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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16253/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Santo Sutera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16253/2021 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. PACI CALOGERO;
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SISIA DAVIDE;
Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO Controparte_2 C.F._2
CLAUDIA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO CP_3 C.F._3
CLAUDIA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO CP_4 C.F._4
CLAUDIA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SISIA DAVIDE;
CP_5 C.F._5
pagina 1 di 13 CLAUDIA PALUMBO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO C.F._6
CLAUDIA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO Parte_2 C.F._7
CLAUDIA;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALUMBO Parte_3 C.F._8
CLAUDIA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SISIA DAVIDE;
CP_6 C.F._9
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO CP_7 C.F._10
CLAUDIA;
CONVENUTI
E
(C.F. , (C.F. CP_8 C.F._11 Controparte_9
, (C.F. ), (C.F. C.F._12 CP_10 C.F._13 CP_11
, (C.F. ), C.F._14 Controparte_12 C.F._15 CP_13
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._16 Controparte_14
), (C.F. ), , C.F._17 CP_15 C.F._18 CP_16
(C.F. ), (C.F. ), C.F._19 CP_17 C.F._20 CP_18
(C.F. , , (C.F. ), C.F._21 Controparte_19 C.F._22 CP_20
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._23 Controparte_21 C.F._24
(C.F. ), (C.F. CP_22 C.F._25 Controparte_23
), (C.F. ), C.F._26 Controparte_24 C.F._27 CP_25
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._28 CP_26 C.F._29
(C.F. ), (C.F. Controparte_27 C.F._30 Parte_4
pagina 2 di 13 ), (C.F. ), C.F._31 Parte_5 C.F._32 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_6 C.F._33 Parte_7
, (C.F. ), C.F._34 Parte_8 C.F._35 [...]
(C.F. , (C.F. Pt_9 C.F._36 Parte_10
), (C.F. ), C.F._37 Parte_11 C.F._38 Parte_12
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._39 Parte_13 C.F._40
(C.F. ), (C.F. Parte_14 C.F._41 Parte_15
), (C.F. , C.F._42 Parte_16 C.F._43 Parte_17
(C.F. ), (C.F. ), C.F._44 Parte_18 C.F._45
(C.F. , (C.F. Parte_19 C.F._46 Parte_20
), (C.F. ), C.F._47 Parte_21 C.F._48 Pt_22
(CF. ), (C.F. ), tutti
[...] C.F._49 Parte_13 C.F._40
rappresentati e difesi dall'avv. BADALUCCO EROS GIOVANNI;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: PROPRIETA' E CONDOMINIO.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2021, il Parte_23
ha citato in giudizio i sigg. , ,
[...] Controparte_1 CP_5 CP_6 Controparte_28
, , IA UM, e CP_7 Controparte_2 Parte_3 Parte_2 [...]
formulando le seguenti domande: A) Accertare, dichiarare e statuire che le terrazze a livello CP_3
poste all'ottavo piano dell'edificio condominiale di via Cesare Terranova n.22, , adiacenti gli Pt_1
appartamenti oggi di proprietà dei sig.ri (c.f. ) IA Controparte_2 C.F._50
UM (c.f. ) (c.f. C.F._6 Parte_3 C.F._8 Parte_2
(c.f. (c.f. ) sono da
[...] C.F._7 CP_3 C.F._3
considerarsi beni condominiali ai sensi e per gli effetti dell'art.1117 c.c., con diritto di proprietà del
istante sulla res sopra indicata e che non vi esistono diritti concorrenti su i medesimi beni Parte_1
. B) Per l'effetto, condannare i sig.ri (c.f. ) IA Controparte_2 C.F._50
UM (c.f. ) (c.f. C.F._6 Parte_3 C.F._8 Parte_2
(c.f. (c.f. ) a lasciare
[...] C.F._7 CP_3 C.F._3
immediatamente le terrazze per cui oggi è causa libere da persone e cose e nella piena disponibilità
del istante, con obbligo di ripristino dello dei luoghi allo stato esistente al momento Parte_1
dell'atto di assegnazione degli appartamenti (1995) . C) Inoltre, condannare gli odierni convenuti o
chi fra loro, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale, per i motivi ed argomentazioni esposti
al punto B) della parte in diritto e patito dal , nella misura di € 15.135,12 o in quell'altra, Parte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia. D) In ogni caso condannare i sig.ri , Controparte_2
IA UM, , tutti nella qualità di Parte_3 Parte_2 CP_3
proprietari degli appartamenti posti all'ottavo piano dell'edificio del Condominio istante, al
pagamento in solido, della somma di € 540,54 annua, a titolo di canone di locazione in forza dell'atto
di assegnazione del 14 luglio 1993 o comunque per la diminuzione della quota o della perdita
pagina 4 di 13 materiale del bene oggetto della comproprietà da parte dei restanti condomini, maturati a decorrere
dei rispettivi titoli di acquisto della proprietà dei rispettivi appartamenti adiacenti le terrazze per cui è
causa e quelli maturandi, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. E) Con vittoria di spese,
diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 marzo 2022, si sono costituiti i sigg.
e , contestando le circostanze rappresentate da parte attrice, Controparte_1 CP_5 CP_6
opponendosi alle relative domande e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento del loro acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione del diritto di proprietà della terrazza a livello prospiciente l'appartamento di piano 8° (attico) sito nella scala B in via Cesare Terranova nn. 22/24 nel Pt_1
NCEU al foglio 65, mappale 1047, sub. 43 al momento dell'atto pubblico di compravendita del
29/7/2016 (rep. 9536 e Racc. 6126), oggi fusa con l'appartamento in unico sub. 48 e contro tutti i condomini di Via Cesare Terranova nn. 22/24 , chiamati in causa nel presente giudizio. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 marzo 2022, si sono altresì costituiti i sigg.
