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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/01/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta dai magistrati:
Dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore
Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera
Dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al N. RG. 620/2023 promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Roberto Muller nei confronti di
- appellato - Controparte_1
Avv. Marica Bruni
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, giudice del lavoro, n. 132 del 2023, pubblicata in data 7.9.2023. All'udienza del 28 novembre 2024, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza oggi appellata, ha accolto, secondo ragione, il ricorso proposto da nei confronti della società Controparte_1 Parte_1 avente ad oggetto, in sintesi:
- L'annullamento di 3 provvedimenti disciplinari conservativi,
- Il riconoscimento del suo diritto all'inquadramento in un parametro superiore ed al pagamento delle relative differenze retributive,
- Il risarcimento del danno non patrimoniale che il sostiene di CP_1 avere riportato a causa della condotta illegittima ( l datore di lavoro. In particolare, il spone di avere lavorato per dal 1997 e di avere CP_1 Pt_1 svolto, nel 2007, compiti di reggenza come “capo operatore reparto meccanici”. Dal 2010, gli ha riconosciuto il parametro 188 di Capo Operatore ma il Pt_1 ricorrente assume di avere svolto, di fatto, mansioni di Capo Reparto Meccanici. Nel corso del rapporto, il spone di avere subito una condotta ostile da CP_1 parte del suo collega il quale non lo riconosceva come suo Controparte_2 superiore. Sono poi intervenute varie vicende disciplinari che hanno portato all'adozione nei suoi confronti di 3 sanzioni che il lavoratore considera illegittime.
Quanto alle sanzioni disciplinari, il Tribunale di Pistoia ha ritenuto decisiva la circostanza che non avesse dimostrato di avere affisso in luogo accessibile Pt_1 ai lavoratori il codice disciplinare, come imposto dall'art. 7 della legge 300/70. Secondo il Tribunale, questo obbligo sussiste in ogni caso per quanto riguarda le sanzioni conservative, anche quando si tratti di comportamenti contrari all'etica comune o ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.
Quanto alle mansioni superiori, il Tribunale, espletata la prova per testi, ha ritenuto dimostrato che il abbia svolto mansioni di “capo reparto CP_1 meccanici” nel periodo 2010 – 2013, come sostenuto in ricorso. Ha ritenuto che una pluriennale copertura del posto da parte di un lavoratore inquadrato in un livello inferiore possa integrare il requisito della vacanza del posto, tuttora richiesto dall'art. 18 all. A, RD 148/1931.
Ha dunque dichiarato il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel superiore parametro 205 CCNL autoferrotranvieri ed ha condannato a pagare al Pt_1 ricorrente la somma di € 21.649,73 a titolo di differenze retributive.
Ha invece respinto la domanda relativa al risarcimento del c.d. danno non patrimoniale, all'esito della CTU medico legale, negativa sotto questo aspetto. Questa parte della decisione deve considerarsi definitiva in assenza di impugnazione.
Le spese di lite sono state compensate per 1/3 e poste a carico della società per i restanti 2/3.
impugna la sentenza con i seguenti motivi: Parte_1
1) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la nullità delle sanzioni disciplinari per violazione dell'art. 7 l. 300/1970. La appellante cita sentenze della S.C. secondo le quali, anche per le c.d. sanzioni conservative, la pubblicità del codice disciplinare non è necessaria quando siano commessi comportamenti dei quali il disvalore è chiaramente apprezzabile dai lavoratori. Esamina quindi, una per una, le tre sanzioni che considera legittime e fondate. 2) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto indice presuntivo dell'assenza di una riserva datoriale di provvedere mediante concorso alla copertura del posto di Capo operatore reparto meccanici dall'esercizio di fatto di dette mansioni da parte del accogliendo la domanda relativa al CP_1 parametro superiore. Secondo la appellante il Tribunale avrebbe omesso di considerare che ha sempre coperto i posti vacanti mediante procedure Pt_1 selettive e che il periodo (comunque, contestato) di svolgimento delle mansioni superiori non sarebbe così lungo da attestare una volontà in senso difforme.
3) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'istruttoria espletata abbia dimostrato lo svolgimento, da parte di di CP_1 mansioni caratterizzate dai tratti discretivi propri del parametro 205 c.c.n.l., autoferrotranvieri accogliendo la domanda relativa al parametro superiore. Qui la contestazione riguarda la valutazione delle prove operata dal Tribunale.
Si è costituito d ha chiesto il rigetto dell'appello nel merito. Controparte_1
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo la Corte l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento secondo ragione e diritto.
Le sanzioni disciplinari
Giova premettere che le norme rilevanti ai fini della presente decisione si rinvengono nel RD n. 148 del 1931 che tuttora regola il trattamento giuridico- economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.
È bene ricordare, in generale, il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - ivi inclusa la procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari - è regolato da una normativa speciale costituente un "corpus" compiuto ed organico, non derogato dalle leggi generali successive relative al lavoro privato, onde il ricorso alla normativa generale è possibile soltanto ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso "corpus" o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell'ordinamento (Cass. 5551 del 2013, conf. Cass. 11929 del 2009).
Fatta questa doverosa premessa, quanto alle SANZIONI DISCIPLINARI, oggetto del primo motivo d'appello ritiene questa Corte di condividere la soluzione adottata dalla S.C. secondo la quale: “Alla questione dell'estensibilità o meno anche alle sanzioni conservative del principio secondo il quale in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere all'affissione del codice disciplinare, è stata data soluzione positiva dalla giurisprudenza di questa Corte, alla quale la Corte territoriale si è attenuta. Si è in proposito rilevato che in tali casi il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità e gravità della propria condotta (Cass. 13414 del 2013, n. 1926 del 2011, n. 17763 del P l .61 5a Ghinoy, estensore . ri , R. Gen. n. 10961/2011 2004), anche qualora ne derivi l'irrogazione di un sanzione conservativa, dovendosi d'altro canto considerare che sarebbe contraddittorio affermare la sussistenza di un interesse del lavoratore ad essere previamente edotto della possibilità di essere destinatario di una sanzione conservativa per i detti comportamenti e negarla in presenza di sanzioni di carattere espulsivo, le quali sono ben più afflittive” (Cass. 54 del 2017).
La sentenza appellata non può dunque essere confermata sul punto ed occorre esaminare le tre contestazioni disciplinari, nel merito.
Orbene, le tre sanzioni possono così riassumersi:
1) in data 09.10.2013 gli irrogava il provvedimento disciplinare di Parte_1 tre (3) giorni di s e in quanto durante il sopradetto colloquio avrebbe “[...] usato un linguaggio pesantemente offensivo, irriguardoso e diffamatorio nei confronti di un suo superiore. In particolare, ha sollevato dubbi sull'onestà professionale del Suo diretto superiore e più in generale sulla correttezza della precedente gestione aziendale, dubbi che ha ribadito con raccomandata del 4/09/2013”. Su questa contestazione, il lavoratore sostiene, prima di tutto la genericità della stessa nonché il fatto che il datore di lavoro non abbia (chiesto) di provare le circostanze solo tardivamente specificate. Si tratta nello specifico dei rapporti con il collega CP_2
2) in data 05.09.2014 gli veniva consegnata altra “Lettera di c ne”, per non aver rapidamente risolto un guasto del mezzo aziendale n. 177, sempre in riparazione, si legge, al momento della stesura della contestazione, oltre al fatto che non aveva redatto la scheda di lavoro relativa all'intervento. Qui la sanzione è stata applicata 4 mesi (12.1.2015) dopo e solo perché l'autobus si è fermato ma, sostiene parte appellata, per un guasto elettrico e non meccanico.
