Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs
10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12770 dell'anno 2023 del ruolo generale, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. GIOVANNI QUINTAVALLE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. A. M. INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.07.23 e ritualmente notificato alla controparte l'istante proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso la ctu resa dal dott. opposizione preceduta da rituale e Per_1 tempestiva dichiarazione di dissenso resa ai sensi del succitato articolo.
L'istante assumeva: di aver inoltrato alla competente commissione invalidi civili domanda intesa al riconoscimento del proprio stato di invalidità civile al fine di conseguire la seguente prestazione: indennità di accompagnamento;
che la domanda veniva respinta non essendo stato ravvisato il requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento della invocata prestazione.
Quanto innanzi premesso, aveva proposto istanza di A.T.P..
Si costituiva l rilevando l'inammissibilità del ricorso e CP_1 l'infondatezza della domanda, sul rilievo della insussistenza, nella fattispecie, del dedotto stato di invalidità nella misura prevista per il
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riconoscimento di una qualsivoglia provvidenza chiedeva il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, accertata la tempestività dell'azione proposta ai sensi dell'art.42 comma 3 d.l.n.269/2003, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica.
Dalla espletata indagine tecnica emergeva che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie tali da determinare nella stessa una invalidità senza l'indennità di accompagnamento.
Avverso tali conclusioni la parte depositava, come detto, atto di dissenso, seguito dal presente ricorso, impedendo la conseguente omologazione delle conclusioni rese dal ctu da parte di codesto Giudice.
Il Giudice, viste le contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, riteneva necessario disporre nuova ctu.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito la domanda attrice è fondata.
Il ctu P. nominato nel giudizio di opposizione, ha così Persona_2 concluso: “… da quanto esposto in sede di discussione medico-legale si può affermare che di anni 73 presenta un complesso patologico Parte_1 che configura una condizione di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave al 100% (cento per cento). Tale grado di invalidità può essere considerato a far data dalla visita di revisione del 01/09/2021 e fin dal primo riconoscimento. Si precisa che la stessa presenta difficoltà persistenti nello svolgimento degli atti quotidiani della vita e, pertanto, necessita di assistenza nello svolgimento di tali attività. Tale condizione può essere considerata nell'attualità e far data dalla visita di revisione del 01/09/2021. Per quanto concerne la sua condizione di portatore di handicap si precisa che la ricorrente presenta un handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92. Tale condizione può essere considerata nell'attualità e far data dalla domanda amministrativa.”
Sulla scorta di tali premesse il ricorso va accolto con conseguente accertamento in capo a del beneficio dell'indennità di Parte_1 accompagnamento a decorrere dalla data di revisione del 1.09.2021.
L' va pertanto condannato al pagamento dei relativi importi CP_1 dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della revisione del 1.09.2021, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali -nei limiti di cui all'art.16, comma VI, legge 412/91- sui ratei maturati dalla data di maturazione dei medesimi.
Le spese seguono la soccombenza. Dette spese vanno distratte in favore dell'avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
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PQM
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta che a Parte_1 ha diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.09.2021.
Condanna conseguentemente l in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.09.2021, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali
-nei limiti di cui all'art.16, comma VI, legge 412/91- sui ratei maturati dalla data di maturazione dei medesimi.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che, liquida in complessivi CP_1
€ 2200,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 8/04/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Stefania BORRELLI)
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