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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 4947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4947 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2738/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2738 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2025, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
, P. Iva: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michele Zarrillo, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Piazza Andolfato n. 1 – Caserta;
Appellante E
, C.F. rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Aniello Liguori, unitamente al quale elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Trento n. 17; Appellato Nonché
, C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore;
Appellato contumace Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 1957/2024 (R.G. n. 4357/2023), pubblicata in data 13.10.2024.
CONCLUSIONI Come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., parte opponente in primo grado impugnava la intimazione di pagamento n. 10020239008329003 000 notificatagli in data 01.08.2023, e, per essa, la sottesa cartella n. 10020190015193083 000, relativa a sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada. A sostegno della domanda, deduceva l'illegittimità dell'intimazione opposta in quanto non preceduta dalla valida notifica della cartella di pagamento, per cui domandava declaratoria di nullità della stessa. Con sentenza n. 1957/2024, il Giudice di Pace adito si pronunciava per l'accoglimento della domanda attorea, ritenendo fondate le doglianze concernenti l'omessa notifica della cartella di pagamento impugnata. Annullava, dunque, l'intimazione limitatamente alla pretesa creditoria scrutinata e condannava l' al pagamento delle spese di lite. Controparte_3 1.1 Con atto di appello tempestivamente notificato, l' proponeva gravame domandando Pt_1 la riforma integrale della decisione impugnata, in quanto infondata in fatto e in diritto. Anzitutto, deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui rilevava l'irritualità della documentazione esibita al fine di provare la notificazione della cartella di pagamento n. 10020190015193083 000, in quanto regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Evidenziava, inoltre, come medio tempore tra la data di notificazione della suddetta cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento opposta in primo grado, fosse intervenuta la regolare notifica anche di un preavviso di fermo amministrativo per la medesima pretesa. Infine, paventava il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni afferenti alla fase di formazione del credito, giacché anteriore all'iscrizione al ruolo e chiedeva la riforma del capo relativo alla propria condanna al pagamento delle spese giudiziali del primo grado di giudizio. Concludeva, pertanto, domandando che si accertasse la regolarità della propria attività di riscossione e la vittoria di spese di ambo i gradi di giudizio. 1.2 Con propria memoria, si costituiva l'appellato , il quale ribadiva la Controparte_1 correttezza delle valutazioni svolte dal giudice di prime cure, non essendo stata ritualmente provata la notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non essendo esibita la cd. CAD completa in ogni suo elemento. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese processuali. 1.3 Di contro, sceglieva la contumacia per il presente grado di giudizio l'appellata CP_2
, per quanto regolarmente evocata.
[...]
2. Venendo a scandagliare i motivi del presente gravame, occorre, anzitutto, rilevare come non sia fondata la paventata carenza di legittimazione passiva dell' Parte_1 sulla questione in esame. L'appellante, con l'atto introduttivo di gravame, ha dedotto di non aver alcuna competenza in ordine alle fasi antecedenti alla formazione del ruolo, sicché non potrebbe essere chiamata a rispondere di eventuali irregolarità imputabili all'ente impositore. Ebbene, le censure articolate sull'atto di intimazione opposto in primo grado concernono la fase della riscossione, affidata all' medesima, non risultando, pertanto, rilevabile alcun difetto di Pt_1 legittimazione dell'appellante, tantopiù che il contraddittorio già in primo grado veniva instaurato anche nei confronti dell'ente impositore, la . Controparte_2
Ciò posto, proseguendo nel merito, l' contesta la valutazione resa dal giudice di prime cure Pt_1 in riferimento al materiale documentale da essa esibito in primo grado di giudizio che, nella sua prospettazione, sarebbe idoneo a suffragare la ritualità delle notificazioni eseguite presso l'attore in primo grado. Segnatamente, la cartella di pagamento per cui vi è causa sarebbe stata ritualmente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., essendo esibita la prova dei tentativi di notifica eseguiti presso l'indirizzo del destinatario, nonché dell'invio dell'avviso di notifica dell'atto mediante deposito nella casa comunale (CAD), trasmesso a mezzo raccomandata n. 573275554337 e non ritirato, per cui maturava il termine per la compiuta giacenza. L'appellante insiste poi nell'evidenziare che sia stato altresì regolarmente notificato anche il preavviso di fermo amministrativo n. 10080202200005413000. Di contro, la parte appellata insiste per la conferma della pronuncia impugnata, ritenendo che le allegazioni prodotte in ordine alla notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per la cartella di pagamento contestata non siano idonee a dimostrare la ricezione della raccomandata informativa. In via preliminare, va rammentato come in tema di onere della prova valga il principio onus probandi incumbit ei qui dicit, nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi;
chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. La norma di cui all'art 2697 c.c. esprime il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Nell'ipotesi quale quella al caso di specie, il principio dispositivo va correlato col principio di vicinanza della prova, in base al quale l'onere probatorio grava sulla parte che, per ragioni di prossimità ai fatti da valutare, abbia disponibilità dei mezzi probatori. È evidente che siffatto onere ricada sull'agente della riscossione che in qualità di incaricato del servizio esegue le notificazioni presso i contribuenti, e che dunque è tenuto a produrre in giudizio le copie dei plichi spediti e notificati al debitore nonché le relative relate o avvisi di ricevimento. Ai sensi dell'art 26 D.P.R. 602/1973, l'agente tenuto alla riscossione può avvalersi nell'esecuzione della procedura di notificazione degli atti di sua competenza, del servizio postale. La Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data sia assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018). Alla luce di quanto esposto, in forza dei principi di vicinanza e disponibilità delle prove ai sensi degli artt. 1335 e 2697 c.c., appare del tutto ragionevole, onerare il mittente (id est ) Parte_1 della produzione della prova delle rituali notificazioni, cioè di documenti nella sua piena disponibilità, mentre sarebbe evidentemente irragionevole onerare il destinatario di una prova negativa (quale quella di non aver mai ricevuto la raccomandata) che, se anche sul piano dell'astratta logica si potrebbe ritenere possibile fornire, di fatto finirebbe per risolversi in una sorta di probatio diabolica. L'obbligo imposto in via normativa di utilizzare il servizio di raccomandazione con avviso di ricevimento (e non quello semplice), si giustifica evidentemente proprio per l'esigenza di semplificare le questioni di prova della ricezione dell'atto ed al fine di disporre, anche in giudizio, di una documentazione (semplice e immediata) idonea ad attestare l'esito dell'invio onde poter consentire la verifica dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. In via ulteriore, va ribadito che ai fini della dimostrazione della regolare notificazione, l'Agente non è tenuto a produrre in giudizio l'originale della cartella (il cui unico esemplare, in conseguenza dell'avvenuta notifica, è in possesso del debitore) né una copia integrale di essa (atteso che, in caso di notifica della cartella con le modalità ordinarie, la matrice è l'unico documento che resta in possesso dell'Agente (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4). La cartella vive in un unico esemplare (consegnato al destinatario) e il concessionario per la riscossione è tenuto soltanto a conservare la c.d. matrice (laddove si sia optato per la notificazione ordinaria o con messo notificatore), onde è sufficiente produrre in giudizio la copia (anche fotostatica) della relata di notifica (la quale reca la stampigliatura del numero della cartella cui attiene la notifica), mentre il disconoscimento di tali copie (o la contestazione della loro conformità agli originali) non può essere generica, ma deve indicare in modo specifico per quali ragioni la copia prodotta non sarebbe conforme all'originale (cfr. in proposito Cass, civ. ord. nn, 25139/2020 e 2856/2019). Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. VI, 15/06/2022, n.800). Al lume di tali chiarimenti interpretativi, mette conto considerare il compendio documentale versato in atti che corrobora la prospettazione di parte appellante circa la regolarità della notificazione effettuata presso l'indirizzo dell'intimato con riguardo alla supposta cartella di pagamento. In dettaglio, l'agente della riscossione ha depositato, oltre all'intimazione di pagamento opposta in primo grado, corredata dalla prova della notifica, anche la documentazione concernente le notifiche eseguite sia per la cartella di pagamento n. 10020190015193083 000 sia per il preavviso di fermo amministrativo n. 10080202200005413000, entrambi notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Risultano esibiti, con riguardo alla cartella opposta, l'avviso di ricevimento riportante gli estremi identificativi della stessa con indicazione dei tentativi di consegna esperiti, e corredata dall'elenco dei documenti depositati presso la casa comunale in data 24.09.2019, tra i quali figura la cartella n. 10020190015193083 000 nonché l'elenco delle raccomandate informative (cd. CAD) inviate. Tra di esse si rinviene il numero identificativo della cartella opposta e il numero della raccomandata spedita all'appellato, poi coincidente con l'avviso di ricevimento della stessa recante attestazione di compiuta giacenza e timbro recante la data dell'8.11.2019. Ed infatti, l'appellante opportunamente rimarca come “dagli atti in possesso dell'Agente della Riscossione e allegati già nel corso del giudizio di primo grado, la cartella di pagamento n. 10020190015193083 000 è stata regolarmente notificata. La notifica veniva effettuata, in prima battuta, in data 02/08/2019 presso l'indirizzo Via Mary Chieffe n. 7, int. 5, Salerno, con esito negativo per assenza del destinatario. A seguito, in data 06/08/2019, veniva nuovamente effettuata la notifica, anche in questo caso, vista l'assenza del destinatario si procedeva ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediate deposito dell'atto presso la casa comunale. La notifica dell'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale (CAD) veniva inviato a mezzo raccomandata N. 573275554337 presso l'indirizzo Via Mary Chieffe n. 7, int. 5, Salerno in data 30/09/2019. Tale notifica si perfezionava per compiuta giacenza e veniva rispedita al mittente”. Quanto al preavviso di fermo amministrativo esibito, documento n. 10080202200005413000, è del pari prodotta la prova della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per cd. irreperibilità relativa del destinatario, corredato dall'elenco degli atti depositati in Comune e dell'elenco delle raccomandate informative spedite, tra cui quella inviata all'appellato, per cui maturava la compiuta giacenza. La documentazione prodotta dall' risulta, invero, adeguata e sufficiente a dar prova della Pt_1 regolarità delle notificazioni eseguite con la ricezione delle cartelle di pagamento e dei successivi avvisi di intimazione nelle mani del familiare convivente dell'opponente in primo grado. Al riguardo, giova rammentare che l'art. 139 comma 1 del codice di procedura civile prevede che, in assenza del destinatario, la notificazione deve essere effettuata nel comune di sua residenza, ricercandolo nella sua abitazione ovvero dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. In base al successivo comma 2 se il destinatario non viene così trovato l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda, purché non minore di anni quattrodici e non palesemente incapace. In caso di c.d. irreperibilità relativa, e cioè quando non si rinvenga presso l'indirizzo del destinatario né quegli né gli altri soggetti abilitati alla ricezione del documento, opera il modello legale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4, in virtù del quale "Nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune". Con sentenza n. 258 del 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3, attuale comma 4 citato art. 26, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. (..) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario (...) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)". Orbene, all'esito della predetta sentenza costituzionale, la Suprema Corte ha affermato che, nei casi di "irreperibilità relativa" del destinatario, al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3 (ora 4), va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, u.c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. 6-5, 19/4/2018, n. 9782, Cass., Sez. 5, 26/11/2014, n. 25079). Le Sezioni unite hanno, poi, recentemente chiarito che, qualora l'atto notificando non viene consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art.
8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (per tutte Cass., Sez. U, 15/4/2021, n. 10012). Se è vero, dunque, che nei casi di "irreperibilità relativa" del destinatario, è necessario, ai fini del perfezionamento della notificazione, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. 6-5, 19/4/2018, n. 9782), è altrettanto vero che il concetto di effettività della ricezione non può intendersi nel senso che il destinatario debba essere concretamente venuto in possesso della raccomandata informativa, come sembra sostenere il ricorrente. Infatti, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass., Sez. 6-5, 19/4/2018, n. 9782, cit., Cass., Sez. 5, 28/6/2011, n. 14316). Questo principio è stato anche chiarito da Cass., Sez. 6-5, 18/3/2022, n. 8895, la quale ha precisato che, quando dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito c.d. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza, atteso che, in tali casi, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.. Ciò significa che, in caso di irreperibilità "relativa", la prova del perfezionamento della notifica, tanto se avvenuta per il tramite dell'ufficiale giudiziario, quanto del messo notificatore o del servizio postale, non è data dalla dimostrazione dell'avvenuta concreta ricezione della raccomandata informativa da parte del suo destinatario, essendo, invece, sufficiente che sia prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della stessa (cfr. Cass., Sez. 5, 21/2/2020, n. 4657; Cass. n.31982/2023). Nella fattispecie in esame, risulta provato documentalmente il rispetto degli adempimenti formali previsti per la ritualità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., essendo anche allegato l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 573275554337, riconducibile alla cartella di pagamento contestata. A tanto consegue la riforma degli esiti dell'accertamento già reso in primo grado dal Giudice di Pace di Salerno per l'atto considerato, dovendosi considerare valida ed efficace la cartella di pagamento n. 10020190015193083 000, come richiamata dall'intimazione n. 10020239008329003 000, e pertanto l'appello va accolto. 3. Non resta che regolamentare le spese di giudizio. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Pertanto, in accoglimento dell'appello spiegato, la sentenza impugnata va riformata quanto alla statuizione sulle spese di lite. Le spese del primo grado di giudizio sono liquidate in favore dell'odierna appellante in complessivi euro 236,00 (di cui euro Controparte_3
68,00 fase studio, euro 68,00 fase introduttiva ed euro 142,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta, in applicazione del D.M. 147/2022, nonché della semplicità e serialità delle questioni trattate. Applicando gli stessi criteri, le spese del secondo grado di giudizio sono liquidate in favore di in euro 462,00 (di cui euro 131,00 fase Controparte_3 studio, euro 131,00 fase introduttiva, euro 200,00 fase decisionale).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia dell'appellata ; Controparte_2
2- Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza n. 1957/2024 resa dal Giudice di Pace di Salerno, dichiara valida ed efficace la cartella di pagamento n. 10020190015193083 000, richiamata dall'intimazione di pagamento n. 10020239008329003 000 del 01.08.2023;
3- Condanna parte appellata al pagamento delle spese di ambo i gradi di Controparte_1 giudizio in favore di parte appellante liquidate in Controparte_3 complessivi € 698,00 per onorari, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, Avv. Michele Zarrillo.
Così deciso in Salerno, lì 4.12.25
Il Giudice Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2738 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2025, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
, P. Iva: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michele Zarrillo, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Piazza Andolfato n. 1 – Caserta;
Appellante E
, C.F. rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Aniello Liguori, unitamente al quale elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Trento n. 17; Appellato Nonché
, C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore;
Appellato contumace Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 1957/2024 (R.G. n. 4357/2023), pubblicata in data 13.10.2024.
CONCLUSIONI Come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., parte opponente in primo grado impugnava la intimazione di pagamento n. 10020239008329003 000 notificatagli in data 01.08.2023, e, per essa, la sottesa cartella n. 10020190015193083 000, relativa a sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada. A sostegno della domanda, deduceva l'illegittimità dell'intimazione opposta in quanto non preceduta dalla valida notifica della cartella di pagamento, per cui domandava declaratoria di nullità della stessa. Con sentenza n. 1957/2024, il Giudice di Pace adito si pronunciava per l'accoglimento della domanda attorea, ritenendo fondate le doglianze concernenti l'omessa notifica della cartella di pagamento impugnata. Annullava, dunque, l'intimazione limitatamente alla pretesa creditoria scrutinata e condannava l' al pagamento delle spese di lite. Controparte_3 1.1 Con atto di appello tempestivamente notificato, l' proponeva gravame domandando Pt_1 la riforma integrale della decisione impugnata, in quanto infondata in fatto e in diritto. Anzitutto, deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui rilevava l'irritualità della documentazione esibita al fine di provare la notificazione della cartella di pagamento n. 10020190015193083 000, in quanto regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Evidenziava, inoltre, come medio tempore tra la data di notificazione della suddetta cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento opposta in primo grado, fosse intervenuta la regolare notifica anche di un preavviso di fermo amministrativo per la medesima pretesa. Infine, paventava il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni afferenti alla fase di formazione del credito, giacché anteriore all'iscrizione al ruolo e chiedeva la riforma del capo relativo alla propria condanna al pagamento delle spese giudiziali del primo grado di giudizio. Concludeva, pertanto, domandando che si accertasse la regolarità della propria attività di riscossione e la vittoria di spese di ambo i gradi di giudizio. 1.2 Con propria memoria, si costituiva l'appellato , il quale ribadiva la Controparte_1 correttezza delle valutazioni svolte dal giudice di prime cure, non essendo stata ritualmente provata la notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non essendo esibita la cd. CAD completa in ogni suo elemento. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese processuali. 1.3 Di contro, sceglieva la contumacia per il presente grado di giudizio l'appellata CP_2
, per quanto regolarmente evocata.
[...]
