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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4727 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi ,ha emesso, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 24268 del 2024, avente ad OGGETTO: riconoscimento contributivo, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Patrizia Lauritano e Guido Ciccarelli Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto CP_1
RESISTENTE NONCHE'
in persona de Ministro p.t. Controparte_2
RESISTENTE-CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 12 novembre 2024 il ricorrente in epigrafe agiva nei confronti delle parti resistenti chiedendo emettersi i seguenti provvedimenti: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali con riferimento ai periodi di congedo di cui innanzi al dallo stesso fruito per motivi di studio dall' 1.11.1994 al 31.10.1997, dal 1.11.1998 al 31.10.1999, dall' 1.3.2001 al 30.6.2001; b) dichiarare il corrispondente obbligo del CP_2 resistente a versare all' i contributi previdenziali dovuti per i predetti periodi e condannarlo al CP_1 relativo versamento;
c) condannare il resistente al pagamento delle spese di giudizio”. CP_2
In punto di fatto il ricorrente esponeva di essere docente universitario presso l'Università degli Studi
Federico II;
che, in precedenza, era stato docente di Scuola Secondaria di II grado e che, nel periodo di docenza presso l'amministrazione scolastica, lo stesso chiedeva ed otteneva dai presidi delle scuole, presso cui era in servizio, la possibilità di essere collocato in congedo straordinario per motivi di studio.
Per la precisione, i periodi in cui ha goduto di tale beneficio sono:
- dall' 1.11.1994 al 31.10.1997 per frequenza dottorato di Ricerca presso l'Università di Salerno;
- dal 1.11.1998 al 31.10.1999 per frequenza Post-Dottorato presso Ohio State University,
U.S.A;
- dall' 1.3.2001 al 30.6.2001, giusta decreto n. 3 prot. 945B/1Q del 2.3.2001 per borsa di Studio dell'Osterreichisher Akademischer Austauschdienst Bundesministerium fur Wissenschaft. Verkehr per il tramite del Ministero degli Affari Esteri. CP_3
Ciò premesso in fatto, in diritto, deduceva la violazione degli art. 2 della L. 13.8.1984 n. 476, dell'art. 453 del D.P.R. n. 297/1994 e del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 6 della L.398/89 e dell'art. 24 del CCNL contratto scuola del 4.8.1995.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva il resistente sebbene CP_2 regolarmente evocato in giudizio. L' , costituitosi, aderiva alla domanda formulata dal ricorrente per la condanna del convenuto CP_1
al versamento dei contributi previdenziali da quantificarsi in separata sede amministrativa CP_2
o giudiziale.
Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, a seguito del deposito delle note illustrative e telematiche ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., veniva decisa. Preliminare all'esame del merito è quello relativo alla sussistenza della propria giurisdizione. Al riguardo deve rilevarsi che, correttamente, la parte ha adito il Giudice Ordinario. Ed invero, anche conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte in fattispecie analoga, si è precisato che riguardano la giurisdizione della Corte dei Conti le sole controversie strettamente attinenti al diritto a pensione, nonché quelle immediatamente connesse a tale diritto, e la giurisdizione ordinaria le sole controversie attinenti al rapporto assicurativo con gli Enti previdenziali che non coinvolgano il rapporto di pubblico impiego (Cassazione civile sez. un., a3 giugno 1989, n. 2998 e del 07/08/1992, n.9379).
Quanto, invece, al merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. L'art 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476, nella stesura originaria prevede: "Il pubblico dipendente ammesso ai dottorati di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza di previdenza".
L'art. 2 della legge n. 476 come modificato dall'art. modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 57, (in vigore dall'1/1/2002), recita: "Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo…….. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.".
In punto di fatto, dalla documentazione prodotta ed, in particolare, dell'attestato di servizio, risulta che il ricorrente nel periodo dal 1.11.1994 al 31.10 1997 è stato in congedo straordinario conseguendo il dottorato di ricerca presso l'Università di Salerno. In applicazione della disposizione citata nella formulazione allora vigente, il ricorrente aveva diritto al versamento dei contributi previdenziali.
