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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/06/2025, n. 8356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8356 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, all'esito dell'udienza del 12/05/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 43277 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
tra
(C.F. , sede in Napoli, alla via A. Diaz n.8, in Pt_1 P.IVA_1
persona del suo legale rapp.te p.t. sig. Parte_2
( ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in CodiceFiscale_1
calce al presente atto di citazione in opposizione, dall'avv. Alessandro
Avitabile ( ), del foro di Napoli, elett.te domiciliati C.F._2
presso lo studio dell'avv. Severino Grassi ( ) in CodiceFiscale_3
Roma, alla via San Tommaso d'Aquino 80, i quali procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni da parte della cancelleria a mezzo fax ai seguenti numeri 081/19364744 o 06/37515958 ovvero indirizzi di posta elettronica certificata Email_1
, così indicati ai sensi e per gli Email_2
effetti di cui all'art. 2 D.P.R. 11/02/2005 n. 68,
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Opponente
e
con sede in Roma, Via Giolitti n. Controparte_1
34 (CF e P. IVA in persona in persona del suo Procuratore P.IVA_2
Speciale e generale Avv. (n. Savona 4.6.1986) giusta CP_2
procura per Notaio di Roma del 13.1.2021 (rep. 2.160 / Persona_1
1324), rappresentata e difesa per procura alle liti rilasciata in calce al presente atto dall'Avv. Marco Squicquero (CF pec: C.F._4
rg elett.te dom.ta presso il suo Email_3
Studio in Roma, Via Crescenzio n. 20
Opposta
OGGETTO: Azione di opposizione a decreto ingiuntivo ed altro .
Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 12/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. –
I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n.
69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
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II. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 14.10.2024 la Pt_1
(d'ora in poi semplicemente “ ”) ha proposto opposizione
[...] Pt_1 avverso il decreto n. 11093/24 del 22.8.2024 emesso nel procedimento R.G.
31954/24, col quale il Giudice Unico del Tribunale di Roma, dott. Giacomo
Ebner le ha ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 Cont (d'ora in poi semplicemente “ ”) della somma di € 499.789,09,
[...] oltre interessi e spese di procedura.
L'opponente ha chiesto, con preliminare opposizione alla concessione del decreto opposto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- “nel merito, accertata e dichiarata la nullità invalidità ed efficacia di tutte le clausola ed atti come innanzi invocata, anche effettuata la riconduzione al contratto di locazione del rapporto intercorso, revocare e/o annullare l'ingiunzione di pagamento oggi impugnata, emessa in favore di D.I. 11093/24 CP_4
(RG31954/24), siccome infondata, nulla, errata ed illegittima per le causali come indicata nella parte motiva;
- in ogni caso, accertata e dichiarata la nullità, invalidità ed efficacia di tutte le clausola ed atti innanzi invocata, anche effettuata la riconduzione al contratto di locazione del rapporto intercorso come richiesta, in accoglimento della domanda / eccezione riconvenzionale, avente ad oggetto la restituzione di somme corrisposte ma non dovute, come oggi proposta, condannare in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento dell'importo di € 67.125,00 illegittimamente richiesti e già corrisposti a titolo di compenso base A), e dell'importo di € 356.089,04 illegittimamente richiesti e già corrisposti a titolo di compenso B), oltre € 72.611,96 per spese promozionali otre iva ed interessi ex art.
2033 c.c., per un totale complessivo di € 495.826,00 ovvero quello minore o maggiore che verrà accertato in corso di causa e, se del caso, compensare dette somme con quelle che dovessero risultare eventualmente dovute alla società opposta;
- con vittoria di spese, anche di contributo unificato, e competenze di lite, ivi comprese le spese generali”.
A sostegno dell'opposizione , premesso di aver stipulato, prima Pt_1 con l'allora il contratto di prestazione di servizi Controparte_1 Cont integrati T 12/2016 del 27.6.2016, e poi, con , quello n. T 8/2023 del
17.3.2023, assume:
che il Contratto del 2016, da qualificarsi come contratto di locazione, sarebbe ancora vigente;
che il successivo Contratto del 2023, da qualificarsi anch'esso come contratto di locazione, sarebbe nullo per tardiva registrazione;
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che sia le somme già corrisposte che quelle oggetto di ingiunzione sarebbero state calcolate con presupposti errati, mentre le spese essere state sostenute dalla Creditrice.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la parte opposta Cont
, come in epigrafe rappresentata e difesa, che ha domandato, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la declaratoria di inammissibilità della proposta opposizione e comunque il suo rigetto, in conseguenza della evidente infondatezza di tutte le domande spiegate da controparte.
A tal effetto ha osservato e dedotto che l'allora Controparte_1 ha stipulato in data 27.6.2016 con un primo contratto di prestazione Pt_1 di servizi integrati T 12/2016 - reg.to telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 al n. 005313 serie 3T (doc. 1), col quale si è impegnata a prestare e/o assicurare a i seguenti servizi (v. art. 2): Pt_1
utilizzo e godimento dell'unità immobiliare ubicata nella c.d.
“Piastra Servizi” della Stazione di Roma Termini, comprensiva di annesso spazio dedicato a tavoli e sedute della superficie di 180 mq circa, meglio individuata nella planimetria allegata sub. A) al Contratto, da destinare esclusivamente all'attività di pizzeria, ristorante e bar ad insegna “Fresco”;
utilizzo e godimento dei locali di servizio da destinare esclusivamente a magazzino spogliatoio, della superficie complessiva di mq 39, ubicati al piano ferro dell'Edificio F, identificati con i numeri D06-
SU08-SD08, meglio individuati nella planimetria allegata sub A1) al
Contratto;
fornitura di servizi di pulizia, smaltimento rifiuti, sorveglianza e delle parti comuni, sia del complesso commerciale della , CP_5 funzionali all'utilizzo dell'immobile;
svolgimento di attività promozionali.
La durata del contratto è stata prevista per il periodo di sei anni, con decorrenza dalla data di consegna, avvenuta il 27.4.2016 (doc. 3) come risultante dal verbale che si deposita, mentre con successivo verbale del
28.6.2016 (doc. 4) i locali di servizio sono stati sostituti con quelli identificati con i numeri e contestualmente consegnati a C.F._5
. Pt_1
In forza dell'art. 8 del Contratto, , quale corrispettivo dei servizi Pt_1 ricevuti, si è obbligata al pagamento in favore di dei Controparte_1 seguenti corrispettivi: a) quanto all'utilizzo e il godimento dell'immobile e dei locali di servizio (compenso base A): - € 275.400,00 annui, oltre IVA;
-
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un corrispettivo aggiuntivo (Conguaglio compenso base A) rapportato fino al 18% del fatturato, al netto dell'IVA, a qualunque titolo realizzato da nell'area concessa in uso;
b) quanto all'erogazione dei servizi Pt_1 indicati all'art. 2 lett. b) (compenso base B): - € 26.100,00 annui, oltre IVA, con obbligo di RARO di corrispondere un conguaglio in relazione ad eventuali maggiori costi sostenuti per l'erogazione dei servizi;
c) il pagamento di un contributo forfettario per le iniziative promozionali pari al 5% del “Compenso Base (a) con Conguaglio”.
