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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 14/01/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 519/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
LI AS, RE
RICCARDI GIUSEPPE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8443/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Via 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250048113560053577313 IMU 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250048113560053577313 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17909/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di RTI-Municipia spa-AdvancedSystems spa nonché del Comune di Marano di Napoli, l'avviso preventivo d'iscrizione del fermo amministrativo n.2025004811356005377313 del 03/3/2025, notificato in data 23/4/2025, e gli atti ad esso presupposti ovvero gli avvisi di accertamento numeri 4902 e 1143, per la complessiva somma di €15220,14 a titolo di IMU/TASI anni 2017 e 2018.
Dopo aver premesso che il preavviso indicava che i prefati accertamenti sarebbero stati notificati al ricorrente rispettivamente il giorno 13/3/2023 ed il 7/2/2024, a sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi:
1) Vizio di notifica – nullità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica ex art.25 D.P.R. 602/1973; 2) intervenuta prescrizione;
3) nullità del preavviso di fermo per mancata allegazione degli atti presupposti in esso riportato;
4) inefficacia del preavviso di fermo amministrativo;
5) assenza dei presupposti legittimanti il fermo amministrativo.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del preavviso di fermo amministrativo impugnato e degli atti presupposti indicati in premessa per i motivi esposti nel presente atto;
accertare e dichiarare la nullità del fermo amministrativo n.2025004811356005377313 per la mancata notifica degli atti presupposti ivi riportati, ovvero degli avvisi di accertamento numeri 4902 e 1143 e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la pretesa creditoria azionata da controparte per i motivi di cui al punto I del presente atto;
accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti relativi agli avvisi di accertamento numeri 4902 e 1143 e, per l'effetto, dichiarare estinti i crediti in essi riportati e denegare ogni diritto alle somme ingiunte con il preavviso di fermo amministrativo impugnato per i motivi di cui al punto II del presente atto;
dichiarare ed accertare la nullità del preavviso di fermo amministrativo n.202500481136005377313 per la mancata allegazione degli atti in esso riportati e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la pretesa creditoria azionata da controparte per i motivi di cui al punto III del presente atto;
dichiarare ed accertate l'inefficacia del preavviso di fermo amministrativo impugnato per la violazione dell'art.50, secondo comma, del D.P.R. n.602/1973 e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la pretesa creditoria azionata da controparte per i motivi di cui al punto IV del presente atto;
dichiarare inefficace ed illegittimo il preavviso di fermo amministrativo impugnato per i motivi di cui al punto V del presente atto e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la pretesa creditoria azionata da controparte;
in ogni caso condannare le resistenti alla refusione di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Marano di Napoli, il quale deduce la propria carenza di legittimazione passiva per essere stato l'intero procedimento affidato al concessionario per la riscossione;
deduce inoltre che “nell'impossibilità di effettuare la notifica degli atti di competenza all'Avv. Ricorrente_1, destinatario degli avvisi di accertamento, procedeva al deposito in busta chiusa e sigillata nella Casa del Comune, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26, ultimo comma, del D.P.R 29/09/1973 n.
602, n. 60 del D.P.R 29/09/1973 n. 600 e 140 del c.p.c.”; deposita documentazione, contesta gli altri motivi e rassegna le seguenti conclusioni: “In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Marano di Napoli, estromettendolo dal giudizio de quo;
In via principale accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
Confermare il preavviso di fermo amministrativo n.
2025004811356005377313, per le ragioni sopra articolate;
Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio”
Si è altresì costituita Municipia, la quale contesta i motivi del ricorso, deduce la legittimità del proprio operato e delle notifiche degli atti presupposti, deposita documentazione e rassegna le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso proposto dal contribuente;
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizi con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, oltre IVA e CPA”.
Con memoria illustrativa, il ricorrente contesta la legittimazione della società privata utilizzata dal concessionario ad effettuare notifiche, disconosce la propria sottoscrizione, contesta tutto quanto dedotto dalle costituite e ribadisce le rassegnate conclusioni, riservandosi, in caso di dimostrazione nel corso del giudizio della legittimazione della società privata suddetta a svolgere notificazioni, di esperire querela di falso in ordine alla propria sottoscrizione.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Thema decidendum è l'avvenuta notifica degli atti presupposti, costituiti da due avvisi di accertamento, e la produzione degli effetti correlati alla loro natura di atti recettizi, inclusi quello di legittimare l'inizio del procedimento esattoriale espropriativo, di cui il preavviso di fermo costituisce una fase, ancorché solo eventuale.
