Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO
all'udienza del 24/01/2025 il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa n. 808/2023 tra le parti:
Ricorrente.
CP 1 C.F. C.F. 1
Parte 1 C.F. C.F. 2 rappresentata ex art. 320 c.c. dalla prima
Parte 2 C.F. C.F. 3 esercenti la responsabilitàunitamente a genitoriale, nelle loro qualità rispettivamente di coniuge e figlia minore a carico, della Vittima del Dovere
(C.F. C.F. 4 ) Parte 2 con l'avv. Luigi Elefante
e
Resistente:
Controparte_2
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
1) Accogliere integralmente il ricorso e per effetto Accertare e Dichiarare il diritto CP 1 nata a Treviso il 3/03/1977, C.F. Parte 1 nata a [...] minore C.F. 1
rappresentata ex art. 320 c.c., come in epigrafe indicato, il 21.02.2015 C. F. C.F. 2
rispettivamente coniuge e figlia minore a carico, della Controparte_3 Parte 2 nato alla corresponsione del beneficio di cui al comma 3 a Roma il 13.07.1974 C.F. C.F. 4
bis dell'art.5 della Legge 206/2004: assegno vitalizio mensile non reversibile di cui all'articolo 2 comma
1 L.407/98 e Speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di 1033 euro.
Reparto Servizio Speciali Benefici- N. 81 che riconosce il grado di invalidità qualificante il beneficio, con erogazione degli arretrati e di ogni altro accessorio di legge.
3) Con vittoria di spese ed onorari tutti di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Salvezze Illimitate
PARTE RESISTENTE
Voglia il giudice del lavoro adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato da parte ricorrente;
In via subordinata, qualora la condizione (STATUS) di vittima del dovere fosse ritenuto imprescrittibile, si eccepisce la prescrizione degli assegni antecedenti i 10 anni dalla presentazione della domanda, presentata in data 7.4.2023, ex art. 2946 c.c.
- nel merito, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto.
In via di ulteriore subordine, voglia codesto Tribunle rigettare la domanda di cumulo tra rivalutazione ed interessi sui predetti assegni.
Con vittoria di spese
FATTO E DIRITTO
Sono agli atti:
a) il decreto n. 122 del 04.05.2015 (all. 2 di parte resistente) con il quale il Controparte_2 ha liquidato al Magg. Parte 2 riconosciuto "Equiparato" alle Vittime del dovere
(con una percentuale d'invalidità permanente del 40% come accertata dalla CMO di Padova con verbale BL/G n. ACMO136514 del 07.06.2015), l'assegno vitalizio nella misura di € 258,23 e lo speciale assegno vitalizio pari a € 1.033,00 da godere a vita;
b) il decreto n. 270 del 05.11.2015 (all.3 di parte resistente), con il quale è stata concessa in favore del ricorrente la speciale elargizione calcolata sulla percentuale d'invalidità accertata dalla
CMO di Padova;
c) la sentenza n. 631/2019 che ha attribuito al Magg. Pt 2 una nuova percentuale d'invalidità in misura pari al 60% e gli ha concesso la riliquidazione dell'assegno vitalizio mensile per un importo pari a € 500,00, rideterminando la decorrenza di entrambi gli assegni dal 23/02/2013, oltre perequazione;
d) il decreto n. 81 del 06/05/2020 (all.4) con il quale l'Amministrazione, in esecuzione della sentenza, ha proceduto alla liquidazione della speciale elargizione, per differenza tra la percentuale, stabilita dal Tribunale del 60% e la percentuale del 40% già liquidata con decreto n. 270 del 05.11.2015, e ha concesso per differenza al Magg. Parte 3
di € 45.800,00 comprensiva di rivalutazione monetaria;
[...]
e) il Decreto n. 79 del 28/04/2020 con il quale CP 4 , in ottemperanza alla su citata decisione, ha rettificato il D.D. n. 122 del 04.05.2015, limitatamente all'importo dell'assegno vitalizio mensile e alla data di decorrenza di entrambi gli assegni.