Secondo quanto contrattualmente previsto dal successivo art. 9, il pagamento del compenso sarebbe dovuto avvenire in rate trimestrali da pagarsi entro il giorno 5 del primo mese del trimestre solare di riferimento, con obbligo di di presentare entro il 28 febbraio di Pt_1 ciascun anno, idonea dichiarazione in ordine al fatturato conseguito nell'anno precedente, nonché a provvedere entro il 31 marzo al pagamento delle somme dovute a conguaglio sul compenso base A.
Con atto del 28.6.2016 (avente effetto dal 1.7.2016) a rogito del Notaio di Roma - rep. 81683 / 22068 (doc. 5), la Persona_2 CP_1
è addivenuta alla sua scissione parziale mediante costituzione di
[...] una newco beneficiaria denominata cui è Controparte_1 stato assegnato il ramo d'azienda ricomprendente il contratto di cui sopra.
In considerazione del fatto che il primo Contratto aveva avuto Cont definitiva scadenza al 26.4.2022, ha quindi stipulato in data 17.3.2023 un secondo Contratto di prestazione di servizi integrati T 8/2023, reg.to telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 al n. 007325 serie 3T, avente ad oggetto la prestazione degli stessi servizi e l'utilizzo dei medesimi beni.
Con detto Contratto le parti hanno tra l'altro convenuto: i) la cessazione alla data del 26.4.2022 del primo Contratto di prestazione di servizi integrati T 12/2016; ii) l'obbligo di di provvedere al pagamento in Pt_1 Cont favore di di tutti i corrispettivi e rimborsi (sia fissi che variabili) maturati sino alla predetta data del 26.4.2022.
La durata del Contratto T 8/2023 è stata pattuita per il periodo avente decorrenza dal 27.4.2022 e scadenza al 31.12.2023, con esclusione di qualsiasi ipotesi di rinnovazione.
Firmato Da: SQUICQUERO MARCO Emesso Da: Namirial CA Firma
Qualificata Serial#: 5070c904a8dd4846 6
In forza dell'art. 9 del Contratto T 8/2023 RARO, quale corrispettivo dei Cont servizi ricevuti, si è obbligata al pagamento in favore di dei seguenti corrispettivi:
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a) quanto all'utilizzo e il godimento dell'immobile e dei locali di servizio (compenso base A):
- € 297.000,00 annui, oltre IVA, con espressa previsione che “nell'anno civile 2023 il Compenso Base A) sarà l'importo pari ad Euro 326.425,00” (così penultimo cpv. stesso art. 9);
- un corrispettivo aggiuntivo (Conguaglio compenso base A) rapportato al 18% del fatturato, al netto dell'IVA, a qualunque titolo realizzato da nell'immobile; Pt_1
b) quanto all'erogazione dei servizi indicati all'art. 2 lett. b) (compenso base B):
- € 26.100,00 annui, oltre IVA, con obbligo di RARO di corrispondere un conguaglio in relazione ad eventuali maggiori costi sostenuti per l'erogazione dei servizi;
c) il pagamento di un contributo forfettario per le iniziative promozionali pari al 5% del “Compenso Base a) con Conguaglio”.
Secondo quanto previsto dal successivo art. 10, il pagamento del compenso sarebbe dovuto avvenire in rate trimestrali anticipate di uguale importo da pagarsi entro il 30 aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre 2023, con ulteriore obbligo di RARO di: i) versare le somme dovute a titolo di conguaglio entro i 15 giorni successivi all'emissione delle relative fatture Cont da parte di;
ii) presentare entro un mese dal termine di ogni anno civile un rendiconto certificato da un soggetto indipendente relativo al fatturato prodotto nell'anno stesso.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, è stato costituito in mani della Concedente un deposito cauzionale di 60.000,00, che la Creditrice si è riservata di imputare in conto del proprio maggior credito anche per danni. Infatti , pur essedo scaduto il termine di durata del Contratto Pt_1
T 8/2023 (31.12.2023) non ha ad oggi proceduto alla riconsegna dei locali, Cont di talché, per ottenere il rilascio dei locali ha avviato autonoma azione giudiziaria davanti a questo stesso Tribunale R.G. 25949/24 Sez. 11
Civ. Giudice dott.ssa Buonocore).
La si è resa reiteratamente inadempiente agli obblighi previsti dai Pt_1
Contratti T 12/2016 e T 8/2023 avendo tra l'altro accumulato, al momento del deposito del ricorso per d.i., la rilevante morosità di cui al decreto ingiuntivo e meglio descritti nei prospetti depositati agli atti, alla cui lettura e trascrizione si rinvia in tale sede. Rimaste di fatto senza concreto riscontro le diffide di pagamento inviate alla Debitrice rispettivamente in data 7.2. e 3.5.2024 (doc. 15 e 16), Con
ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, ora oggetto della infondata opposizione di controparte.
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2. Sulla natura dei Contratti T 12/2016 e T8/2023 e sulla loro non riconducibilità ad un rapporto locativo.
2.1. Tutte le fantasiose argomentazioni di controparte muovono dall'infondato presupposto secondo il quale il Contratto T 8/2023 ed ancor prima quello T 12/2016, avrebbero natura
“locativa”.
In realtà, contrariamente a quanto postulato da , il Contratto per cui è causa non è Pt_1 relativo ad un rapporto locativo, ma realizza un contratto atipico, Con
1 , considerato che non ha provveduto al rilascio dell'immobile alla scadenza Pt_1 contrattuale (31.12.2023) ha fatturato i compensi dovuti per l'anno 2024 a titolo di indennità, con importo ragguagliato ai soli compensi base previsti in contratto. Con
2 A far data dal 1.4.2024 ha soprasseduto dalla fatturazione delle somme dovute a titolo di indennità, per non incorrere nell'ulteriore aggravio dell'anticipazione dell'IVA come è pacifico dalla sua stessa titolazione, di prestazione di servizi integrati, nel quale la messa a disposizione dell'immobile ubicato nella Piastra Servizi della Stazione di Roma Termini costituisce solo uno dei molteplici servizi collaterali (pulizia, smaltimento rifiuti, sorveglianza, guardiania, antincendio, svolgimento di attività promozionali ecc.) prestati dalla Concedente in favore di . In Pt_1 sostanza, i beni e i servizi oggetto del Contratto hanno nel loro complesso una specificità propria, anche perché inseriti in un contesto e complesso commerciale appositamente realizzato allo scopo: appunto la c.d. “Piastra Servizi”.
2.2. Peraltro, sin dal 5.10.2020 il Tribunale di Napoli ha accertato (v. ord. emessa a definizione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. R.G. 29546/19 doc. 44), proprio in tema di Contratto di prestazione di servizi integrati che un simile “rapporto negoziale va qualificato come concessione di beni e servizi e che pertanto non rientra nell'ambito della disciplina dei rapporti di locazione di immobili”.