Tanto premesso, deve osservarsi che l'ente impositore ha inteso dimostrare l'avvenuta notifica degli atti presupposti mediante esibizione: (i) in relazione all'avviso n. 4902, di una distinta di deposito presso il
Comune; in relazione all'avviso n. 1143, della prima pagina dell'accertamento, accompagnato dalla fotocopia di un atto denominato “relazione di notifica” totalmente in bianco, privo di qualsiasi annotazione (sulla copia dell'accertamento vi è invero indicazione manoscritta “v. sentenza allegata”)
Tali atti sono assolutamente inidonei a provare il perfezionamento del procedimento di notifica dei presupposti avvisi di accertamento;
nè l'ente impositore ha dimostrato il possesso dei requisiti di legge (licenza ministeriale) in capo alla società di poste private per procedere alla notificazione di atti amministrativi e giudiziari, autorizzazione la cui esistenza era stata espressamente contestata dal ricorrente.
Non risulta, peraltro, alcuna documentazione del perfezionamento del procedimento di notificazione ex art. 140 cpc, e, in particolare, della raccomandata informativa (CAD) che costituisce elemento indispensabile a provare il corretto svolgimento del medesimo. In assenza di prova della notificazione degli atti presupposti, il preavviso di fermo impugnato è illegittimo, sia perché nelle more, in mancanza di atti interruttivi, è decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto, sia per invalidità derivata, essendo viziate le fasi precedenti del procedimento.
Il ricorso deve dunque essere accolto. Le circostanze che nel merito della pretesa sostanzialmente nulla sia stato contestato dalla parte ricorrente nonché che i motivi dell'accoglimento del ricorso siano dipesi da comportamenti di soggetti terzi (l'ente postale), induce la Corte alla integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Così deciso in Napoli il 21 ottobre 2025.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
LI AS, RE
RICCARDI GIUSEPPE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8443/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Via 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250048113560053577313 IMU 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250048113560053577313 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17909/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di RTI-Municipia spa-AdvancedSystems spa nonché del Comune di Marano di Napoli, l'avviso preventivo d'iscrizione del fermo amministrativo n.2025004811356005377313 del 03/3/2025, notificato in data 23/4/2025, e gli atti ad esso presupposti ovvero gli avvisi di accertamento numeri 4902 e 1143, per la complessiva somma di €15220,14 a titolo di IMU/TASI anni 2017 e 2018.
Dopo aver premesso che il preavviso indicava che i prefati accertamenti sarebbero stati notificati al ricorrente rispettivamente il giorno 13/3/2023 ed il 7/2/2024, a sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi:
1) Vizio di notifica – nullità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica ex art.25 D.P.R. 602/1973; 2) intervenuta prescrizione;
3) nullità del preavviso di fermo per mancata allegazione degli atti presupposti in esso riportato;
4) inefficacia del preavviso di fermo amministrativo;
5) assenza dei presupposti legittimanti il fermo amministrativo.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del preavviso di fermo amministrativo impugnato e degli atti presupposti indicati in premessa per i motivi esposti nel presente atto;
accertare e dichiarare la nullità del fermo amministrativo n.2025004811356005377313 per la mancata notifica degli atti presupposti ivi riportati, ovvero degli avvisi di accertamento numeri 4902 e 1143 e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la pretesa creditoria azionata da controparte per i motivi di cui al punto I del presente atto;
accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti relativi agli avvisi di accertamento numeri 4902 e 1143 e, per l'effetto, dichiarare estinti i crediti in essi riportati e denegare ogni diritto alle somme ingiunte con il preavviso di fermo amministrativo impugnato per i motivi di cui al punto II del presente atto;
dichiarare ed accertare la nullità del preavviso di fermo amministrativo n.202500481136005377313 per la mancata allegazione degli atti in esso riportati e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la pretesa creditoria azionata da controparte per i motivi di cui al punto III del presente atto;
dichiarare ed accertate l'inefficacia del preavviso di fermo amministrativo impugnato per la violazione dell'art.50, secondo comma, del D.P.R. n.602/1973 e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la pretesa creditoria azionata da controparte per i motivi di cui al punto IV del presente atto;
dichiarare inefficace ed illegittimo il preavviso di fermo amministrativo impugnato per i motivi di cui al punto V del presente atto e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la pretesa creditoria azionata da controparte;
in ogni caso condannare le resistenti alla refusione di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Marano di Napoli, il quale deduce la propria carenza di legittimazione passiva per essere stato l'intero procedimento affidato al concessionario per la riscossione;
deduce inoltre che “nell'impossibilità di effettuare la notifica degli atti di competenza all'Avv. Ricorrente_1, destinatario degli avvisi di accertamento, procedeva al deposito in busta chiusa e sigillata nella Casa del Comune, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26, ultimo comma, del D.P.R 29/09/1973 n.
