TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
+ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 8 luglio 2025, iscritta al n. 1684 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla V. Veneto n. C.F._1
61, presso lo studio dell'Avv. Remigio Sicilia che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Orologio C.F._2
Vecchio n. 29, presso lo studio dell'Avv. Gioia Maria Scipio che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesco Minisci per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 7 e 10 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 11 luglio 2009 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A05, n. 376).
Al riguardo hanno premesso di aver adottato , Persona_1
nata in [...] il [...]; che sono separati per effetto della sentenza n.
992/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Viterbo in data 18 ottobre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Roma alla via Alfredo
Soffredini, 38;
2) per ciò che attiene al piano genitoriale, il sig potrà vedere e tenere con Pt_2
sé la minore a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì, ovvero dalle
13:00 durante il periodo estivo, e fino alle 21:00 della domenica ovvero fino alle
22:30 durante il periodo estivo;
il padre si renderà disponibile a tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana, a seconda dei propri impegni lavorativi e delle esigenze della minore, concordando previamente con la madre modalità e tempi, con preavviso di almeno 2 giorni;
durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e/o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua trascorrerà con ciascuno dei genitori metà del periodo di vacanza previsto dalla scuola in modo da includere, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua ovvero il
Lunedì dell'Angelo; inoltre, durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
ciascuno dei genitori, un periodo di 20 giorni, anche consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di Pt_2 Parte_1
ogni mese, un contributo di mantenimento della figlia pari a € 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) l'assegno unico INPS pari a 57,60 euro mensili è percepito interamente dalla madre, mentre l'indennità di accompagnamento spettante alla figlia quale “minore invalido” e pari attualmente a 542,02 euro mensili e accreditata sul libretto a risparmio n. 1000/00015461 intestato verrà destinata al pagamento delle Per_1
spese straordinarie per la minore, relative alla cura e al sostegno di questa patologia quali le ripetizioni, la psicoterapia pe e tutto ciò che necessiterà per la sua Per_1
assistenza, spese che verranno documentate dalla madre;
mentre le altre spese straordinarie come individuate e disciplinate dal Protocollo n. 1961 dell'11.09.2018 saranno corrisposte da entrambi i coniugi per il 50% ciascuno.
5) i coniugi prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 8 luglio 2025, iscritta al n. 1684 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla V. Veneto n. C.F._1
61, presso lo studio dell'Avv. Remigio Sicilia che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Orologio C.F._2
Vecchio n. 29, presso lo studio dell'Avv. Gioia Maria Scipio che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesco Minisci per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 7 e 10 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 11 luglio 2009 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A05, n. 376).
Al riguardo hanno premesso di aver adottato , Persona_1
nata in [...] il [...]; che sono separati per effetto della sentenza n.
992/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Viterbo in data 18 ottobre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Roma alla via Alfredo
Soffredini, 38;
2) per ciò che attiene al piano genitoriale, il sig potrà vedere e tenere con Pt_2
sé la minore a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì, ovvero dalle
13:00 durante il periodo estivo, e fino alle 21:00 della domenica ovvero fino alle
22:30 durante il periodo estivo;
il padre si renderà disponibile a tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana, a seconda dei propri impegni lavorativi e delle esigenze della minore, concordando previamente con la madre modalità e tempi, con preavviso di almeno 2 giorni;
durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e/o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua trascorrerà con ciascuno dei genitori metà del periodo di vacanza previsto dalla scuola in modo da includere, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua ovvero il
Lunedì dell'Angelo; inoltre, durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
ciascuno dei genitori, un periodo di 20 giorni, anche consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di Pt_2 Parte_1
ogni mese, un contributo di mantenimento della figlia pari a € 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) l'assegno unico INPS pari a 57,60 euro mensili è percepito interamente dalla madre, mentre l'indennità di accompagnamento spettante alla figlia quale “minore invalido” e pari attualmente a 542,02 euro mensili e accreditata sul libretto a risparmio n. 1000/00015461 intestato verrà destinata al pagamento delle Per_1
spese straordinarie per la minore, relative alla cura e al sostegno di questa patologia quali le ripetizioni, la psicoterapia pe e tutto ciò che necessiterà per la sua Per_1
assistenza, spese che verranno documentate dalla madre;
mentre le altre spese straordinarie come individuate e disciplinate dal Protocollo n. 1961 dell'11.09.2018 saranno corrisposte da entrambi i coniugi per il 50% ciascuno.
5) i coniugi prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 4 di 4