Di analogo tenore, nel riconoscere la natura atipica e non locativa del contratto di prestazione di servizi integrati sono i seguenti provvedimenti giudiziari, tutti emessi in giudizi che hanno Con coinvolto sempre contro altri propri tenant:
➢ordinanza del 11.11.2021 emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio RG 14540/24 (doc. 45);
➢ sentenza del 21.6.2022 emessa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio RG 32924/21 (doc. 46);
➢sentenza del 19.2.2023 emessa dal Tribunale di Napoli a definizione del giudizio RG 34214/18 (doc. 47);
➢sentenza del 22.2.2023 emessa dal Tribunale di Milano a definizione del giudizio RG 40107/21 (doc. 48);
➢sentenza del 15.2.2024 emessa dal Tribunale di Milano a definizione del giudizio RG 28750/21 (doc. 49).
Tutte tali precedenti pronunce vengono depositate in copia, ad ulteriore conferma della completa inconsistenza delle affermazioni avversarie sul punto.
Va inoltre rilevato come i contratti come quello di cui oggi si controverte, abbiano da ultimo ricevuto uno specifico riconoscimento nella nota normativa emergenziale e, in particolare, nell'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che ha previsto, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, un credito d'imposta a fronte del versamento dei corrispettivi previsti anche per contratti a prestazioni complesse, come va considerato, a tutti gli effetti, quello che oggi qui interessa. Con
2.3. In termini più generali va rilevato che l'interesse economico di a stipulare il Contratto - così come a concludere contratti analoghi con altri operatori, tutti oggetto di attenta selezione - non si limita al percepimento di un compenso di locazione, bensì è volto altresì al perseguimento della finalità di organizzare e valorizzare il funzionamento del complesso Con commerciale, di cui ha la gestione.
Al fine di chiarire ulteriormente quella che è la reale causa del Contratto vale la pena ribadire Con lo scopo aziendale di , a cui è affidato in esclusiva il diritto di sfruttamento commerciale e
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pubblicitario dei complessi immobiliari siti nelle 14 grandi stazioni italiane. Già soltanto da questa Con circostanza si può intuire come la finalità di non possa consistere nella mera concessione in uso di un immobile a fronte del pagamento di un corrispettivo. non è, infatti, un Controparte_1 semplice gestore di immobili, ma ha lo scopo di incrementare la redditività dei complessi commerciali di cui cura la gestione (art. 1 Regolamento Commerciale allegato al Contratto).
In tale contesto il Contratto, quindi, non ha come elemento caratteristico solo il godimento e l'utilizzo di uno spazio – che peraltro può essere oggetto di sostituzione in base alle esigenze di Con
(art. 7 Contratto) - dietro pagamento di un corrispettivo (come sarebbe se il contratto fosse da Con qualificarsi come locazione). Il Contratto prevede, infatti, servizi erogati da e soprattutto prevede un conguaglio del compenso base B per servizi, che avrebbe dovuto riconoscere a Pt_1Con
in relazione ai maggiori costi sostenuti dalla Concedente.
In sostanza, le somme di cui lamenta l'avvenuto pagamento (v. pagg. 21 e segg. della Pt_1 comparsa avversaria), sono state corrisposte in virtù di una espressa pattuizione contrattuale. Con In conclusione, aveva un interesse economico allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di che era legato anche alla forza attrattiva del marchio e alla redditività Pt_1 dell'attività del tenant nel contesto della valorizzazione del complesso commerciale della Stazione Con di Roma Termini. 3 Tante sono, poi, le previsioni che declinano il complesso rapporto e Con
e, in particolare, la funzione di gestione unitaria svolta da nell'ottica della Pt_1 valorizzazione del complesso della Stazione di Roma Termini. Da quanto sopra e dall'analisi delle disposizioni del Contratto e della documentazione ad esso allegata, emerge la centralità del ruolo Con che il Contratto assegna a a garanzia del mantenimento di adeguati standard qualitativi all'interno del complesso commerciale della stazione e dell'unitarietà della gestione dell'immagine e di altri fondamentali aspetti dell'attività dei punti vendita, nell'ottica di perseguire la migliore funzionalità del complesso commerciale. Con È, quindi, possibile affermare che le stesse previsioni riflettono un rapporto, fra e , Pt_1 complesso e sfaccettato, ove la concessione in godimento dell'immobile oggetto del Contratto costituisce una componente e non ne esaurisce il contenuto.
Stante la natura atipica del Contratto T 8/2023 esso non sarebbe riconducibile ad un rapporto locativo e non dovrebbe essere registrato infatti:
a) lo stesso utilizzo dell'immobile, così come le attività in esso esercitate, sono “funzionali alle esigenze del complesso commerciale della Stazione ferroviaria di Roma Termini e, segnatamente, sono utili a garantire agli utenti della medesima Stazione un migliore e più completo servizio” (art. 19 Contratto);
b) le attività promozionali del complesso di stazione, quali parti integranti dei servizi integrati, Con spettano esclusivamente a , mentre si è impegnata a riconoscere, per lo svolgimento di Pt_1 tali attività, un contributo forfetariamente individuato in misura pari al 5% del compenso base a) con conguaglio (artt. 9 e 14 del Contratto); Con c) la possibilità per di richiedere a la fornitura di “servizi addizionali”, elencati Pt_1 nell'Allegato C1 al Contratto, previo pagamento di un ulteriore compenso (art. 2 Contratto, ult. par.);
d) gli allestimenti, l'apposizione di insegne, l'immagine globale del punto vendita e, in generale, tutto quanto è suscettibile di influire sull'estetica del complesso commerciale devono essere concepiti secondo standard qualitativi uniformi approvati preventivamente da
[...] (artt. 5 e 6 del Regolamento Commerciale); CP_1 Con e) ha il compito di coordinare ed uniformare, nell'interesse e a tutela dell'immagine dell'aggregato commerciale, le vendite promozionali ed i cd. “saldi” (art. 9 del Regolamento Commerciale);
i) si è obbligata ad assicurare il rispetto di livelli di servizio, illustrati all'art. 6 del Pt_1 Con Contratto, riconoscendo a la facoltà di effettuare verifiche delle prestazioni, anche al fine di porre in essere ogni eventuale azione necessaria alla risoluzione di problematiche eventualmente emerse all'esito di tali verifiche.
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In ogni caso il contratto è stato registrato sia pure dopo i primi trenta giorni con efficacia sanante (v. Corte di Cassazione, sentenza n. 10498 del 28.4.2017, secondo cui: “in tema di locazione immobiliare (nella specie per uso non abitativo), la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, una nullità per viola-zione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in parti-colare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall'istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti "ex tunc" dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998”.V. in senso conforme Sezioni Unite, sentenza n. 23601 del 9.10.2017 secondo cui “in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", atteso che il riconoscimento di una sanatoria "per adempimento" è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" all'obbligo di registrazione”.
Le domande di sono infondate. Pt_1
Al riguardo deve essere richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la disposizione della legge 27 luglio 1978 n. 392, art 9, comma 3, che fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla loro richiesta, delimita nel medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi, con la conseguenza che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi della richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora e non può quindi sospendere o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dalla indicazioni delle spese e dei criteri di ripartizione.