IA UM, , in proprio e n.q. di erede di Controparte_2 CP_7 Controparte_28
in proprio e n.q. di erede di in proprio e Parte_3 Controparte_28 Parte_2
n.q. di erede di e , contestando le circostanza rappresentate dal Controparte_28 CP_3
Condominio e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento del loro acquisto per usucapione del diritto di proprietà delle terrazze prospicienti i rispettivi appartamenti.
Con provvedimento reso fuori udienza in data 9 marzo 2022, è stata autorizzata la chiamata in causa di tutti i condomini così come formulata dai convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 settembre 2022 si sono costituiti i condomini chiamati in causa, associandosi alle domande formulate dal attore nei Parte_1
confronti dei convenuti.
La causa, istruita a mezzo della documentazione versata in atti dalle parti, nonché della relazione pagina 5 di 13 tecnica demandata al nominato CTU, Ing. , è stata posta in decisione concedendo alle parti Persona_1
i termini ex art. 190 c.p.c.
All'esito della compiuta istruzione è emerso che le domande formulate dal e dai singoli Parte_1
condomini chiamati in causa dai convenuti sono infondate e vanno pertanto rigettate, mentre appaiono fondate le domande di usucapione formulate dai convenuti in via riconvenzionale.
Ebbene, nel caso in esame il rivendica la proprietà delle terrazze prospicienti gli Parte_1
appartamenti posti al piano 8° (attico) per la loro natura condominiale, deducendo che la loro principale funzione sia quella di copertura dei piani sottostanti.
Invero, i convenuti citati in giudizio rivendicano il possesso ultraventennale delle dette terrazze, e quindi l'intervenuto acquisto della proprietà a titolo originario.
Preliminarmente va richiamato il principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui è possibile l'usucapione di un bene condominiale (nel caso di specie, della terrazza) anche se il possessore tollera che dello stesso ne facciano un minimo utilizzo anche gli altri condòmini, in quanto ci sono parti dell'edificio la cui funzione non può essere snaturata.
In particolare, con la sentenza n°35956 del 22 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha statuito che il possesso continuo, pacifico e ininterrotto è utile ai fini dell'usucapione della terrazza condominiale,
precisando altresì, che la circostanza che sia strutturalmente insopprimibile l'utilità di copertura del fabbricato fornita dal lastrico o dal terrazzo a livello non è incompatibile con il possesso esclusivo del bene, idoneo ai fini dell'usucapione.
Premesso ciò, è circostanza incontestata, oltre che accertata dall'esame della documentazione in atti, e dall'esame del nominato CTU, che le terrazze in oggetto fungano da una parte quale copertura degli appartamenti sottostanti, e dall'altra quali terrazze a livello dei rispettivi appartamenti di piano ottavo.
All'esito delle operazioni peritali demandategli, il CTU Ing. dopo una accurata valutazione Per_1
pagina 6 di 13 della copiosa documentazione versata agli atti dalle parti, nonché una dettagliata descrizione dello stato dei luoghi, procedendo con metodo logico scientifico corretto e pertanto condivisibile, ha accertato che
“Le terrazze di piano ottavo di cui si discute, oltre alla funzione di copertura di porzioni dei sottostanti
appartamenti di piano settimo, sono sempre state di fatto, parte integrante degli alloggi da cui vi si
accede, espletando così la principale funzione, al pari dei balconi, di dare affaccio e ulteriore
comodità agli appartamenti in questione, di cui sono una naturale e ideale proiezione verso l'esterno;
Le terrazze di piano ottavo sono state realizzate con rifiniture e accorgimenti differenti
(pavimentazioni e ringhiere) da quelli previsti per il lastrico solare di piano nono (caratterizzato da
guaina a vista impermeabilizzante e/o da coloritura dei rivestimenti differente); L'accesso ai terrazzi
di piano ottavo può avvenire unicamente dagli appartamenti afferenti;
I proprietari degli appartamenti
di piano ottavo dispongono di fatto in modo esclusivo delle terrazze oggetto di contenzioso;
Non si è
ravvisata alcuna possibilità di utilizzo delle predette terrazze da parte di altri condomini dello stabile.
Si rileva infine che nel certificato del 1999 attestante l'abitabilità e l'agibilità dell'intero complesso
edilizio, comprese le unità immobiliari di piano ottavo di proprietà (scala B) e Persona_2
D (scala A), si specifica che “fa parte dell'unità immobiliare la terrazza scoperta CP_28
antistante”, sicché il certificato di abitabilità è stato rilasciato in relazione all'unicum composto da
appartamenti e terrazze a livello di pertinenza. Alla luce di quanto accertato la reale “vocazione”
delle terrazze oggetto di contenzioso è quella di essere terrazze a livello dei rispettivi appartamenti di
piano ottavo, costituendo di fatto, fin dall'origine, naturali estensioni degli immobili principali, sia da
un punto di vista funzionale che strutturale.”
Dalla descrizione dello stato dei luoghi, è emerso che dette terrazze, pur mantenendo la loro funzione di copertura degli appartamenti sottostanti, siano ad esclusivo utilizzo degli appartamenti dai quali si accede e ciò, sin dalla costruzione dell'edificio avvenuta nel 1983.