3) gli veniva inoltrata un ulteriore “richiesta spiegazioni”, datata 02.09.2015, poiché in data 29.08.2015, in base all'analisi del “servizio giornaliero” con la successiva valutazione le schede dei lavori eseguiti, avrebbe “effettuato un orario sensibilmente inferiore alle 07h48' previste dal suo turno giornaliero”. Sul punto, il lavoratore dice che l'orario non si può desumere dalle schede delle lavorazioni, anche perché non erano state fornite indicazioni precise circa la loro compilazione. Orbene, ritiene questa Corte che, seppure l'appello sia fondato per quanto riguarda la questione della affissione del codice disciplinare, nondimeno le sanzioni debbano essere dichiarate illegittime.
Per quanto riguarda la prima, l'illegittimità emerge considerando l'assoluta genericità della contestazione che fa riferimento ad un linguaggio offensivo non meglio specificato. Allo stesso modo, generico risulta il riferimento ai dubbi circa l'onestà professionale del suo superiore che il vrebbe espresso nonché CP_1 alla correttezza della precedente gestione aziendale.
È appena il caso di ricordare che, sebbene non siano richieste formule specifiche, la previa contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare , nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. (tra le tante, Cass. 9590 del 2018).
La seconda contestazione riguarda il malfunzionamento di un autobus (n. 177) che il avrebbe dovuto riparare in modo “decisamente” più rapido. La CP_1 contestazione riguarda anche la circostanza che l'autobus, riparato il 4.9.2014, si sarebbe nuovamente fermato il 6.9.2014. Orbene, emerge prima di tutto il rilievo, non secondario, relativo alla tardività della sanzione che è stata applicata ben 4 mesi dopo le giustificazioni del lavoratore.
In secondo luogo, il aveva eseguito sull'autobus in questione riparazioni CP_1 meccaniche che non si sono più verificate in seguito, essendo il secondo guasto del mezzo dovuto a problematiche elettriche.
Su queste circostanze, le difese dell'azienda, sin dal primo grado, appaiono del tutto vaghe, non avendo essa mai precisato quali verifiche siano state necessarie tra il settembre 2014 ed il gennaio 2015, a giustificazione di tale ritardo. Allo stesso modo, non si prende posizione in modo chiaro sulla tesi del lavoratore, secondo il quale il secondo guasto dell'autobus non sarebbe dovuto agli stessi problemi meccanici ai quali egli aveva posto mano (pag.21 della memoria di primo grado, punti 66 e 67).
La terza sanzione è stata applicata sul presupposto che il vesse svolto, CP_1 in data 29 agosto 2015, un orario sensibilmente inferiore a quello ordinario (7 ore e 48 minuti).
Al riguardo, il lavoratore ha sostenuto che l'orario non poteva desumersi dalle sole schede di lavoro in quanto in esse sono riportati solo gli interventi più importanti e non anche quelli minori. Anche sul punto, la difesa della società appare generica mentre sembra alla Corte piuttosto evidente che l'orario di lavoro effettivo non possa desumersi solo dalle annotazioni sulle schede di lavorazione, rispetto alle quali, peraltro, sussistevano alcune incertezze. Al riguardo, è significativo che abbia emesso un ordine Pt_1 di servizio il 16.9.2015 proprio relativo alle modalità di compilazione delle schede lavori.
In definitiva, sia pure sulla base delle diverse ragioni ora esposte, l'appello di per quanto riguarda le sanzioni disciplinari non può essere accolto. Pt_1
Inquadramento superiore e mansioni:
Per quanto riguarda le mansioni superiori, due sono le questioni controverse:
La prima riguarda la previsione del RD 148/1931.