Ancor più recentemente è stato affermato che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora, alla stregua del principio dies interpellat pro homine, e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall'indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione.
A tal proposito si ricorda che tutti gli oneri accessori richiesti in via monitoria risultano portati dalle fatture emesse da tempo per tempo inviate e mai contestate da . Controparte_1 Pt_1
Analogamente ha versato senza alcuna riserva gli oneri precedentemente richiesti e Pt_1 relativamente ai quali è stata adesso spiegata domanda riconvenzionale seppur in presenza della già più volte citata rinuncia di cui all'art. 1 bis del Contratto. Sulla scorta di ciò ha precisato le seguenti conclusioni:
a) in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2953/21 del 12.4.2021, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
b)nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché infondata e non provata, l'opposizione proposta da nonché ogni altra domanda spiegata anche in via subordinata, Pt_1 perché inammissibile, infondata e comunque non provata;
c) sempre nel merito: rigettare ogni altra domanda proposta, anche in via riconvenzionale, da perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Pt_1
d) In ogni caso con condanna della Opponente al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi secondo i vigenti parametri ministeriali.
Rilevato che all'udienza tenutasi in data odierna, parte ricorrente e parte resistente, a mezzo dei propri procuratori speciali, hanno dichiarato nelle note scritte di rinunziare
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reciprocamente agli atti del presente giudizio monitorio e di opposizione con compensazione integrale delle spese di lite, con revoca del decreto ingiuntivo emesso nel fase ex art. 633 c.p.c., avendo in data 09/04/2025, in sede di mediazione volontaria, formalizzato accordo transattivo e transatto ogni questione pendente tra di loro ivi compreso il contenzioso per cui è pendente l'odierno processo che non ha più ragione di proseguire intendendo o rappresentare formale rinuncia e accettazione agli atti del giudizio (sia al decreto ingiuntivo che all'odierna azione di opposizione) secondo quanto di seguito trascritto:
“ Premesso che
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 14.10.2024 la (d'ora in poi Parte_1 semplicemente “ ”) ha proposto opposizione avverso il decreto n. 11093/24 del 22.8.2024 Pt_1 emesso nel procedimento R.G. 31954/24, col quale il Giudice Unico del Tribunale di Roma, dott. Giacomo Ebner le ha ingiunto il pagamento in favore di (d'ora in Controparte_1Con poi semplicemente “ ”) della somma di € 499.789,09, oltre interessi e spese di procedura;
2. in data 13/01/2025 si costitutiva a mezzo Controparte_1 comparsa di costituzione impugnando e contestando le avverse doglianze;
3. in data 24.03.2025, codesto On. Giudicante, confermando l'udienza fissata in citazione dall'opponente del 25/03/2025, rinviava d'ufficio la udienza alla prima utile del 26/03/2025 in trattazione scritta;
4. in data 25/03/2025 le scriventi parti depositavano istanza congiunta di differimento della detta udienza pendenti concrete trattative di bonario componimento in attesa di formalizzazione;
5. successivamente, in data 26.03.2025, l'ill.mo Giudicante rinviava in prosieguo di prima udienza al 7.4.2025 …;
6. nel mentre, e precisamente in data 09/04/2025, le parti in mediazione volontaria hanno formalizzato accordo transattivo e transatto ogni questione pendente tra di loro ivi compreso il contenzioso per cui è pendente l'odierno processo che non ha più ragione di proseguire in quanto intendono rappresentare formale rinuncia e accettazione agli atti del giudizio (sia al decreto ingiuntivo che all'odierna azione di opposizione). Pertanto, anche in ossequio al provvedimento del tribunale del 26.03 u.s., esprimono espressa reciproca rinunzia/accettazione agli atti del ricorso monitorio, espressa rinunzia/accettazione agli atti dell'opposizione, espressa richiesta di revoca del d.i. opposto, con istanza di compensazione integrale delle spese di entrambi i procedimenti giudiziari e conseguente pronuncia giudiziale di estinzione non assoggetta ad imposta di registro, e Chiedono congiuntamente All'Ill.mo Giudice di emettere pronuncia giudiziale di estinzione non assoggetta ad imposta di registro, attesa la rinunzia agli atti ex art. 306 c.p.c. (sia del decreto ingiuntivo che dell'azione di opposizione), reciproca accettazione, revoca del titolo opposto decreto ingiuntivo n. 11093/24 del 22.8.2024 emesso nel procedimento R.G. 31954/24, con compensazione delle spese e competenze di lite tra le parti. Con osservanza Napoli – Roma, 08.05.25 avv. Alessandro Avitabile avv. Marco Squicquero”. La reciproca rinunzia/accettazione agli atti del giudizio è regolare in quanto proveniente dalle parti costituite personalmente e/o dai relativi procuratori speciali avuto riguardo alla fase monitoria ed al giudizio di opposizione. In particolare la parte opposta non ha manifestato alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, in termini di risultato utile e giuridicamente apprezzabile, atteso che non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale, a fronte di quella principale a cui ha rinunziato espressamente. Anche la parte opponente ha rinunziato al giudizio di opposizione (sul punto, v. Cass. Civ. Sentenza n. 1168 del 01/02/1995 secondo cui: “Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo. Tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale”; v. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15631 del 03/07/2006; v. Cass. Civ., sezione prima, sent. n. 9066 del 21/06/2002 secondo cui: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non
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abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio”). L'estinzione va disposta con sentenza (v. sul punto, Tribunale di Torino, Sezione I Civile, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente, Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004 I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829). I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (cfr. in tal senso, espressamente, Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10). Il titolo va, pertanto, revocato come da dispositivo.
IV. Rilevato, in ordine al governo delle spese processuali, che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. In caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione (pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello avverso il provvedimento assunto, v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del 06/03/2018). L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza, l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art. 306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., sempreché con essa il giudice si sia limitato alla "liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto (v. espressamente, Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 21707 del 10/10/2006).
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Rilevato che, nella fattispecie de qua agitur, nondimeno, le parti abbiano raggiunto un accordo anche sulle spese legali, prevedente l'integrale compensazione giudiziale delle spese e delle competenze relative ad entrambe le fasi del procedimento monitorio e del susseguente giudizio di merito. V. Rilevato che la presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della Tariffa, parte I, del Dpr 131/1986allegata al DPR 131/86 e ss. (v. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001, n. 45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. '86; Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., anche se vi sia liquidazione delle spese processuali)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, sezione sesta civile, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni diversa domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo monitorio e del giudizio di opposizione e domande ivi proposte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 11093/2024 avente ad oggetto l'importo di euro 499.789,09 oltre interessi come da domanda, oltre spese di procedura, emesso dal Tribunale di Roma in data 8.02.2021, nel procedimento n. 31954 del 2024; 3) dichiara l'integrale compensazione delle spese del giudizio monitorio e di opposizione a decreto ingiuntivo ed altro. Roma lì, così deciso ex art. 127 ter cpc all'esito dell'udienza del 12.5.2025 con trattazione scritta. Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, all'esito dell'udienza del 12/05/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 43277 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
tra
(C.F. , sede in Napoli, alla via A. Diaz n.8, in Pt_1 P.IVA_1
persona del suo legale rapp.te p.t. sig. Parte_2
( ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in CodiceFiscale_1
calce al presente atto di citazione in opposizione, dall'avv. Alessandro
Avitabile ( ), del foro di Napoli, elett.te domiciliati C.F._2
presso lo studio dell'avv. Severino Grassi ( ) in CodiceFiscale_3
Roma, alla via San Tommaso d'Aquino 80, i quali procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni da parte della cancelleria a mezzo fax ai seguenti numeri 081/19364744 o 06/37515958 ovvero indirizzi di posta elettronica certificata Email_1
, così indicati ai sensi e per gli Email_2
effetti di cui all'art. 2 D.P.R. 11/02/2005 n. 68,
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Opponente
e
con sede in Roma, Via Giolitti n. Controparte_1
34 (CF e P. IVA in persona in persona del suo Procuratore P.IVA_2
Speciale e generale Avv. (n. Savona 4.6.1986) giusta CP_2
procura per Notaio di Roma del 13.1.2021 (rep. 2.160 / Persona_1
1324), rappresentata e difesa per procura alle liti rilasciata in calce al presente atto dall'Avv. Marco Squicquero (CF pec: C.F._4
rg elett.te dom.ta presso il suo Email_3
Studio in Roma, Via Crescenzio n. 20
Opposta
OGGETTO: Azione di opposizione a decreto ingiuntivo ed altro .
Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 12/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. –
I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n.
69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
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II. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 14.10.2024 la Pt_1
(d'ora in poi semplicemente “ ”) ha proposto opposizione
[...] Pt_1 avverso il decreto n. 11093/24 del 22.8.2024 emesso nel procedimento R.G.
31954/24, col quale il Giudice Unico del Tribunale di Roma, dott. Giacomo
Ebner le ha ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 Cont (d'ora in poi semplicemente “ ”) della somma di € 499.789,09,
[...] oltre interessi e spese di procedura.
L'opponente ha chiesto, con preliminare opposizione alla concessione del decreto opposto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- “nel merito, accertata e dichiarata la nullità invalidità ed efficacia di tutte le clausola ed atti come innanzi invocata, anche effettuata la riconduzione al contratto di locazione del rapporto intercorso, revocare e/o annullare l'ingiunzione di pagamento oggi impugnata, emessa in favore di D.I. 11093/24 CP_4
(RG31954/24), siccome infondata, nulla, errata ed illegittima per le causali come indicata nella parte motiva;
- in ogni caso, accertata e dichiarata la nullità, invalidità ed efficacia di tutte le clausola ed atti innanzi invocata, anche effettuata la riconduzione al contratto di locazione del rapporto intercorso come richiesta, in accoglimento della domanda / eccezione riconvenzionale, avente ad oggetto la restituzione di somme corrisposte ma non dovute, come oggi proposta, condannare in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento dell'importo di € 67.125,00 illegittimamente richiesti e già corrisposti a titolo di compenso base A), e dell'importo di € 356.089,04 illegittimamente richiesti e già corrisposti a titolo di compenso B), oltre € 72.611,96 per spese promozionali otre iva ed interessi ex art.
2033 c.c., per un totale complessivo di € 495.826,00 ovvero quello minore o maggiore che verrà accertato in corso di causa e, se del caso, compensare dette somme con quelle che dovessero risultare eventualmente dovute alla società opposta;
- con vittoria di spese, anche di contributo unificato, e competenze di lite, ivi comprese le spese generali”.
A sostegno dell'opposizione , premesso di aver stipulato, prima Pt_1 con l'allora il contratto di prestazione di servizi Controparte_1 Cont integrati T 12/2016 del 27.6.2016, e poi, con , quello n. T 8/2023 del
17.3.2023, assume:
che il Contratto del 2016, da qualificarsi come contratto di locazione, sarebbe ancora vigente;
che il successivo Contratto del 2023, da qualificarsi anch'esso come contratto di locazione, sarebbe nullo per tardiva registrazione;
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che sia le somme già corrisposte che quelle oggetto di ingiunzione sarebbero state calcolate con presupposti errati, mentre le spese essere state sostenute dalla Creditrice.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la parte opposta Cont
, come in epigrafe rappresentata e difesa, che ha domandato, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la declaratoria di inammissibilità della proposta opposizione e comunque il suo rigetto, in conseguenza della evidente infondatezza di tutte le domande spiegate da controparte.
A tal effetto ha osservato e dedotto che l'allora Controparte_1 ha stipulato in data 27.6.2016 con un primo contratto di prestazione Pt_1 di servizi integrati T 12/2016 - reg.to telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 al n. 005313 serie 3T (doc. 1), col quale si è impegnata a prestare e/o assicurare a i seguenti servizi (v. art. 2): Pt_1
utilizzo e godimento dell'unità immobiliare ubicata nella c.d.
“Piastra Servizi” della Stazione di Roma Termini, comprensiva di annesso spazio dedicato a tavoli e sedute della superficie di 180 mq circa, meglio individuata nella planimetria allegata sub. A) al Contratto, da destinare esclusivamente all'attività di pizzeria, ristorante e bar ad insegna “Fresco”;
utilizzo e godimento dei locali di servizio da destinare esclusivamente a magazzino spogliatoio, della superficie complessiva di mq 39, ubicati al piano ferro dell'Edificio F, identificati con i numeri D06-
SU08-SD08, meglio individuati nella planimetria allegata sub A1) al
Contratto;
fornitura di servizi di pulizia, smaltimento rifiuti, sorveglianza e delle parti comuni, sia del complesso commerciale della , CP_5 funzionali all'utilizzo dell'immobile;
svolgimento di attività promozionali.
La durata del contratto è stata prevista per il periodo di sei anni, con decorrenza dalla data di consegna, avvenuta il 27.4.2016 (doc. 3) come risultante dal verbale che si deposita, mentre con successivo verbale del
28.6.2016 (doc. 4) i locali di servizio sono stati sostituti con quelli identificati con i numeri e contestualmente consegnati a C.F._5
. Pt_1
In forza dell'art. 8 del Contratto, , quale corrispettivo dei servizi Pt_1 ricevuti, si è obbligata al pagamento in favore di dei Controparte_1 seguenti corrispettivi: a) quanto all'utilizzo e il godimento dell'immobile e dei locali di servizio (compenso base A): - € 275.400,00 annui, oltre IVA;
-
4 5
un corrispettivo aggiuntivo (Conguaglio compenso base A) rapportato fino al 18% del fatturato, al netto dell'IVA, a qualunque titolo realizzato da nell'area concessa in uso;
b) quanto all'erogazione dei servizi Pt_1 indicati all'art. 2 lett. b) (compenso base B): - € 26.100,00 annui, oltre IVA, con obbligo di RARO di corrispondere un conguaglio in relazione ad eventuali maggiori costi sostenuti per l'erogazione dei servizi;
c) il pagamento di un contributo forfettario per le iniziative promozionali pari al 5% del “Compenso Base (a) con Conguaglio”.
Secondo quanto contrattualmente previsto dal successivo art. 9, il pagamento del compenso sarebbe dovuto avvenire in rate trimestrali da pagarsi entro il giorno 5 del primo mese del trimestre solare di riferimento, con obbligo di di presentare entro il 28 febbraio di Pt_1 ciascun anno, idonea dichiarazione in ordine al fatturato conseguito nell'anno precedente, nonché a provvedere entro il 31 marzo al pagamento delle somme dovute a conguaglio sul compenso base A.
Con atto del 28.6.2016 (avente effetto dal 1.7.2016) a rogito del Notaio di Roma - rep. 81683 / 22068 (doc. 5), la Persona_2 CP_1
è addivenuta alla sua scissione parziale mediante costituzione di
[...] una newco beneficiaria denominata cui è Controparte_1 stato assegnato il ramo d'azienda ricomprendente il contratto di cui sopra.
In considerazione del fatto che il primo Contratto aveva avuto Cont definitiva scadenza al 26.4.2022, ha quindi stipulato in data 17.3.2023 un secondo Contratto di prestazione di servizi integrati T 8/2023, reg.to telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 al n. 007325 serie 3T, avente ad oggetto la prestazione degli stessi servizi e l'utilizzo dei medesimi beni.
Con detto Contratto le parti hanno tra l'altro convenuto: i) la cessazione alla data del 26.4.2022 del primo Contratto di prestazione di servizi integrati T 12/2016; ii) l'obbligo di di provvedere al pagamento in Pt_1 Cont favore di di tutti i corrispettivi e rimborsi (sia fissi che variabili) maturati sino alla predetta data del 26.4.2022.
La durata del Contratto T 8/2023 è stata pattuita per il periodo avente decorrenza dal 27.4.2022 e scadenza al 31.12.2023, con esclusione di qualsiasi ipotesi di rinnovazione.
Firmato Da: SQUICQUERO MARCO Emesso Da: Namirial CA Firma
Qualificata Serial#: 5070c904a8dd4846 6
In forza dell'art. 9 del Contratto T 8/2023 RARO, quale corrispettivo dei Cont servizi ricevuti, si è obbligata al pagamento in favore di dei seguenti corrispettivi:
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a) quanto all'utilizzo e il godimento dell'immobile e dei locali di servizio (compenso base A):
- € 297.000,00 annui, oltre IVA, con espressa previsione che “nell'anno civile 2023 il Compenso Base A) sarà l'importo pari ad Euro 326.425,00” (così penultimo cpv. stesso art. 9);
- un corrispettivo aggiuntivo (Conguaglio compenso base A) rapportato al 18% del fatturato, al netto dell'IVA, a qualunque titolo realizzato da nell'immobile; Pt_1
b) quanto all'erogazione dei servizi indicati all'art. 2 lett. b) (compenso base B):
- € 26.100,00 annui, oltre IVA, con obbligo di RARO di corrispondere un conguaglio in relazione ad eventuali maggiori costi sostenuti per l'erogazione dei servizi;
c) il pagamento di un contributo forfettario per le iniziative promozionali pari al 5% del “Compenso Base a) con Conguaglio”.
Secondo quanto previsto dal successivo art. 10, il pagamento del compenso sarebbe dovuto avvenire in rate trimestrali anticipate di uguale importo da pagarsi entro il 30 aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre 2023, con ulteriore obbligo di RARO di: i) versare le somme dovute a titolo di conguaglio entro i 15 giorni successivi all'emissione delle relative fatture Cont da parte di;
ii) presentare entro un mese dal termine di ogni anno civile un rendiconto certificato da un soggetto indipendente relativo al fatturato prodotto nell'anno stesso.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, è stato costituito in mani della Concedente un deposito cauzionale di 60.000,00, che la Creditrice si è riservata di imputare in conto del proprio maggior credito anche per danni. Infatti , pur essedo scaduto il termine di durata del Contratto Pt_1
T 8/2023 (31.12.2023) non ha ad oggi proceduto alla riconsegna dei locali, Cont di talché, per ottenere il rilascio dei locali ha avviato autonoma azione giudiziaria davanti a questo stesso Tribunale R.G. 25949/24 Sez. 11
Civ. Giudice dott.ssa Buonocore).
La si è resa reiteratamente inadempiente agli obblighi previsti dai Pt_1
Contratti T 12/2016 e T 8/2023 avendo tra l'altro accumulato, al momento del deposito del ricorso per d.i., la rilevante morosità di cui al decreto ingiuntivo e meglio descritti nei prospetti depositati agli atti, alla cui lettura e trascrizione si rinvia in tale sede. Rimaste di fatto senza concreto riscontro le diffide di pagamento inviate alla Debitrice rispettivamente in data 7.2. e 3.5.2024 (doc. 15 e 16), Con
ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, ora oggetto della infondata opposizione di controparte.
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2. Sulla natura dei Contratti T 12/2016 e T8/2023 e sulla loro non riconducibilità ad un rapporto locativo.
2.1. Tutte le fantasiose argomentazioni di controparte muovono dall'infondato presupposto secondo il quale il Contratto T 8/2023 ed ancor prima quello T 12/2016, avrebbero natura
“locativa”.
In realtà, contrariamente a quanto postulato da , il Contratto per cui è causa non è Pt_1 relativo ad un rapporto locativo, ma realizza un contratto atipico, Con
1 , considerato che non ha provveduto al rilascio dell'immobile alla scadenza Pt_1 contrattuale (31.12.2023) ha fatturato i compensi dovuti per l'anno 2024 a titolo di indennità, con importo ragguagliato ai soli compensi base previsti in contratto. Con
2 A far data dal 1.4.2024 ha soprasseduto dalla fatturazione delle somme dovute a titolo di indennità, per non incorrere nell'ulteriore aggravio dell'anticipazione dell'IVA come è pacifico dalla sua stessa titolazione, di prestazione di servizi integrati, nel quale la messa a disposizione dell'immobile ubicato nella Piastra Servizi della Stazione di Roma Termini costituisce solo uno dei molteplici servizi collaterali (pulizia, smaltimento rifiuti, sorveglianza, guardiania, antincendio, svolgimento di attività promozionali ecc.) prestati dalla Concedente in favore di . In Pt_1 sostanza, i beni e i servizi oggetto del Contratto hanno nel loro complesso una specificità propria, anche perché inseriti in un contesto e complesso commerciale appositamente realizzato allo scopo: appunto la c.d. “Piastra Servizi”.
2.2. Peraltro, sin dal 5.10.2020 il Tribunale di Napoli ha accertato (v. ord. emessa a definizione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. R.G. 29546/19 doc. 44), proprio in tema di Contratto di prestazione di servizi integrati che un simile “rapporto negoziale va qualificato come concessione di beni e servizi e che pertanto non rientra nell'ambito della disciplina dei rapporti di locazione di immobili”.