Consegue che i proprietari degli appartamenti di piano ottavo che si sono nel tempo succeduti, hanno pagina 7 di 13 continuativamente, in modo pacifico ed alla luce del sole sin dalla costruzione dell'edificio, utilizzato in via esclusiva le dette terrazze.
Di contro vi è stata l'inerzia da parte del e degli altri condomini per un periodo superiore Parte_1
al ventennio richiesto per l'usucapione dall'art. 1158 c.c.
Infatti, l'unico atto interruttivo dell'usucapione giuridicamente valido è quello relativo all'avvio della mediazione del 2021.
All'interruzione dell'usucapione è dedicato l'art 1167 c.c che così dispone: "L'usucapione è interrotta
quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno. L'interruzione si ha come non
avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a recuperare il possesso e questo è stato recuperato."
Gli atti utili ad interrompere il decorso del tempo utile ai fini dell'usucapione sono solo quelli che privano il possessore del potere di fatto sulla cosa, materialmente o giudizialmente, ovvero nel caso in cui il possessore sia stato privato materialmente del possesso del bene per oltre un anno senza aver esercitato l'azione di reintegrazione e recuperato così il possesso, nel caso in cui egli abbia riconosciuto in maniera espressa il diritto del proprietario o, infine, al caso in cui quest'ultimo abbia chiesto la materiale consegna dei suoi beni notificando un atto di citazione in giudizio al possessore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5051/2022 ha precisato che: "Ora, considerato che le
disposizioni relative alle cause di interruzione della prescrizione si osservano, in quanto applicabili,
rispetto all'usucapione (art. 1165 c.c.), va richiamato in proposito il principio secondo cui la
domanda, pur se inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione (Sezioni Unite n. 1516 del
2016)."
Non sono invece sufficienti ad interrompere la prescrizione il solo invio di una lettera di diffida da parte del proprietario del bene (Cassazione n. 21015/2016 e Cassazione n. 24171/2021) né un semplice comportamento con il quale questi manifesti il dissenso all'uso del proprio bene da parte di altri.
pagina 8 di 13 Premesso ciò, parte attrice pone a fondamento delle proprie domande il verbale di assemblea della cooperativa edilizia che ha costruito l'edificio in oggetto, tenutasi in data 14 luglio 1993, da cui si evince che ai soci e assegnatari degli appartamenti siti all'ottavo piano dell'edificio, CP_1 Pt_3
veniva concessa in uso esclusivo l'area antistante i detti appartamenti, con riserva di potere loro richiedere il pagamento di una somma a titolo di godimento della stessa, nonché i successivi verbali di assemblea dei condomini.
Ebbene, dall'esame complessiva della vicenda si evince che le terrazze adiacenti agli appartamenti sito all'ottavo piano di proprietà dei convenuti, siano state oggetto di una attribuzione di un diritto di uso esclusivo ai proprietari dei detti appartamenti per necessità urbanistica, ovvero per rispettare i presupposti specificati dal bando regionale di cui ha beneficiato l'originaria cooperativa edilizia costruttrice dell'edificio e per potere conseguentemente procedere all'assegnazione degli stessi ai singoli soci.
Le dichiarazioni rese dagli allora soci della nel verbale dell'assemblea Parte_24
del 1993 devono essere lette e inserite in tale dato storico e fattuale, ovvero nella necessità di addivenire all'assegnazione degli appartamenti in oggetto, già pagati e in loro possesso da oltre un decennio, ed evitare il concreto rischio di perdere tale diritto.
Sul punto, con la decisione a Sezioni Unite Cass. 28972/2020 è stato modificato l'orientamento precedente, affermando, in sintesi, che “La pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cd. diritto
reale di uso esclusivo su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune
dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere,
privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della
cosa comune, sancito dall'art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del
numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi”.
In altre parole, secondo la sentenza richiamata, i diritti reali d'uso esclusivo su area di proprietà
pagina 9 di 13 condominiale sarebbero nulli come diritti reali atipici creati dall'autonomia negoziale, in quanto contrari ai principi generali dell'ordinamento del numero chiuso e tipicità dei diritti reali, con la conseguenza che occorre verificare, utilizzando i canoni ermeneutici di interpretazione del contratto, se le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, sussistendone i presupposti normativi,
costituire un diverso diritto reale.
Diversamente, i diritti d'uso esclusivo su proprietà condominiale dovranno essere considerati diritti di natura personale e obbligatoria (aventi pertanto efficacia esclusivamente “inter partes”).
Premesso ciò, nel caso in esame, come emerge anche dal verbale di assemblea della società cooperativa del 14 luglio 1993, i proprietari degli appartamenti siti all'ottavo piano dell'edificio hanno invece nel tempo esercitato un dominio sul bene comune incompatibile con il possesso degli altri condomini, con la conseguente possibilità che i detti condomini abbiano usucapito il diritto di proprietà ovvero il diritto di servitù a carico dell'area condominiale.
La giurisprudenza sopra richiamata ha infatti evidenziato che il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso, dovendo esclusivamente dimostrare di aver goduto del bene attraverso un possesso esclusivo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza opposizione, per il tempo necessario a usucapire.
Premesso ciò, si ritiene dimostrato che i convenuti abbiano goduto dei propri appartamenti e delle terrazze ad essi prospicienti possedendoli uti dominus, non avendo mai sottoscritto alcun contratto di locazione e anzi opponendosi a tali richieste, come confermato anche dal Condominio attore nei propri atti, ed escludendo di fatto tutti gli altri condomini dal loro utilizzo.
