TAR Milano, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 203
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione leggi regionali e eccesso di potere

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, evidenziando che le controdeduzioni della ricorrente sono state esaminate e che la sua posizione è stata approfondita. Ha altresì escluso un'erronea interpretazione dell'art. 45 delle NTA, spiegando che lo spostamento dell'ATE avrebbe comportato la creazione di una nuova cava, non consentita. Ha inoltre ribadito la giurisprudenza secondo cui il privato non vanta un legittimo affidamento sulla conferma della precedente pianificazione.

  • Rigettato
    Violazione leggi regionali e eccesso di potere

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, evidenziando che le controdeduzioni della ricorrente sono state esaminate e che la sua posizione è stata approfondita. Ha altresì escluso un'erronea interpretazione dell'art. 45 delle NTA, spiegando che lo spostamento dell'ATE avrebbe comportato la creazione di una nuova cava, non consentita. Ha inoltre ribadito la giurisprudenza secondo cui il privato non vanta un legittimo affidamento sulla conferma della precedente pianificazione.

  • Rigettato
    Violazione leggi regionali e eccesso di potere

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, evidenziando che le controdeduzioni della ricorrente sono state esaminate e che la sua posizione è stata approfondita. Ha altresì escluso un'erronea interpretazione dell'art. 45 delle NTA, spiegando che lo spostamento dell'ATE avrebbe comportato la creazione di una nuova cava, non consentita. Ha inoltre ribadito la giurisprudenza secondo cui il privato non vanta un legittimo affidamento sulla conferma della precedente pianificazione.

  • Rigettato
    Violazione leggi regionali, NTA, e eccesso di potere

    Il Collegio ha respinto il motivo, ribadendo che i privati non vantano un legittimo affidamento nella pianificazione cave. Ha specificato che le misure di mitigazione proposte non eliminano completamente il rischio per la falda e che le criticità alla viabilità non sono state risolte, avendo impedito l'avvio dell'attività estrattiva. Ha inoltre affermato che gli interessi ambientali non sono recessivi, citando gli obiettivi di sviluppo sostenibile del Piano Cave.

  • Rigettato
    Violazione leggi regionali, NTA, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e eccesso di potere

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, richiamando le precedenti argomentazioni sulla non attualità delle valutazioni precedenti, la persistenza delle criticità viabilistiche e idriche, e la discrezionalità amministrativa nella decisione di imporre prescrizioni o stralciare l'ATE. Ha inoltre sottolineato che la ricorrente non fruisce di materiale dalla cava da molti anni e che lo stralcio dell'ATE non incide sulla sostenibilità economica dell'attività.

  • Rigettato
    Violazione art. 1 L. 241/90, art. 6 L.R. 14/98, e eccesso di potere

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, ribadendo che, salvo eccezionali ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, non sussiste alcun legittimo affidamento in capo ai privati incisi dal piano cave.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 203
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 203
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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