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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2767/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 2767/2025 promosso da: nata a [...] il [...] e nato a Controparte_1 Controparte_2
IA (AN) il 7.02.1977, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CARNEVALI CESIRA;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati e con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente delle stesse presso la madre;
3) il padre potrà vedere le figlie quando vorrà previo avviso ed accordo con la madre e potrà tenerle con sé per due pomeriggi a settimana con pernottamento presso lo stesso. I giorni e le modalità verranno concordati di volta in volta in base alle esigenze lavorative di entrambi ed in particolare del Sig. Reversi.
Inoltre le minori trascorreranno con il padre un fine settimana alternato dal sabato mattina fino alla domenica sera.
1 Il padre trascorrerà con le figlie una settimana consecutiva durante le vacanze estive. Tale periodo dovrà essere concordato tra le parti con congruo anticipo in modo da consentire la reciproca organizzazione.
Le festività natalizie verranno ripartite tra genitori una settimana ciascuno secondo il criterio dell'alternanza (24/30 con l'uno 31/06 con l'altro alternativamente di anno in anno).
Stesso criterio verrà adottato per le vacanze pasquali e per tutte le altre feste da calendario;
4) il padre concorrerà al mantenimento delle figlie con un assegno mensile di euro 300,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla Sig.ra codice Iban: CP_1
[...] o alternativamente con denaro contante e rilascio di ricevuta, oltre alla rinuncia al 50% dell'AUU allo stesso spettante che pertanto verrà percepito integralmente dalla
Sig.ra CP_1
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dalla Corte di Appello di Ancona;
5) l'abitazione coniugale di proprietà della Sig.ra viene assegnata alla stessa”. Controparte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Controparte_1 Controparte_2
IA (AN) l'11.07.2015, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose
2 della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Va rilevato che nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio.
Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso, trascorsi i termini di legge, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 Controparte_2 matrimonio a IA (AN) l'11/07/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
IA (AN) al n. 8, parte 1, serie // dell'anno 2015; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 2767/2025 promosso da: nata a [...] il [...] e nato a Controparte_1 Controparte_2
IA (AN) il 7.02.1977, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CARNEVALI CESIRA;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati e con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente delle stesse presso la madre;
3) il padre potrà vedere le figlie quando vorrà previo avviso ed accordo con la madre e potrà tenerle con sé per due pomeriggi a settimana con pernottamento presso lo stesso. I giorni e le modalità verranno concordati di volta in volta in base alle esigenze lavorative di entrambi ed in particolare del Sig. Reversi.
Inoltre le minori trascorreranno con il padre un fine settimana alternato dal sabato mattina fino alla domenica sera.
1 Il padre trascorrerà con le figlie una settimana consecutiva durante le vacanze estive. Tale periodo dovrà essere concordato tra le parti con congruo anticipo in modo da consentire la reciproca organizzazione.
Le festività natalizie verranno ripartite tra genitori una settimana ciascuno secondo il criterio dell'alternanza (24/30 con l'uno 31/06 con l'altro alternativamente di anno in anno).
Stesso criterio verrà adottato per le vacanze pasquali e per tutte le altre feste da calendario;
4) il padre concorrerà al mantenimento delle figlie con un assegno mensile di euro 300,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla Sig.ra codice Iban: CP_1
[...] o alternativamente con denaro contante e rilascio di ricevuta, oltre alla rinuncia al 50% dell'AUU allo stesso spettante che pertanto verrà percepito integralmente dalla
Sig.ra CP_1
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dalla Corte di Appello di Ancona;
5) l'abitazione coniugale di proprietà della Sig.ra viene assegnata alla stessa”. Controparte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Controparte_1 Controparte_2
IA (AN) l'11.07.2015, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose
2 della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Va rilevato che nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio.
Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso, trascorsi i termini di legge, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 Controparte_2 matrimonio a IA (AN) l'11/07/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
IA (AN) al n. 8, parte 1, serie // dell'anno 2015; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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