Per le motivazioni sopra rappresentate, si ritiene pertanto raggiunta la prova dell'intervenuto acquisto a titolo originario delle dette terrazze in capo ai convenuti, con il conseguente rigetto di tutte le domande formulate dal Condominio attore e dai condomini chiamati in causa.
pagina 10 di 13 Per il principio della soccombenza, il attore e i condomini chiamati in causa, in solido tra Parte_1
loro, dovranno rifondere ai convenuti le spese del giudizio nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, ritenendo congrui i valori medi ivi indicati, alla luce dell'istruttoria espletata e delle questioni di fatto e giuridiche esaminate, oltre alle spese di CTU
definitivamente a loro carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. Accerta e dichiara che i convenuti, (C.F.: , nata a Controparte_1 C.F._1
Mazara Del Vallo il 15/2/1953, residente in [...]; Pt_1 CP_5
(C.F.: ), nata a [...] [...], residente in [...] Pt_1
32; (C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in CP_6 C.F._9
via Castelforte n. 99/B, erano proprietari, per acquisto a titolo originario per Pt_1
intervenuta usucapione, della terrazza a livello prospiciente l'appartamento di piano 8° (attico)
sito nella scala B in via Cesare Terranova nn. 22/24 nel NCEU al foglio 65, mappale Pt_1
1047, sub. 43 al momento dell'atto pubblico di compravendita del 29/7/2016 (rep. 9536 e Racc.
6126), oggi fusa con l'appartamento in unico sub. 48 e contro tutti i condomini di Via Cesare
Terranova nn. 22/24 ; Pt_1
2. Accerta e dichiara che i convenuti, IA UM, nata a [...] [...], C.F. Pt_1
, ivi residente in [...], e , C.F._6 Controparte_2
nato a [...] [...], C.F. , ivi residente in [...] C.F._2
Terranova n. 24, hanno acquistato a titolo originario per intervenuta usucapione la proprietà
della terrazza a livello di piano ottavo sita in Palermo (PA), Via Cesare Terranova n. 24,
precedentemente individuata in catasto al foglio 65, mappale 1047, subalterno 43, oggi pagina 11 di 13 individuata, in uno con l'appartamento di pertinenza al NCEU del Comune di al foglio Pt_1
65, mappale 1047, subalterno 48, contro tutti i condomini di via C. Terranova nn. 22/24,
; Pt_1
3. Accerta e dichiara che i sigg. e (C.F. Controparte_28 CP_7
), erano proprietari, per acquisto a titolo originario per intervenuta C.F._10
usucapione, della terrazza a livello prospiciente l'appartamento di piano ottavo sito nella scala
A in via Cesare Terranova nn. 22 - individuata al NCEU al foglio 65, mappale 1047, Pt_1
sub. 40, successivamente fusa con l'appartamento nell'unico subalterno 50, che è stato poi frazionato in due distinte unità immobiliari individuate dai subalterni 51 e 52, al momento dell'atto di donazione del 28 marzo 2018 Rep. 10202 - Racc. 6648 (sub. 51) e dell'atto pubblico di compravendita del 29/07/2016 Rep. 10781 - Racc. 7107 (sub. 52), contro tutti i condomini di via C. Terranova nn. 22/24, ; Pt_1
4. Accerta e dichiara che in proprio e n.q. di erede di Parte_3 Controparte_28
nata a [...] [...], C.F. e residente in [...]del Pt_1 C.F._8
Golfo (TP), Via Giudice Rosario Livatino n. 22, e in proprio e n.q. di erede Parte_2
di nato a [...] [...], C.F. , e residente Controparte_28 Pt_1 C.F._7
in Monreale (PA), via Linea Ferrata n. 162, e , nato a [...] l'[...], CP_3
C.F. , e residente in [...], hanno C.F._3 Pt_1
acquistato a titolo originario per usucapione la proprietà della porzione di terrazza a livello di piano ottavo sita in Via Cesare Terranova n. 22, precedentemente interamente individuata in catasto al foglio 65, mappale 1047, subalterno 40, oggi individuata, in uno con l'appartamento di pertinenza, al NCEU del Comune di al foglio 65, mappale 1047, subalterno 51 Pt_1
contro tutti i condomini di via C. Terranova nn. 22/24, ; Pt_1
5. Accerta e dichiara che (C.F. ) ha acquistato a titolo CP_3 C.F._3
originario per usucapione la proprietà della porzione di terrazza a livello di piano ottavo sita in pagina 12 di 13 Via Cesare Terranova n. 22, precedentemente interamente individuata in catasto al foglio 65,
mappale 1047, subalterno 40, oggi individuata, in uno con l'appartamento di pertinenza, al
NCEU del Comune di al foglio 65, mappale 1047, subalterno 59, contro tutti i Pt_1
condomini di via C. Terranova nn. 22/24, ; Pt_1
6. Ordina alla Conservatoria dei registri immobiliari di di trascrivere i sopra descritti Pt_1
acquisti a titolo originario del diritto di proprietà contro tutti i condomini del di via Parte_1
Cesare Terranova nn. 22/24;
7. Condanna il , e i singoli condomini Controparte_29
chiamati in causa, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti, e , che si liquidano in € 10.880,00 per Controparte_1 CP_5 CP_6
onorari, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, oltre alle spese di CTU;
8. Condanna il , e i singoli condomini Controparte_29
chiamati in causa, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti, IA UM, in proprio e n.q. di erede di Controparte_2 CP_7
in proprio e n.q. di erede di Controparte_28 Parte_3 Controparte_28
in proprio e n.q. di erede di e , che si Parte_2 Controparte_28 CP_3
liquidano in € 10.880,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, oltre alle spese di CTU.
