mosso solo alla pressione del piede;
trattasi perciò di insidia inaspettata ed occulta.
Non irrilevante, infine, la relazione di CTU la quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con il sinistro come denunciato e dichiarandola affetta da postumi. Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico.
Risulta pertanto acclarata la piena ed esclusiva responsabilità del convenuto Ente.
Circa il quantum, la CTU medico legale redatta dal Dott. ha Persona_1 identificato le lesioni riportate dall'attrice quantificandole come segue: Danno biologico permanente di punti 3,0; inabilità temporanea parziale, 20 GG al 75%, 10 GG al 50%. Sulla base della CTU, il danno biologico viene quindi così calcolato:
• Danno biologico 3% per anni 66 € 2.110,59
• Invalidità parziale al 75% 20 gg. € 712,35
• Invalidità parziale al 50% 10 gg. € 237,45
TOTALE € 3.060,39 Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio.
A tale importo andranno aggiunti €. 53,36 per le spese mediche come quantificate dalla CTU, per un totale di €. 3.113,75.
Non merita invece accoglimento la richiesta di liquidazione del danno morale, che non risulta provato.
Spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e verranno liquidati con riferimento al decisum, secondo i parametri medi di cui al DM 22/2014 e successive integrazioni, come da dispositivo.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 12.09.2024 (Cass. civ. sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede:
-1) Accerta e dichiara la responsabilità del in persona del Controparte_1
p.t., nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa. CP_3
-2) Per l'effetto condanna il al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice dell'importo di € 3.113,75 a titolo di risarcimento delle lesioni e dei danni subiti.
-3) Condanna il al pagamento delle spese legali, liquidate Controparte_1 in Euro 237,00 per spese ed Euro 2.552,00 per onorari, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, costituito ed antistatario.
-4) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.
Così deciso in Napoli, 29.11.2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria