Art. 2.
Con effetto dal 1 settembre 1960 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , gli assegni familiari per il settore dell'assicurazione della cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni:
lire 5.720 mensili per ciascun figlio;
lire 4.680 mensili per il coniuge;
lire 2.080 mensili per ciascun ascendente.
Con effetto dal 1 maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , i contributi per gli assegni familiari dello stesso settore, comprensivi del contributo di caropane stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni, sono determinati nella misura del 28,20 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 7 dicembre 1960, n. 1542 .
E' abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1960, n. 1542 .
Con effetto dal 1 settembre 1960 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , gli assegni familiari per il settore dell'assicurazione della cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni:
lire 5.720 mensili per ciascun figlio;
lire 4.680 mensili per il coniuge;
lire 2.080 mensili per ciascun ascendente.
Con effetto dal 1 maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , i contributi per gli assegni familiari dello stesso settore, comprensivi del contributo di caropane stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni, sono determinati nella misura del 28,20 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 7 dicembre 1960, n. 1542 .
E' abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1960, n. 1542 .