La Sig.ra CP_1 e la minore Parte 1 rispettivamente coniuge e figlia del Magg.
Pt 2 , quale riconosciuto Equiparato alle Vittime del dovere, hanno chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 147/2013 in favore dei familiari delle Vittime del terrorismo.
Ciò dopo che la Parte 4 ha respinto tale istanza per mancanza dei presupposti di legge, in quanto l'art. 1, comma 494 della predetta legge n. 147/2013 fa esclusivo riferimento alle
"Vittime del Terrorismo" senza operare alcuna estensione, con conseguente nuova autorizzazione di spesa a favore delle "Vittime del Dovere e soggetti Equiparati” (all. 5).
,Controparte_2 ritualmente costituitosi, ha resistito alle opposte richieste per le ragioni tutte Il
compiutamente illustrate nella memoria costitutiva, al cui contenuto si rinvia per relationem.
*
Il ricorso è infondato.
L'art. 5, comma 3 bis e quater, L. 206/2004 prevede, per i familiari di vittima di terrorismo e criminalità organizzata, quanto segue: "A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di
1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis
...
e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo
2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni".
L'art. 2, comma 1, L. 407/1998 riguarda i superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata: "1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad 10 un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.”.
Si tratta, dunque, per quanto qui rileva, di provvidenze previste in favore del coniuge e dei figli di soggetto che abbia riportato invalidità a causa dell'atto terroristico o di criminalità organizzata, e non anche in favore del coniuge e dei figli di soggetto invalido in quanto vittima del dovere, come nel caso di specie. Né risulta che anche tale provvidenza sia stata normativamente estesa a beneficio delle vittime del dovere. Parte ricorrente evidenzia la tendenza legislativa alla progressiva equiparazione tra le due categorie di soggetti. Questo Tribunale, tuttavia, aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito (sentenza Corte App. Venezia n. 788/23¹) e della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “. la l. n. 266 del 2005 non ha provveduto, infatti, all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine;
né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale." (Cass. 22753/18).
Nella motivazione di tale ultima sentenza si legge: “La normativa in esame non ha unificato la categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità e degli atti terroristici, ma ha solo fissato l'obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici con la conseguenza che l'individuazione della categoria dei superstiti non può trarsi dal disposto dell'art 82 della L n
388/2000 che si rivolge specificamente ai soli familiari di atti di terrorismo 15. Tale progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici espresso nel comma 562 della L. n. 266 del 2005, così come evidenziato dall'ordinanza interlocutoria, non necessariamente contrasta con "una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari la quale può ben essere giustificata da peculiari considerazioni legate, ad esempio, al particolare allarme e rilievo sociale che assume l'atto
11 terroristico, oppure, diversamente, dal bene che si ritiene il legislatore abbia voluto tutelare. La diversità di fattispecie ben può giustificare il riconoscimento di benefici solo a talune categorie".
Sicché, in difetto di una previsione normativa espressa che estenda la provvidenza di cui si discorre anche al coniuge ed ai figli della vittima del dovere, la domanda sul punto non può essere accolta.
Ogni diversa questione rimane assorbita.
Le spese di lite, attesa la peculiarità della questione interpretativa, e stante la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, possono essere integralmente compensate.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) respinge il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Treviso, 24.1.'25
IL GIUDICE DEL LAVORO
DOTT.SSA MARIA TERESA CUSUMANO
Si rinvia precipuamente alla lettura del punto 11.2 della motivazione di detta sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Lì dove si prende in esame il secondo motivo di appello incidentale rispettivamente della moglie e della figlia di una vittima del dovere, che avevano avanzato la pretesa di ottenere il riconoscimento dei benefici dello "...speciale assegno vitalizio di cui all'art 5 comma 3 bis 1. 206/2004” e dello “. speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 comma 3 quater 1. 206/2004".