Così è deciso in Palermo, il 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Santo Sutera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16253/2021 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. PACI CALOGERO;
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SISIA DAVIDE;
Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO Controparte_2 C.F._2
CLAUDIA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO CP_3 C.F._3
CLAUDIA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO CP_4 C.F._4
CLAUDIA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SISIA DAVIDE;
CP_5 C.F._5
pagina 1 di 13 CLAUDIA PALUMBO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO C.F._6
CLAUDIA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO Parte_2 C.F._7
CLAUDIA;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALUMBO Parte_3 C.F._8
CLAUDIA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SISIA DAVIDE;
CP_6 C.F._9
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO CP_7 C.F._10
CLAUDIA;
CONVENUTI
E
(C.F. , (C.F. CP_8 C.F._11 Controparte_9
, (C.F. ), (C.F. C.F._12 CP_10 C.F._13 CP_11
, (C.F. ), C.F._14 Controparte_12 C.F._15 CP_13
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._16 Controparte_14
), (C.F. ), , C.F._17 CP_15 C.F._18 CP_16
(C.F. ), (C.F. ), C.F._19 CP_17 C.F._20 CP_18
(C.F. , , (C.F. ), C.F._21 Controparte_19 C.F._22 CP_20
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._23 Controparte_21 C.F._24
(C.F. ), (C.F. CP_22 C.F._25 Controparte_23
), (C.F. ), C.F._26 Controparte_24 C.F._27 CP_25
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._28 CP_26 C.F._29
(C.F. ), (C.F. Controparte_27 C.F._30 Parte_4
pagina 2 di 13 ), (C.F. ), C.F._31 Parte_5 C.F._32 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_6 C.F._33 Parte_7
, (C.F. ), C.F._34 Parte_8 C.F._35 [...]
(C.F. , (C.F. Pt_9 C.F._36 Parte_10
), (C.F. ), C.F._37 Parte_11 C.F._38 Parte_12
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._39 Parte_13 C.F._40
(C.F. ), (C.F. Parte_14 C.F._41 Parte_15
), (C.F. , C.F._42 Parte_16 C.F._43 Parte_17
(C.F. ), (C.F. ), C.F._44 Parte_18 C.F._45
(C.F. , (C.F. Parte_19 C.F._46 Parte_20
), (C.F. ), C.F._47 Parte_21 C.F._48 Pt_22
(CF. ), (C.F. ), tutti
[...] C.F._49 Parte_13 C.F._40
rappresentati e difesi dall'avv. BADALUCCO EROS GIOVANNI;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: PROPRIETA' E CONDOMINIO.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2021, il Parte_23
ha citato in giudizio i sigg. , ,
[...] Controparte_1 CP_5 CP_6 Controparte_28
, , IA UM, e CP_7 Controparte_2 Parte_3 Parte_2 [...]
formulando le seguenti domande: A) Accertare, dichiarare e statuire che le terrazze a livello CP_3
poste all'ottavo piano dell'edificio condominiale di via Cesare Terranova n.22, , adiacenti gli Pt_1
appartamenti oggi di proprietà dei sig.ri (c.f. ) IA Controparte_2 C.F._50
UM (c.f. ) (c.f. C.F._6 Parte_3 C.F._8 Parte_2
(c.f. (c.f. ) sono da
[...] C.F._7 CP_3 C.F._3
considerarsi beni condominiali ai sensi e per gli effetti dell'art.1117 c.c., con diritto di proprietà del
istante sulla res sopra indicata e che non vi esistono diritti concorrenti su i medesimi beni Parte_1
. B) Per l'effetto, condannare i sig.ri (c.f. ) IA Controparte_2 C.F._50
UM (c.f. ) (c.f. C.F._6 Parte_3 C.F._8 Parte_2
(c.f. (c.f. ) a lasciare
[...] C.F._7 CP_3 C.F._3
immediatamente le terrazze per cui oggi è causa libere da persone e cose e nella piena disponibilità
del istante, con obbligo di ripristino dello dei luoghi allo stato esistente al momento Parte_1
dell'atto di assegnazione degli appartamenti (1995) . C) Inoltre, condannare gli odierni convenuti o
chi fra loro, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale, per i motivi ed argomentazioni esposti
al punto B) della parte in diritto e patito dal , nella misura di € 15.135,12 o in quell'altra, Parte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia. D) In ogni caso condannare i sig.ri , Controparte_2
IA UM, , tutti nella qualità di Parte_3 Parte_2 CP_3
proprietari degli appartamenti posti all'ottavo piano dell'edificio del Condominio istante, al
pagamento in solido, della somma di € 540,54 annua, a titolo di canone di locazione in forza dell'atto
di assegnazione del 14 luglio 1993 o comunque per la diminuzione della quota o della perdita
pagina 4 di 13 materiale del bene oggetto della comproprietà da parte dei restanti condomini, maturati a decorrere
dei rispettivi titoli di acquisto della proprietà dei rispettivi appartamenti adiacenti le terrazze per cui è
causa e quelli maturandi, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. E) Con vittoria di spese,
diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 marzo 2022, si sono costituiti i sigg.
e , contestando le circostanze rappresentate da parte attrice, Controparte_1 CP_5 CP_6
opponendosi alle relative domande e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento del loro acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione del diritto di proprietà della terrazza a livello prospiciente l'appartamento di piano 8° (attico) sito nella scala B in via Cesare Terranova nn. 22/24 nel Pt_1
NCEU al foglio 65, mappale 1047, sub. 43 al momento dell'atto pubblico di compravendita del
29/7/2016 (rep. 9536 e Racc. 6126), oggi fusa con l'appartamento in unico sub. 48 e contro tutti i condomini di Via Cesare Terranova nn. 22/24 , chiamati in causa nel presente giudizio. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 marzo 2022, si sono altresì costituiti i sigg.