Quanto alla speciale disciplina contenuta nel RD citato, la S.C. ha precisato che “al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non è applicabile l'art. 2103 c.c. bensì la disposizione dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931, sicché, in caso di reggenza di posti da coprirsi mediante esame, non si verifica la promozione cd. automatica, ferma la necessità che tale modalità di copertura del posto risulti dalla legge o dai contratti di categoria, mentre non occorre che sia prevista, quale tipologia di verifica, la forma specifica del concorso, dovendosi intendere il suddetto termine come comprensivo di ogni sistema di accertamento dell'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica che si basi su obiettive valutazioni tecniche e sia in grado di offrire adeguate garanzie di legalità e imparzialità (Cass.17630 del 2015).
Peraltro, “Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore” (Cass.12601 del 2016). Questo è il principio posto dal Tribunale a base della decisione.
La seconda, nel merito, riguarda l'effettivo svolgimento delle mansioni stesse.
Il Tribunale premette che: La classificazione del CCNL di riferimento stabilisce che il parametro 188 (Capo operatori) è assegnato ai “lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, svolgono attività di significativo contenuto tecnico- operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività lavorative dello stesso”.
Appartengono, invece, al 205 (Capo Unità Tecnica) i “lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionalità e di iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati, gestiscono unità operative di tipo tecnico, fornendo anche un contributo operativo diretto”.
Si evince che il tratto che connota le mansioni del superiore livello è rappresentato dal grado di discrezionalità e dai margini di iniziativa di cui dispone il Capo Unità Tecnica nella gestione delle risorse umane affidategli, nonché la responsabilità dei risultati conseguiti
Il primo Giudice ha ritenuto, all'esito dell'istruttoria, che il ricorrente avesse
“provato lo svolgimento, per più anni, di mansioni caratterizzate da tratti discretivi propri dell'invocato parametro 205”
Sul punto, questa Corte dissente dalla valutazione effettuata dal Tribunale di Pistoia. In particolare, ritiene la Corte che dalla prova testimoniale non sia emerso che il perasse con margini di discrezionalità e di iniziativa e con relativa CP_1 responsabilità sui risultati.
Si deve considerare che l'officina era diretta da il quale indicava al CP_3 uali erano le macchine da lavorare ogni giorno e quali erano gli operai CP_1
a disposizione. Secondo il questa attività a volte era svolta direttamente, CP_3 altre volte, era concordata con il stesso. Anche il teste che ha CP_1 Tes_1 reso una testimonianza più favorevole al ricorrente in primo grado, ha precisato che “in caso di particolari problematiche allora il ne parlava e CP_1 interloquiva con il . Il che ha svolto le stesse mansioni del CP_3 CP_2 opo di lui, ha riferito: Era il che organizzava il lavoro dell'officina CP_1 CP_3 ed era lui che a me personalmente dava il lavoro del giorno”.
Anche a voler ammettere, come riferisce il Pratesi, che il nel periodo in CP_1 questione assegnasse direttamente il lavoro da fare ai vari operai, non sembra che questa mansione esuli da quella funzione di coordinamento di un gruppo organizzato di operai che prevede il parametro 188.
Su questo aspetto l'appello deve quindi dirsi fondato perché non è emersa la sussistenza di quella discrezionalità e responsabilità che il contratto richiede ai fini dell'inquadramento superiore. Tale soluzione rende superfluo l'esame dell'altra questione controversa, ossia quella relativa alla necessità che il posto sia coperto mediante procedura selettiva.
In conclusione, l'appello deve essere accolto nei limiti ora indicati.
La parziale riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado. Considerato l'esito complessivo del giudizio, che vede il lavoratore vittorioso per quanto riguarda le sanzioni ma soccombente in punto di inquadramento superiore e risarcimento danni, le spese del doppio grado vanno interamente compensate vista la reciproca soccombenza.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata:
Respinge la domanda di al Tribunale di Pistoia per quanto Controparte_1 riguarda il riconoscime 205 CCNL ed il pagamento delle relative differenze retributive.
Conferma, per il resto, la sentenza appellata.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Firenze, il 28 novembre 2024 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi