Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1600
Articolo 3Articolo 5
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19 gennaio 1961
Art. 4.
Sul formale inquadramento delibera, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero dell'interno e da un funzionario del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) con qualifica non inferiore a direttore di divisione, nonche' da un funzionario designato dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste. Per ciascun componente e' nominato un supplente.
Alla Commissione e' addetto uno speciale ufficio di segreteria, presso il quale potranno essere comandati funzionari di altre Amministrazioni.
L'assegnazione del personale alle singole Amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, nell'ambito del Territorio di Trieste, e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le Amministrazioni interessate.
I provvedimenti della Commissione sono definitivi.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1961