Di analogo tenore, nel riconoscere la natura atipica e non locativa del contratto di prestazione di servizi integrati sono i seguenti provvedimenti giudiziari, tutti emessi in giudizi che hanno Con coinvolto sempre contro altri propri tenant:
➢ordinanza del 11.11.2021 emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio RG 14540/24 (doc. 45);
➢ sentenza del 21.6.2022 emessa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio RG 32924/21 (doc. 46);
➢sentenza del 19.2.2023 emessa dal Tribunale di Napoli a definizione del giudizio RG 34214/18 (doc. 47);
➢sentenza del 22.2.2023 emessa dal Tribunale di Milano a definizione del giudizio RG 40107/21 (doc. 48);
➢sentenza del 15.2.2024 emessa dal Tribunale di Milano a definizione del giudizio RG 28750/21 (doc. 49).
Tutte tali precedenti pronunce vengono depositate in copia, ad ulteriore conferma della completa inconsistenza delle affermazioni avversarie sul punto.
Va inoltre rilevato come i contratti come quello di cui oggi si controverte, abbiano da ultimo ricevuto uno specifico riconoscimento nella nota normativa emergenziale e, in particolare, nell'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che ha previsto, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, un credito d'imposta a fronte del versamento dei corrispettivi previsti anche per contratti a prestazioni complesse, come va considerato, a tutti gli effetti, quello che oggi qui interessa. Con
2.3. In termini più generali va rilevato che l'interesse economico di a stipulare il Contratto - così come a concludere contratti analoghi con altri operatori, tutti oggetto di attenta selezione - non si limita al percepimento di un compenso di locazione, bensì è volto altresì al perseguimento della finalità di organizzare e valorizzare il funzionamento del complesso Con commerciale, di cui ha la gestione.
Al fine di chiarire ulteriormente quella che è la reale causa del Contratto vale la pena ribadire Con lo scopo aziendale di , a cui è affidato in esclusiva il diritto di sfruttamento commerciale e
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pubblicitario dei complessi immobiliari siti nelle 14 grandi stazioni italiane. Già soltanto da questa Con circostanza si può intuire come la finalità di non possa consistere nella mera concessione in uso di un immobile a fronte del pagamento di un corrispettivo. non è, infatti, un Controparte_1 semplice gestore di immobili, ma ha lo scopo di incrementare la redditività dei complessi commerciali di cui cura la gestione (art. 1 Regolamento Commerciale allegato al Contratto).
In tale contesto il Contratto, quindi, non ha come elemento caratteristico solo il godimento e l'utilizzo di uno spazio – che peraltro può essere oggetto di sostituzione in base alle esigenze di Con
(art. 7 Contratto) - dietro pagamento di un corrispettivo (come sarebbe se il contratto fosse da Con qualificarsi come locazione). Il Contratto prevede, infatti, servizi erogati da e soprattutto prevede un conguaglio del compenso base B per servizi, che avrebbe dovuto riconoscere a Pt_1Con
in relazione ai maggiori costi sostenuti dalla Concedente.
In sostanza, le somme di cui lamenta l'avvenuto pagamento (v. pagg. 21 e segg. della Pt_1 comparsa avversaria), sono state corrisposte in virtù di una espressa pattuizione contrattuale. Con In conclusione, aveva un interesse economico allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di che era legato anche alla forza attrattiva del marchio e alla redditività Pt_1 dell'attività del tenant nel contesto della valorizzazione del complesso commerciale della Stazione Con di Roma Termini. 3 Tante sono, poi, le previsioni che declinano il complesso rapporto e Con
e, in particolare, la funzione di gestione unitaria svolta da nell'ottica della Pt_1 valorizzazione del complesso della Stazione di Roma Termini. Da quanto sopra e dall'analisi delle disposizioni del Contratto e della documentazione ad esso allegata, emerge la centralità del ruolo Con che il Contratto assegna a a garanzia del mantenimento di adeguati standard qualitativi all'interno del complesso commerciale della stazione e dell'unitarietà della gestione dell'immagine e di altri fondamentali aspetti dell'attività dei punti vendita, nell'ottica di perseguire la migliore funzionalità del complesso commerciale. Con È, quindi, possibile affermare che le stesse previsioni riflettono un rapporto, fra e , Pt_1 complesso e sfaccettato, ove la concessione in godimento dell'immobile oggetto del Contratto costituisce una componente e non ne esaurisce il contenuto.
Stante la natura atipica del Contratto T 8/2023 esso non sarebbe riconducibile ad un rapporto locativo e non dovrebbe essere registrato infatti:
a) lo stesso utilizzo dell'immobile, così come le attività in esso esercitate, sono “funzionali alle esigenze del complesso commerciale della Stazione ferroviaria di Roma Termini e, segnatamente, sono utili a garantire agli utenti della medesima Stazione un migliore e più completo servizio” (art. 19 Contratto);
b) le attività promozionali del complesso di stazione, quali parti integranti dei servizi integrati, Con spettano esclusivamente a , mentre si è impegnata a riconoscere, per lo svolgimento di Pt_1 tali attività, un contributo forfetariamente individuato in misura pari al 5% del compenso base a) con conguaglio (artt. 9 e 14 del Contratto); Con c) la possibilità per di richiedere a la fornitura di “servizi addizionali”, elencati Pt_1 nell'Allegato C1 al Contratto, previo pagamento di un ulteriore compenso (art. 2 Contratto, ult. par.);
d) gli allestimenti, l'apposizione di insegne, l'immagine globale del punto vendita e, in generale, tutto quanto è suscettibile di influire sull'estetica del complesso commerciale devono essere concepiti secondo standard qualitativi uniformi approvati preventivamente da
[...] (artt. 5 e 6 del Regolamento Commerciale); CP_1 Con e) ha il compito di coordinare ed uniformare, nell'interesse e a tutela dell'immagine dell'aggregato commerciale, le vendite promozionali ed i cd. “saldi” (art. 9 del Regolamento Commerciale);
i) si è obbligata ad assicurare il rispetto di livelli di servizio, illustrati all'art. 6 del Pt_1 Con Contratto, riconoscendo a la facoltà di effettuare verifiche delle prestazioni, anche al fine di porre in essere ogni eventuale azione necessaria alla risoluzione di problematiche eventualmente emerse all'esito di tali verifiche.
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In ogni caso il contratto è stato registrato sia pure dopo i primi trenta giorni con efficacia sanante (v. Corte di Cassazione, sentenza n. 10498 del 28.4.2017, secondo cui: “in tema di locazione immobiliare (nella specie per uso non abitativo), la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, una nullità per viola-zione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in parti-colare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall'istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti "ex tunc" dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998”.V. in senso conforme Sezioni Unite, sentenza n. 23601 del 9.10.2017 secondo cui “in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", atteso che il riconoscimento di una sanatoria "per adempimento" è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" all'obbligo di registrazione”.
Le domande di sono infondate. Pt_1
Al riguardo deve essere richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la disposizione della legge 27 luglio 1978 n. 392, art 9, comma 3, che fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla loro richiesta, delimita nel medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi, con la conseguenza che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi della richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora e non può quindi sospendere o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dalla indicazioni delle spese e dei criteri di ripartizione.