602, n. 60 del D.P.R 29/09/1973 n. 600 e 140 del c.p.c.”; deposita documentazione, contesta gli altri motivi e rassegna le seguenti conclusioni: “In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Marano di Napoli, estromettendolo dal giudizio de quo;
In via principale accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
Confermare il preavviso di fermo amministrativo n.
2025004811356005377313, per le ragioni sopra articolate;
Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio”
Si è altresì costituita Municipia, la quale contesta i motivi del ricorso, deduce la legittimità del proprio operato e delle notifiche degli atti presupposti, deposita documentazione e rassegna le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso proposto dal contribuente;
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizi con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, oltre IVA e CPA”.
Con memoria illustrativa, il ricorrente contesta la legittimazione della società privata utilizzata dal concessionario ad effettuare notifiche, disconosce la propria sottoscrizione, contesta tutto quanto dedotto dalle costituite e ribadisce le rassegnate conclusioni, riservandosi, in caso di dimostrazione nel corso del giudizio della legittimazione della società privata suddetta a svolgere notificazioni, di esperire querela di falso in ordine alla propria sottoscrizione.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Thema decidendum è l'avvenuta notifica degli atti presupposti, costituiti da due avvisi di accertamento, e la produzione degli effetti correlati alla loro natura di atti recettizi, inclusi quello di legittimare l'inizio del procedimento esattoriale espropriativo, di cui il preavviso di fermo costituisce una fase, ancorché solo eventuale.
Tanto premesso, deve osservarsi che l'ente impositore ha inteso dimostrare l'avvenuta notifica degli atti presupposti mediante esibizione: (i) in relazione all'avviso n. 4902, di una distinta di deposito presso il
Comune; in relazione all'avviso n. 1143, della prima pagina dell'accertamento, accompagnato dalla fotocopia di un atto denominato “relazione di notifica” totalmente in bianco, privo di qualsiasi annotazione (sulla copia dell'accertamento vi è invero indicazione manoscritta “v. sentenza allegata”)
Tali atti sono assolutamente inidonei a provare il perfezionamento del procedimento di notifica dei presupposti avvisi di accertamento;
nè l'ente impositore ha dimostrato il possesso dei requisiti di legge (licenza ministeriale) in capo alla società di poste private per procedere alla notificazione di atti amministrativi e giudiziari, autorizzazione la cui esistenza era stata espressamente contestata dal ricorrente.
Non risulta, peraltro, alcuna documentazione del perfezionamento del procedimento di notificazione ex art. 140 cpc, e, in particolare, della raccomandata informativa (CAD) che costituisce elemento indispensabile a provare il corretto svolgimento del medesimo. In assenza di prova della notificazione degli atti presupposti, il preavviso di fermo impugnato è illegittimo, sia perché nelle more, in mancanza di atti interruttivi, è decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto, sia per invalidità derivata, essendo viziate le fasi precedenti del procedimento.
Il ricorso deve dunque essere accolto. Le circostanze che nel merito della pretesa sostanzialmente nulla sia stato contestato dalla parte ricorrente nonché che i motivi dell'accoglimento del ricorso siano dipesi da comportamenti di soggetti terzi (l'ente postale), induce la Corte alla integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Così deciso in Napoli il 21 ottobre 2025.