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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1078 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Leo, presso il cui Parte_1 C.F._1
studio è elettivamente domiciliato in Surbo (Le) alla via Mazzini n. 25, in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Tarricone Cataldo, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via D'Annunzio
58/a presso lo studio dell'avv.to Oronzo Valletta, in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 18.10.2023, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con la sentenza impugnata n. 2536/2021 del
21.9.2021, depositata in pari data: “Il presente giudizio è stato introdotto da in opposizione avverso il Parte_2
D.I. n. 1590/2015, emesso dal Tribunale di Lecce in data 21/6/2025, su ricorso di per il Controparte_1
pagamento della somma di € 25.819,57 oltre interessi e spese della procedura monitoria, per mancato pagamento di rate mensili in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 27/4/2020. L'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, sostenendo il grave inadempimento di attesa l'applicazione della CP_1
pratica anatocistica per aver calcolato gli interessi sia sul capitale dato in prestito, sia sugli interessi precedentemente maturati
e per aver applicato in modo illegittimo la clausola penale connessa all'inadempimento. Chiedeva, pertanto, l'inefficacia e/o la nullità del decreto ingiuntivo n. 1590/2015 e, in subordine, la risoluzione del contratto di finanziamento per grave inadempimento dell'opposta, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la convenuta che contestava l'opposizione di cui chiedeva il rigetto e insisteva sulla legittimità del decreto CP_1
ingiuntivo opposto.
Veniva disposta C.T.U. contabile per accertare l'esatto dare/avere tra le parti.”
Con la suddetta sentenza n. 2536/2021, il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il sig. al Parte_2
pagamento in favore della Banca opposta della minor somma di €. 20.969,32 oltre interessi dalla data di deposito della CTU all'effettivo soddisfo e al pagamento delle spese di lite nella misura di 2/3 liquidate nell'intero in €.
3.000 oltre accessori di legge. Poneva le spese di CTU a carico delle parti in solido.
Il primo giudice condivideva le conclusioni del consulente tecnico, che rilevava che alla data di sottoscrizione del mutuo sia il TAEG che il TAN sugli interessi corrispettivi e il tasso mora non superavano i relativi tassi soglia;
che comunque non vi era corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto (7,18%) e quello calcolato (8,72%) tenuto conto degli oneri addebitati al momento della stipula del contratto comprese le spese di assicurazione e ricalcolava gli interessi al tasso BOT annuale per un totale di € 4.533,43 e la mora nei limiti del tasso soglia, individuando una differenza di € 316,82.
Avverso detta sentenza, proponeva appello , resisteva la Parte_2 Controparte_1
Precisato le conclusioni all'udienza del 18/10/2023 con note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A- In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'artt. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
2 La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Va ora esaminato l'appello.
B. I motivi di appello vengono trattati unitariamente perché strettamente connessi.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta la “VIOLAZIONE DELLA LEGGE
ANTIUSURA EX ART. 117 D.L.vo 335 e art. 1815 c.c. II comma” sostiene che “La CTU, in 1° grado ha confermato l'applicazione dell'anatocismo da parte della opposta;
Dall'esame del piano di ammortamento è CP_1
emerso che il contratto è stato stipulato ad un tasso effettivo superiore al tasso soglia”
Con il secondo motivo di appello, l'appellante denuncia la “VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C.
PERCHE' SENTENZA PRONUNCIATA ULTRA PETITUM” e assume che “Il Giudice di 1° grado è incorso in una palese violazione degli artt. 112 cpc perché l'attore nel giudizio di 1° grado ha domandato che il contratto di finanziamento fosse annullato perché illegittimo e sottoscritto in violazione della legge antiusura, e di conseguenza anche il decreto ingiuntivo opposto fosse dichiarato nullo perché in violazione della legge antiusura, e pertanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, una volta revocato il decreto ingiuntivo, così come ha fatto, dichiarare nullo il contratto di finanziamento con condanna della al pagamento delle spese processuali.” Controparte_2
Il motivo è infondato.