Tanto in ragione della chiara lettura della disposizione che considera utile ai fini del trattamento di quiescenza il periodo oggetto di congedo straordinario. Quanto all'ulteriore periodo si evidenzia che, dal 1.11.1998 al 31.10.1999, ha frequentato
[...]
presso Ohio State University, U.S.A fruendo dell'aspettativa per motivi di studio e, dall' Parte_2
1.3.2001 al 30.6.2001, giusta decreto n. 3 prot. 945B/1Q del 2.3.2001 per borsa di Studio dell'Osterreichisher Akademischer Austauschdienst Bundesministerium fur Wissenschaft. Verkehr per il tramite del Ministero degli Affari Esteri. (cfr attestato di servizio) CP_3
In relazione a detto periodo, il ricorrente invoca l'art. 453 del D.P.R. n. 297/94 nel testo vigente: “1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal , compatibilmente con le esigenze di servizio, e, Controparte_4 per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per
l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente”. In particolare, l'art. 6 della L n 389 del 1989 al comma 1 stabilisce che: “Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti”. Mentre al comma 7 dispone che: “Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo
2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza”. Infine, l'art 24 del CCNL applicabile al comparto scuola denominato “Aspettativa per motivi di famiglia e di studio” prevede che:
“
1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale norma si richiamano.
L'aspettativa può essere concessa dal capo di istituto al personale docente, educativo ed ATA e dal Provveditore agli Studi ai capi di istituto.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio e ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994”. Essendovi, dunque, prova della concessione dell'aspettativa per motivi di studio ed, anche, di borsa di studio ai sensi del combinato disposto delle disposizioni citate, sussisteva l'obbligo al versamento dei contributi in favore del ricorrente.
Per quanto innanzi la domanda va accolta con condanna del al versamento dei contributi CP_2 nel periodo in questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza tra parte ricorrente e , mentre vanno CP_2 compensate tra le stesse e l' essendo necessitata la partecipazione in giudizio dello stesso. CP_1
PQM
Così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il al Controparte_5 versamento dei contributi previdenziali dal 1.11.1994 al 31.10.1997 dal 1.11.1998 al 31.10.1999, dall' 1.3.2001 al 30.6.2001 in favore dell' in relazione alla posizione CP_1 contributiva del ricorrente;
2) Condanna il al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_6 favore della parte ricorrente che liquida in € 3000,00 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie come per legge. Compensa le spese del giudizio tra le parti ricorrente ed CP_2 CP_1
Si comunichi.
Napoli 11 giugno 2025
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi ,ha emesso, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 24268 del 2024, avente ad OGGETTO: riconoscimento contributivo, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Patrizia Lauritano e Guido Ciccarelli Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto CP_1
RESISTENTE NONCHE'
in persona de Ministro p.t. Controparte_2
RESISTENTE-CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 12 novembre 2024 il ricorrente in epigrafe agiva nei confronti delle parti resistenti chiedendo emettersi i seguenti provvedimenti: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali con riferimento ai periodi di congedo di cui innanzi al dallo stesso fruito per motivi di studio dall' 1.11.1994 al 31.10.1997, dal 1.11.1998 al 31.10.1999, dall' 1.3.2001 al 30.6.2001; b) dichiarare il corrispondente obbligo del CP_2 resistente a versare all' i contributi previdenziali dovuti per i predetti periodi e condannarlo al CP_1 relativo versamento;
c) condannare il resistente al pagamento delle spese di giudizio”. CP_2
In punto di fatto il ricorrente esponeva di essere docente universitario presso l'Università degli Studi
Federico II;
che, in precedenza, era stato docente di Scuola Secondaria di II grado e che, nel periodo di docenza presso l'amministrazione scolastica, lo stesso chiedeva ed otteneva dai presidi delle scuole, presso cui era in servizio, la possibilità di essere collocato in congedo straordinario per motivi di studio.
Per la precisione, i periodi in cui ha goduto di tale beneficio sono:
- dall' 1.11.1994 al 31.10.1997 per frequenza dottorato di Ricerca presso l'Università di Salerno;
- dal 1.11.1998 al 31.10.1999 per frequenza Post-Dottorato presso Ohio State University,
U.S.A;
- dall' 1.3.2001 al 30.6.2001, giusta decreto n. 3 prot. 945B/1Q del 2.3.2001 per borsa di Studio dell'Osterreichisher Akademischer Austauschdienst Bundesministerium fur Wissenschaft. Verkehr per il tramite del Ministero degli Affari Esteri. CP_3
Ciò premesso in fatto, in diritto, deduceva la violazione degli art. 2 della L. 13.8.1984 n. 476, dell'art. 453 del D.P.R. n. 297/1994 e del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 6 della L.398/89 e dell'art. 24 del CCNL contratto scuola del 4.8.1995.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva il resistente sebbene CP_2 regolarmente evocato in giudizio. L' , costituitosi, aderiva alla domanda formulata dal ricorrente per la condanna del convenuto CP_1
al versamento dei contributi previdenziali da quantificarsi in separata sede amministrativa CP_2
o giudiziale.
Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, a seguito del deposito delle note illustrative e telematiche ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., veniva decisa. Preliminare all'esame del merito è quello relativo alla sussistenza della propria giurisdizione. Al riguardo deve rilevarsi che, correttamente, la parte ha adito il Giudice Ordinario. Ed invero, anche conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte in fattispecie analoga, si è precisato che riguardano la giurisdizione della Corte dei Conti le sole controversie strettamente attinenti al diritto a pensione, nonché quelle immediatamente connesse a tale diritto, e la giurisdizione ordinaria le sole controversie attinenti al rapporto assicurativo con gli Enti previdenziali che non coinvolgano il rapporto di pubblico impiego (Cassazione civile sez. un., a3 giugno 1989, n. 2998 e del 07/08/1992, n.9379).
Quanto, invece, al merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. L'art 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476, nella stesura originaria prevede: "Il pubblico dipendente ammesso ai dottorati di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza di previdenza".
L'art. 2 della legge n. 476 come modificato dall'art. modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 57, (in vigore dall'1/1/2002), recita: "Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo…….. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.".
In punto di fatto, dalla documentazione prodotta ed, in particolare, dell'attestato di servizio, risulta che il ricorrente nel periodo dal 1.11.1994 al 31.10 1997 è stato in congedo straordinario conseguendo il dottorato di ricerca presso l'Università di Salerno. In applicazione della disposizione citata nella formulazione allora vigente, il ricorrente aveva diritto al versamento dei contributi previdenziali.
Tanto in ragione della chiara lettura della disposizione che considera utile ai fini del trattamento di quiescenza il periodo oggetto di congedo straordinario. Quanto all'ulteriore periodo si evidenzia che, dal 1.11.1998 al 31.10.1999, ha frequentato
[...]
presso Ohio State University, U.S.A fruendo dell'aspettativa per motivi di studio e, dall' Parte_2
1.3.2001 al 30.6.2001, giusta decreto n. 3 prot. 945B/1Q del 2.3.2001 per borsa di Studio dell'Osterreichisher Akademischer Austauschdienst Bundesministerium fur Wissenschaft. Verkehr per il tramite del Ministero degli Affari Esteri. (cfr attestato di servizio) CP_3
In relazione a detto periodo, il ricorrente invoca l'art. 453 del D.P.R. n. 297/94 nel testo vigente: “1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal , compatibilmente con le esigenze di servizio, e, Controparte_4 per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per
l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente”. In particolare, l'art. 6 della L n 389 del 1989 al comma 1 stabilisce che: “Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti”. Mentre al comma 7 dispone che: “Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo
2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza”. Infine, l'art 24 del CCNL applicabile al comparto scuola denominato “Aspettativa per motivi di famiglia e di studio” prevede che:
“
1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale norma si richiamano.
L'aspettativa può essere concessa dal capo di istituto al personale docente, educativo ed ATA e dal Provveditore agli Studi ai capi di istituto.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio e ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994”. Essendovi, dunque, prova della concessione dell'aspettativa per motivi di studio ed, anche, di borsa di studio ai sensi del combinato disposto delle disposizioni citate, sussisteva l'obbligo al versamento dei contributi in favore del ricorrente.
Per quanto innanzi la domanda va accolta con condanna del al versamento dei contributi CP_2 nel periodo in questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza tra parte ricorrente e , mentre vanno CP_2 compensate tra le stesse e l' essendo necessitata la partecipazione in giudizio dello stesso. CP_1
PQM
Così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il al Controparte_5 versamento dei contributi previdenziali dal 1.11.1994 al 31.10.1997 dal 1.11.1998 al 31.10.1999, dall' 1.3.2001 al 30.6.2001 in favore dell' in relazione alla posizione CP_1 contributiva del ricorrente;
2) Condanna il al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_6 favore della parte ricorrente che liquida in € 3000,00 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie come per legge. Compensa le spese del giudizio tra le parti ricorrente ed CP_2 CP_1
Si comunichi.
Napoli 11 giugno 2025