IA UM, , in proprio e n.q. di erede di Controparte_2 CP_7 Controparte_28
in proprio e n.q. di erede di in proprio e Parte_3 Controparte_28 Parte_2
n.q. di erede di e , contestando le circostanza rappresentate dal Controparte_28 CP_3
Condominio e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento del loro acquisto per usucapione del diritto di proprietà delle terrazze prospicienti i rispettivi appartamenti.
Con provvedimento reso fuori udienza in data 9 marzo 2022, è stata autorizzata la chiamata in causa di tutti i condomini così come formulata dai convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 settembre 2022 si sono costituiti i condomini chiamati in causa, associandosi alle domande formulate dal attore nei Parte_1
confronti dei convenuti.
La causa, istruita a mezzo della documentazione versata in atti dalle parti, nonché della relazione pagina 5 di 13 tecnica demandata al nominato CTU, Ing. , è stata posta in decisione concedendo alle parti Persona_1
i termini ex art. 190 c.p.c.
All'esito della compiuta istruzione è emerso che le domande formulate dal e dai singoli Parte_1
condomini chiamati in causa dai convenuti sono infondate e vanno pertanto rigettate, mentre appaiono fondate le domande di usucapione formulate dai convenuti in via riconvenzionale.
Ebbene, nel caso in esame il rivendica la proprietà delle terrazze prospicienti gli Parte_1
appartamenti posti al piano 8° (attico) per la loro natura condominiale, deducendo che la loro principale funzione sia quella di copertura dei piani sottostanti.
Invero, i convenuti citati in giudizio rivendicano il possesso ultraventennale delle dette terrazze, e quindi l'intervenuto acquisto della proprietà a titolo originario.
Preliminarmente va richiamato il principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui è possibile l'usucapione di un bene condominiale (nel caso di specie, della terrazza) anche se il possessore tollera che dello stesso ne facciano un minimo utilizzo anche gli altri condòmini, in quanto ci sono parti dell'edificio la cui funzione non può essere snaturata.
In particolare, con la sentenza n°35956 del 22 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha statuito che il possesso continuo, pacifico e ininterrotto è utile ai fini dell'usucapione della terrazza condominiale,
precisando altresì, che la circostanza che sia strutturalmente insopprimibile l'utilità di copertura del fabbricato fornita dal lastrico o dal terrazzo a livello non è incompatibile con il possesso esclusivo del bene, idoneo ai fini dell'usucapione.
Premesso ciò, è circostanza incontestata, oltre che accertata dall'esame della documentazione in atti, e dall'esame del nominato CTU, che le terrazze in oggetto fungano da una parte quale copertura degli appartamenti sottostanti, e dall'altra quali terrazze a livello dei rispettivi appartamenti di piano ottavo.
All'esito delle operazioni peritali demandategli, il CTU Ing. dopo una accurata valutazione Per_1
pagina 6 di 13 della copiosa documentazione versata agli atti dalle parti, nonché una dettagliata descrizione dello stato dei luoghi, procedendo con metodo logico scientifico corretto e pertanto condivisibile, ha accertato che
“Le terrazze di piano ottavo di cui si discute, oltre alla funzione di copertura di porzioni dei sottostanti
appartamenti di piano settimo, sono sempre state di fatto, parte integrante degli alloggi da cui vi si
accede, espletando così la principale funzione, al pari dei balconi, di dare affaccio e ulteriore
comodità agli appartamenti in questione, di cui sono una naturale e ideale proiezione verso l'esterno;
Le terrazze di piano ottavo sono state realizzate con rifiniture e accorgimenti differenti
(pavimentazioni e ringhiere) da quelli previsti per il lastrico solare di piano nono (caratterizzato da
guaina a vista impermeabilizzante e/o da coloritura dei rivestimenti differente); L'accesso ai terrazzi
di piano ottavo può avvenire unicamente dagli appartamenti afferenti;
I proprietari degli appartamenti
di piano ottavo dispongono di fatto in modo esclusivo delle terrazze oggetto di contenzioso;
Non si è
ravvisata alcuna possibilità di utilizzo delle predette terrazze da parte di altri condomini dello stabile.
Si rileva infine che nel certificato del 1999 attestante l'abitabilità e l'agibilità dell'intero complesso
edilizio, comprese le unità immobiliari di piano ottavo di proprietà (scala B) e Persona_2
D (scala A), si specifica che “fa parte dell'unità immobiliare la terrazza scoperta CP_28
antistante”, sicché il certificato di abitabilità è stato rilasciato in relazione all'unicum composto da
appartamenti e terrazze a livello di pertinenza. Alla luce di quanto accertato la reale “vocazione”
delle terrazze oggetto di contenzioso è quella di essere terrazze a livello dei rispettivi appartamenti di
piano ottavo, costituendo di fatto, fin dall'origine, naturali estensioni degli immobili principali, sia da
un punto di vista funzionale che strutturale.”
Dalla descrizione dello stato dei luoghi, è emerso che dette terrazze, pur mantenendo la loro funzione di copertura degli appartamenti sottostanti, siano ad esclusivo utilizzo degli appartamenti dai quali si accede e ciò, sin dalla costruzione dell'edificio avvenuta nel 1983.