Il ctu, invero, ha rilevato che “Il T.e.g.m. al momento della stipula del contratto era pari al 13,35, per cui il tasso soglia ammontava a 20,025% . Conseguentemente si può affermare che alla data di sottoscrizione del mutuo in oggetto di controversia, né il T.A.N.(6,95%), né il T.A.E.G. (8,72%) sugli interessi corrispettivi superavano il tasso soglia”; ha altresì specificato che “Al fine di individuare il T.A.E.G. si è tenuto conto, conformemente al quesito del giudice, degli
3 oneri addebitati al momento della stipula del contratto comprese le spese di assicurazione, a tal fine sono state prese in esame le spese di € 655,00 per premi altre coperture assicurative e le spese di € 1.898,40 per premio assicurativo”.
Anche con riferimento agli interessi moratori il ctu ha precisato che “Tenendo conto che il T.A.E.G. sugli interessi corrispettivi originario era pari al 8,72%, maggiore dello 1,77 % al valore di 6,95 punti percentuali del
T.A.N.(8,72-6,95= 1,77), è necessario incrementare dello stesso maggior valore il T.A.N. pattuito originariamente sugli interessi di mora per poter verificare se questo rientrava
o meno, nel tasso soglia. Di fatto a fronte di un T.A.N. per interessi di mora dell' 8% il T.A.E.G. calcolato è pari a 9,77
% (8+1,77). Come si evince dai calcoli esposti nella tabella sottostante, il T.A.E.G. ottenuto, calcolato sul tasso di mora, risulta al di sotto del tasso soglia al momento della sottoscrizione del contratto”.
E il primo giudice facendo proprie le conclusioni del ctu ha correttamente ritenuto che “alla data di sottoscrizione del mutuo sia il TAEG che il TAN sugli interessi corrispettivi e il tasso mora non superavano i relativi tassi soglia”
Comunque, dai conteggi effettuati dal ctu, è emerso che “Il T.A.E.G. così calcolato risulta pari a 8,72%, a fronte di un T.A.E.G./I.S.C. indicato in contratto del 7,18%.” E di conseguenza lo stesso ctu ha proceduto al ricalcolo del piano di ammortamento al tasso minimo dei Bot ex art. 117 TUB.
Va ricordato che il Tasso Annuale Effettivo Globale (di seguito TAEG) rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. È un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso (Cass.
n. 39169/2021). Il TAEG non è dunque un tasso propriamente detto, ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito (Cass. n. 39169/2021; Cass. n. 1034/2022.
L'indicazione errata del Taeg, comunque, non integra una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, che non incide sulla nullità del contratto;
sul punto, la Cassazione con la sentenza n. 4597/2023 ha così statuito: “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
4 La corte precisa, anche, che il ctu non ha mai parlato di anatocismo o usura e ha escluso, comunque, il superamento del tasso soglia.
In disparte, si ricorda che di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari deve allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimo, sulla base dei decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per i periodi contestati.
Nella fattispecie, alcuna prova in tal senso è stata fornita.
La ctp depositata in questo grado non ha, da sola, valore probatorio come più volte affermato dalla
Suprema Corte: “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345
c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello (Cass. civ. sez. VI n. 2347 del 31 gennaio 2017; cass. S.U. n. 13902 del
3 giugno 2013). La natura tecnica del documento, infatti, non vale ad alterarne la natura che resta quella di atto difensivo.”
(cass. ordinanza n. 14469/21)
Sottolineato, quindi, che non vi sono elementi per dichiarare la nullità del contratto di mutuo, correttamente il Tribunale ha statuito sulla domanda proposta in via subordinata proposta dalla
“condannare il sig al pagamento in favore di delle somme comunque CP_1 Parte_2 Controparte_1
dovute che dovessero essere accertate nel corso del giudizio ricollegate al contratto di finanziamento per cui è causa”. Con orientamento costante la Corte di Cassazione (si veda da ultimo ordinanza n. 14486/2019) continua a ribadire che “nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è necessario che il creditore opposto formuli una specifica ed espressa domanda tesa ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo sufficiente che il creditore originario resista alla proposta e chieda la conferma del decreto opposto atteso che con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al debitore, il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.), tale essendo l'oggetto del giudizio; di conseguenza il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653
c.p.c., comma 2”.
Per tutto quanto argomentato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della CP_1
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M
.
5 La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 4782/2016 del 10.11.2016, depositata in pari data, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso oltre accessori di legge e di Controparte_1
tariffa in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 14.2.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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