Ancor più recentemente è stato affermato che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora, alla stregua del principio dies interpellat pro homine, e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall'indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione.
A tal proposito si ricorda che tutti gli oneri accessori richiesti in via monitoria risultano portati dalle fatture emesse da tempo per tempo inviate e mai contestate da . Controparte_1 Pt_1
Analogamente ha versato senza alcuna riserva gli oneri precedentemente richiesti e Pt_1 relativamente ai quali è stata adesso spiegata domanda riconvenzionale seppur in presenza della già più volte citata rinuncia di cui all'art. 1 bis del Contratto. Sulla scorta di ciò ha precisato le seguenti conclusioni:
a) in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2953/21 del 12.4.2021, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
b)nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché infondata e non provata, l'opposizione proposta da nonché ogni altra domanda spiegata anche in via subordinata, Pt_1 perché inammissibile, infondata e comunque non provata;
c) sempre nel merito: rigettare ogni altra domanda proposta, anche in via riconvenzionale, da perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Pt_1
d) In ogni caso con condanna della Opponente al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi secondo i vigenti parametri ministeriali.
Rilevato che all'udienza tenutasi in data odierna, parte ricorrente e parte resistente, a mezzo dei propri procuratori speciali, hanno dichiarato nelle note scritte di rinunziare
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reciprocamente agli atti del presente giudizio monitorio e di opposizione con compensazione integrale delle spese di lite, con revoca del decreto ingiuntivo emesso nel fase ex art. 633 c.p.c., avendo in data 09/04/2025, in sede di mediazione volontaria, formalizzato accordo transattivo e transatto ogni questione pendente tra di loro ivi compreso il contenzioso per cui è pendente l'odierno processo che non ha più ragione di proseguire intendendo o rappresentare formale rinuncia e accettazione agli atti del giudizio (sia al decreto ingiuntivo che all'odierna azione di opposizione) secondo quanto di seguito trascritto:
“ Premesso che
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 14.10.2024 la (d'ora in poi Parte_1 semplicemente “ ”) ha proposto opposizione avverso il decreto n. 11093/24 del 22.8.2024 Pt_1 emesso nel procedimento R.G. 31954/24, col quale il Giudice Unico del Tribunale di Roma, dott. Giacomo Ebner le ha ingiunto il pagamento in favore di (d'ora in Controparte_1Con poi semplicemente “ ”) della somma di € 499.789,09, oltre interessi e spese di procedura;
2. in data 13/01/2025 si costitutiva a mezzo Controparte_1 comparsa di costituzione impugnando e contestando le avverse doglianze;
3. in data 24.03.2025, codesto On. Giudicante, confermando l'udienza fissata in citazione dall'opponente del 25/03/2025, rinviava d'ufficio la udienza alla prima utile del 26/03/2025 in trattazione scritta;
4. in data 25/03/2025 le scriventi parti depositavano istanza congiunta di differimento della detta udienza pendenti concrete trattative di bonario componimento in attesa di formalizzazione;
5. successivamente, in data 26.03.2025, l'ill.mo Giudicante rinviava in prosieguo di prima udienza al 7.4.2025 …;
6. nel mentre, e precisamente in data 09/04/2025, le parti in mediazione volontaria hanno formalizzato accordo transattivo e transatto ogni questione pendente tra di loro ivi compreso il contenzioso per cui è pendente l'odierno processo che non ha più ragione di proseguire in quanto intendono rappresentare formale rinuncia e accettazione agli atti del giudizio (sia al decreto ingiuntivo che all'odierna azione di opposizione). Pertanto, anche in ossequio al provvedimento del tribunale del 26.03 u.s., esprimono espressa reciproca rinunzia/accettazione agli atti del ricorso monitorio, espressa rinunzia/accettazione agli atti dell'opposizione, espressa richiesta di revoca del d.i. opposto, con istanza di compensazione integrale delle spese di entrambi i procedimenti giudiziari e conseguente pronuncia giudiziale di estinzione non assoggetta ad imposta di registro, e Chiedono congiuntamente All'Ill.mo Giudice di emettere pronuncia giudiziale di estinzione non assoggetta ad imposta di registro, attesa la rinunzia agli atti ex art. 306 c.p.c. (sia del decreto ingiuntivo che dell'azione di opposizione), reciproca accettazione, revoca del titolo opposto decreto ingiuntivo n. 11093/24 del 22.8.2024 emesso nel procedimento R.G. 31954/24, con compensazione delle spese e competenze di lite tra le parti. Con osservanza Napoli – Roma, 08.05.25 avv. Alessandro Avitabile avv. Marco Squicquero”. La reciproca rinunzia/accettazione agli atti del giudizio è regolare in quanto proveniente dalle parti costituite personalmente e/o dai relativi procuratori speciali avuto riguardo alla fase monitoria ed al giudizio di opposizione. In particolare la parte opposta non ha manifestato alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, in termini di risultato utile e giuridicamente apprezzabile, atteso che non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale, a fronte di quella principale a cui ha rinunziato espressamente. Anche la parte opponente ha rinunziato al giudizio di opposizione (sul punto, v. Cass. Civ. Sentenza n. 1168 del 01/02/1995 secondo cui: “Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo. Tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale”; v. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15631 del 03/07/2006; v. Cass. Civ., sezione prima, sent. n. 9066 del 21/06/2002 secondo cui: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non
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abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio”). L'estinzione va disposta con sentenza (v. sul punto, Tribunale di Torino, Sezione I Civile, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente, Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004 I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829). I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (cfr. in tal senso, espressamente, Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10). Il titolo va, pertanto, revocato come da dispositivo.
IV. Rilevato, in ordine al governo delle spese processuali, che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. In caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione (pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello avverso il provvedimento assunto, v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del 06/03/2018). L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza, l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art. 306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., sempreché con essa il giudice si sia limitato alla "liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto (v. espressamente, Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 21707 del 10/10/2006).
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Rilevato che, nella fattispecie de qua agitur, nondimeno, le parti abbiano raggiunto un accordo anche sulle spese legali, prevedente l'integrale compensazione giudiziale delle spese e delle competenze relative ad entrambe le fasi del procedimento monitorio e del susseguente giudizio di merito. V. Rilevato che la presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della Tariffa, parte I, del Dpr 131/1986allegata al DPR 131/86 e ss. (v. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001, n. 45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. '86; Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., anche se vi sia liquidazione delle spese processuali)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, sezione sesta civile, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni diversa domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo monitorio e del giudizio di opposizione e domande ivi proposte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 11093/2024 avente ad oggetto l'importo di euro 499.789,09 oltre interessi come da domanda, oltre spese di procedura, emesso dal Tribunale di Roma in data 8.02.2021, nel procedimento n. 31954 del 2024; 3) dichiara l'integrale compensazione delle spese del giudizio monitorio e di opposizione a decreto ingiuntivo ed altro. Roma lì, così deciso ex art. 127 ter cpc all'esito dell'udienza del 12.5.2025 con trattazione scritta. Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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