Consegue che i proprietari degli appartamenti di piano ottavo che si sono nel tempo succeduti, hanno pagina 7 di 13 continuativamente, in modo pacifico ed alla luce del sole sin dalla costruzione dell'edificio, utilizzato in via esclusiva le dette terrazze.
Di contro vi è stata l'inerzia da parte del e degli altri condomini per un periodo superiore Parte_1
al ventennio richiesto per l'usucapione dall'art. 1158 c.c.
Infatti, l'unico atto interruttivo dell'usucapione giuridicamente valido è quello relativo all'avvio della mediazione del 2021.
All'interruzione dell'usucapione è dedicato l'art 1167 c.c che così dispone: "L'usucapione è interrotta
quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno. L'interruzione si ha come non
avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a recuperare il possesso e questo è stato recuperato."
Gli atti utili ad interrompere il decorso del tempo utile ai fini dell'usucapione sono solo quelli che privano il possessore del potere di fatto sulla cosa, materialmente o giudizialmente, ovvero nel caso in cui il possessore sia stato privato materialmente del possesso del bene per oltre un anno senza aver esercitato l'azione di reintegrazione e recuperato così il possesso, nel caso in cui egli abbia riconosciuto in maniera espressa il diritto del proprietario o, infine, al caso in cui quest'ultimo abbia chiesto la materiale consegna dei suoi beni notificando un atto di citazione in giudizio al possessore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5051/2022 ha precisato che: "Ora, considerato che le
disposizioni relative alle cause di interruzione della prescrizione si osservano, in quanto applicabili,
rispetto all'usucapione (art. 1165 c.c.), va richiamato in proposito il principio secondo cui la
domanda, pur se inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione (Sezioni Unite n. 1516 del
2016)."
Non sono invece sufficienti ad interrompere la prescrizione il solo invio di una lettera di diffida da parte del proprietario del bene (Cassazione n. 21015/2016 e Cassazione n. 24171/2021) né un semplice comportamento con il quale questi manifesti il dissenso all'uso del proprio bene da parte di altri.
pagina 8 di 13 Premesso ciò, parte attrice pone a fondamento delle proprie domande il verbale di assemblea della cooperativa edilizia che ha costruito l'edificio in oggetto, tenutasi in data 14 luglio 1993, da cui si evince che ai soci e assegnatari degli appartamenti siti all'ottavo piano dell'edificio, CP_1 Pt_3
veniva concessa in uso esclusivo l'area antistante i detti appartamenti, con riserva di potere loro richiedere il pagamento di una somma a titolo di godimento della stessa, nonché i successivi verbali di assemblea dei condomini.
Ebbene, dall'esame complessiva della vicenda si evince che le terrazze adiacenti agli appartamenti sito all'ottavo piano di proprietà dei convenuti, siano state oggetto di una attribuzione di un diritto di uso esclusivo ai proprietari dei detti appartamenti per necessità urbanistica, ovvero per rispettare i presupposti specificati dal bando regionale di cui ha beneficiato l'originaria cooperativa edilizia costruttrice dell'edificio e per potere conseguentemente procedere all'assegnazione degli stessi ai singoli soci.
Le dichiarazioni rese dagli allora soci della nel verbale dell'assemblea Parte_24
del 1993 devono essere lette e inserite in tale dato storico e fattuale, ovvero nella necessità di addivenire all'assegnazione degli appartamenti in oggetto, già pagati e in loro possesso da oltre un decennio, ed evitare il concreto rischio di perdere tale diritto.
Sul punto, con la decisione a Sezioni Unite Cass. 28972/2020 è stato modificato l'orientamento precedente, affermando, in sintesi, che “La pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cd. diritto
reale di uso esclusivo su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune
dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere,
privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della
cosa comune, sancito dall'art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del
numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi”.
In altre parole, secondo la sentenza richiamata, i diritti reali d'uso esclusivo su area di proprietà
pagina 9 di 13 condominiale sarebbero nulli come diritti reali atipici creati dall'autonomia negoziale, in quanto contrari ai principi generali dell'ordinamento del numero chiuso e tipicità dei diritti reali, con la conseguenza che occorre verificare, utilizzando i canoni ermeneutici di interpretazione del contratto, se le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, sussistendone i presupposti normativi,
costituire un diverso diritto reale.
Diversamente, i diritti d'uso esclusivo su proprietà condominiale dovranno essere considerati diritti di natura personale e obbligatoria (aventi pertanto efficacia esclusivamente “inter partes”).
Premesso ciò, nel caso in esame, come emerge anche dal verbale di assemblea della società cooperativa del 14 luglio 1993, i proprietari degli appartamenti siti all'ottavo piano dell'edificio hanno invece nel tempo esercitato un dominio sul bene comune incompatibile con il possesso degli altri condomini, con la conseguente possibilità che i detti condomini abbiano usucapito il diritto di proprietà ovvero il diritto di servitù a carico dell'area condominiale.
La giurisprudenza sopra richiamata ha infatti evidenziato che il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso, dovendo esclusivamente dimostrare di aver goduto del bene attraverso un possesso esclusivo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza opposizione, per il tempo necessario a usucapire.
Premesso ciò, si ritiene dimostrato che i convenuti abbiano goduto dei propri appartamenti e delle terrazze ad essi prospicienti possedendoli uti dominus, non avendo mai sottoscritto alcun contratto di locazione e anzi opponendosi a tali richieste, come confermato anche dal Condominio attore nei propri atti, ed escludendo di fatto tutti gli altri condomini dal loro utilizzo.
Per le motivazioni sopra rappresentate, si ritiene pertanto raggiunta la prova dell'intervenuto acquisto a titolo originario delle dette terrazze in capo ai convenuti, con il conseguente rigetto di tutte le domande formulate dal Condominio attore e dai condomini chiamati in causa.
pagina 10 di 13 Per il principio della soccombenza, il attore e i condomini chiamati in causa, in solido tra Parte_1
loro, dovranno rifondere ai convenuti le spese del giudizio nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, ritenendo congrui i valori medi ivi indicati, alla luce dell'istruttoria espletata e delle questioni di fatto e giuridiche esaminate, oltre alle spese di CTU
definitivamente a loro carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. Accerta e dichiara che i convenuti, (C.F.: , nata a Controparte_1 C.F._1
Mazara Del Vallo il 15/2/1953, residente in [...]; Pt_1 CP_5
(C.F.: ), nata a [...] [...], residente in [...] Pt_1
32; (C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in CP_6 C.F._9
via Castelforte n. 99/B, erano proprietari, per acquisto a titolo originario per Pt_1
intervenuta usucapione, della terrazza a livello prospiciente l'appartamento di piano 8° (attico)
sito nella scala B in via Cesare Terranova nn. 22/24 nel NCEU al foglio 65, mappale Pt_1
1047, sub. 43 al momento dell'atto pubblico di compravendita del 29/7/2016 (rep. 9536 e Racc.
6126), oggi fusa con l'appartamento in unico sub. 48 e contro tutti i condomini di Via Cesare
Terranova nn. 22/24 ; Pt_1
2. Accerta e dichiara che i convenuti, IA UM, nata a [...] [...], C.F. Pt_1
, ivi residente in [...], e , C.F._6 Controparte_2
nato a [...] [...], C.F. , ivi residente in [...] C.F._2
Terranova n. 24, hanno acquistato a titolo originario per intervenuta usucapione la proprietà
della terrazza a livello di piano ottavo sita in Palermo (PA), Via Cesare Terranova n. 24,
precedentemente individuata in catasto al foglio 65, mappale 1047, subalterno 43, oggi pagina 11 di 13 individuata, in uno con l'appartamento di pertinenza al NCEU del Comune di al foglio Pt_1
65, mappale 1047, subalterno 48, contro tutti i condomini di via C. Terranova nn. 22/24,
; Pt_1
3. Accerta e dichiara che i sigg. e (C.F. Controparte_28 CP_7
), erano proprietari, per acquisto a titolo originario per intervenuta C.F._10
usucapione, della terrazza a livello prospiciente l'appartamento di piano ottavo sito nella scala
A in via Cesare Terranova nn. 22 - individuata al NCEU al foglio 65, mappale 1047, Pt_1
sub. 40, successivamente fusa con l'appartamento nell'unico subalterno 50, che è stato poi frazionato in due distinte unità immobiliari individuate dai subalterni 51 e 52, al momento dell'atto di donazione del 28 marzo 2018 Rep. 10202 - Racc. 6648 (sub. 51) e dell'atto pubblico di compravendita del 29/07/2016 Rep. 10781 - Racc. 7107 (sub. 52), contro tutti i condomini di via C. Terranova nn. 22/24, ; Pt_1
4. Accerta e dichiara che in proprio e n.q. di erede di Parte_3 Controparte_28
nata a [...] [...], C.F. e residente in [...]del Pt_1 C.F._8
Golfo (TP), Via Giudice Rosario Livatino n. 22, e in proprio e n.q. di erede Parte_2
di nato a [...] [...], C.F. , e residente Controparte_28 Pt_1 C.F._7
in Monreale (PA), via Linea Ferrata n. 162, e , nato a [...] l'[...], CP_3
C.F. , e residente in [...], hanno C.F._3 Pt_1
acquistato a titolo originario per usucapione la proprietà della porzione di terrazza a livello di piano ottavo sita in Via Cesare Terranova n. 22, precedentemente interamente individuata in catasto al foglio 65, mappale 1047, subalterno 40, oggi individuata, in uno con l'appartamento di pertinenza, al NCEU del Comune di al foglio 65, mappale 1047, subalterno 51 Pt_1
contro tutti i condomini di via C. Terranova nn. 22/24, ; Pt_1
5. Accerta e dichiara che (C.F. ) ha acquistato a titolo CP_3 C.F._3
originario per usucapione la proprietà della porzione di terrazza a livello di piano ottavo sita in pagina 12 di 13 Via Cesare Terranova n. 22, precedentemente interamente individuata in catasto al foglio 65,
mappale 1047, subalterno 40, oggi individuata, in uno con l'appartamento di pertinenza, al
NCEU del Comune di al foglio 65, mappale 1047, subalterno 59, contro tutti i Pt_1
condomini di via C. Terranova nn. 22/24, ; Pt_1
6. Ordina alla Conservatoria dei registri immobiliari di di trascrivere i sopra descritti Pt_1
acquisti a titolo originario del diritto di proprietà contro tutti i condomini del di via Parte_1
Cesare Terranova nn. 22/24;
7. Condanna il , e i singoli condomini Controparte_29
chiamati in causa, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti, e , che si liquidano in € 10.880,00 per Controparte_1 CP_5 CP_6
onorari, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, oltre alle spese di CTU;
8. Condanna il , e i singoli condomini Controparte_29
chiamati in causa, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti, IA UM, in proprio e n.q. di erede di Controparte_2 CP_7
in proprio e n.q. di erede di Controparte_28 Parte_3 Controparte_28
in proprio e n.q. di erede di e , che si Parte_2 Controparte_28 CP_3
liquidano in € 10.880,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, oltre alle spese di CTU.
Così è deciso in Palermo, il 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 13 di 13