2. Venendo a scandagliare i motivi del presente gravame, occorre, anzitutto, rilevare come non sia fondata la paventata carenza di legittimazione passiva dell' Parte_1 sulla questione in esame. L'appellante, con l'atto introduttivo di gravame, ha dedotto di non aver alcuna competenza in ordine alle fasi antecedenti alla formazione del ruolo, sicché non potrebbe essere chiamata a rispondere di eventuali irregolarità imputabili all'ente impositore. Ebbene, le censure articolate sull'atto di intimazione opposto in primo grado concernono la fase della riscossione, affidata all' medesima, non risultando, pertanto, rilevabile alcun difetto di Pt_1 legittimazione dell'appellante, tantopiù che il contraddittorio già in primo grado veniva instaurato anche nei confronti dell'ente impositore, la . Controparte_2
Ciò posto, proseguendo nel merito, l' contesta la valutazione resa dal giudice di prime cure Pt_1 in riferimento al materiale documentale da essa esibito in primo grado di giudizio che, nella sua prospettazione, sarebbe idoneo a suffragare la ritualità delle notificazioni eseguite presso l'attore in primo grado. Segnatamente, la cartella di pagamento per cui vi è causa sarebbe stata ritualmente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., essendo esibita la prova dei tentativi di notifica eseguiti presso l'indirizzo del destinatario, nonché dell'invio dell'avviso di notifica dell'atto mediante deposito nella casa comunale (CAD), trasmesso a mezzo raccomandata n. 573275554337 e non ritirato, per cui maturava il termine per la compiuta giacenza. L'appellante insiste poi nell'evidenziare che sia stato altresì regolarmente notificato anche il preavviso di fermo amministrativo n. 10080202200005413000. Di contro, la parte appellata insiste per la conferma della pronuncia impugnata, ritenendo che le allegazioni prodotte in ordine alla notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per la cartella di pagamento contestata non siano idonee a dimostrare la ricezione della raccomandata informativa. In via preliminare, va rammentato come in tema di onere della prova valga il principio onus probandi incumbit ei qui dicit, nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi;
chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. La norma di cui all'art 2697 c.c. esprime il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Nell'ipotesi quale quella al caso di specie, il principio dispositivo va correlato col principio di vicinanza della prova, in base al quale l'onere probatorio grava sulla parte che, per ragioni di prossimità ai fatti da valutare, abbia disponibilità dei mezzi probatori. È evidente che siffatto onere ricada sull'agente della riscossione che in qualità di incaricato del servizio esegue le notificazioni presso i contribuenti, e che dunque è tenuto a produrre in giudizio le copie dei plichi spediti e notificati al debitore nonché le relative relate o avvisi di ricevimento. Ai sensi dell'art 26 D.P.R. 602/1973, l'agente tenuto alla riscossione può avvalersi nell'esecuzione della procedura di notificazione degli atti di sua competenza, del servizio postale. La Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data sia assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018). Alla luce di quanto esposto, in forza dei principi di vicinanza e disponibilità delle prove ai sensi degli artt. 1335 e 2697 c.c., appare del tutto ragionevole, onerare il mittente (id est ) Parte_1 della produzione della prova delle rituali notificazioni, cioè di documenti nella sua piena disponibilità, mentre sarebbe evidentemente irragionevole onerare il destinatario di una prova negativa (quale quella di non aver mai ricevuto la raccomandata) che, se anche sul piano dell'astratta logica si potrebbe ritenere possibile fornire, di fatto finirebbe per risolversi in una sorta di probatio diabolica. L'obbligo imposto in via normativa di utilizzare il servizio di raccomandazione con avviso di ricevimento (e non quello semplice), si giustifica evidentemente proprio per l'esigenza di semplificare le questioni di prova della ricezione dell'atto ed al fine di disporre, anche in giudizio, di una documentazione (semplice e immediata) idonea ad attestare l'esito dell'invio onde poter consentire la verifica dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. In via ulteriore, va ribadito che ai fini della dimostrazione della regolare notificazione, l'Agente non è tenuto a produrre in giudizio l'originale della cartella (il cui unico esemplare, in conseguenza dell'avvenuta notifica, è in possesso del debitore) né una copia integrale di essa (atteso che, in caso di notifica della cartella con le modalità ordinarie, la matrice è l'unico documento che resta in possesso dell'Agente (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4). La cartella vive in un unico esemplare (consegnato al destinatario) e il concessionario per la riscossione è tenuto soltanto a conservare la c.d. matrice (laddove si sia optato per la notificazione ordinaria o con messo notificatore), onde è sufficiente produrre in giudizio la copia (anche fotostatica) della relata di notifica (la quale reca la stampigliatura del numero della cartella cui attiene la notifica), mentre il disconoscimento di tali copie (o la contestazione della loro conformità agli originali) non può essere generica, ma deve indicare in modo specifico per quali ragioni la copia prodotta non sarebbe conforme all'originale (cfr. in proposito Cass, civ. ord. nn, 25139/2020 e 2856/2019). Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. VI, 15/06/2022, n.800). Al lume di tali chiarimenti interpretativi, mette conto considerare il compendio documentale versato in atti che corrobora la prospettazione di parte appellante circa la regolarità della notificazione effettuata presso l'indirizzo dell'intimato con riguardo alla supposta cartella di pagamento. In dettaglio, l'agente della riscossione ha depositato, oltre all'intimazione di pagamento opposta in primo grado, corredata dalla prova della notifica, anche la documentazione concernente le notifiche eseguite sia per la cartella di pagamento n. 10020190015193083 000 sia per il preavviso di fermo amministrativo n. 10080202200005413000, entrambi notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Risultano esibiti, con riguardo alla cartella opposta, l'avviso di ricevimento riportante gli estremi identificativi della stessa con indicazione dei tentativi di consegna esperiti, e corredata dall'elenco dei documenti depositati presso la casa comunale in data 24.09.2019, tra i quali figura la cartella n. 10020190015193083 000 nonché l'elenco delle raccomandate informative (cd. CAD) inviate. Tra di esse si rinviene il numero identificativo della cartella opposta e il numero della raccomandata spedita all'appellato, poi coincidente con l'avviso di ricevimento della stessa recante attestazione di compiuta giacenza e timbro recante la data dell'8.11.2019. Ed infatti, l'appellante opportunamente rimarca come “dagli atti in possesso dell'Agente della Riscossione e allegati già nel corso del giudizio di primo grado, la cartella di pagamento n. 10020190015193083 000 è stata regolarmente notificata. La notifica veniva effettuata, in prima battuta, in data 02/08/2019 presso l'indirizzo Via Mary Chieffe n. 7, int. 5, Salerno, con esito negativo per assenza del destinatario. A seguito, in data 06/08/2019, veniva nuovamente effettuata la notifica, anche in questo caso, vista l'assenza del destinatario si procedeva ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediate deposito dell'atto presso la casa comunale. La notifica dell'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale (CAD) veniva inviato a mezzo raccomandata N. 573275554337 presso l'indirizzo Via Mary Chieffe n. 7, int. 5, Salerno in data 30/09/2019. Tale notifica si perfezionava per compiuta giacenza e veniva rispedita al mittente”. Quanto al preavviso di fermo amministrativo esibito, documento n. 10080202200005413000, è del pari prodotta la prova della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per cd. irreperibilità relativa del destinatario, corredato dall'elenco degli atti depositati in Comune e dell'elenco delle raccomandate informative spedite, tra cui quella inviata all'appellato, per cui maturava la compiuta giacenza. La documentazione prodotta dall' risulta, invero, adeguata e sufficiente a dar prova della Pt_1 regolarità delle notificazioni eseguite con la ricezione delle cartelle di pagamento e dei successivi avvisi di intimazione nelle mani del familiare convivente dell'opponente in primo grado. Al riguardo, giova rammentare che l'art. 139 comma 1 del codice di procedura civile prevede che, in assenza del destinatario, la notificazione deve essere effettuata nel comune di sua residenza, ricercandolo nella sua abitazione ovvero dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. In base al successivo comma 2 se il destinatario non viene così trovato l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda, purché non minore di anni quattrodici e non palesemente incapace. In caso di c.d. irreperibilità relativa, e cioè quando non si rinvenga presso l'indirizzo del destinatario né quegli né gli altri soggetti abilitati alla ricezione del documento, opera il modello legale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4, in virtù del quale "Nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune". Con sentenza n. 258 del 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3, attuale comma 4 citato art. 26, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. (..) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario (...) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)". Orbene, all'esito della predetta sentenza costituzionale, la Suprema Corte ha affermato che, nei casi di "irreperibilità relativa" del destinatario, al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3 (ora 4), va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, u.c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. 6-5, 19/4/2018, n. 9782, Cass., Sez. 5, 26/11/2014, n. 25079). Le Sezioni unite hanno, poi, recentemente chiarito che, qualora l'atto notificando non viene consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art.
8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (per tutte Cass., Sez. U, 15/4/2021, n. 10012). Se è vero, dunque, che nei casi di "irreperibilità relativa" del destinatario, è necessario, ai fini del perfezionamento della notificazione, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. 6-5, 19/4/2018, n. 9782), è altrettanto vero che il concetto di effettività della ricezione non può intendersi nel senso che il destinatario debba essere concretamente venuto in possesso della raccomandata informativa, come sembra sostenere il ricorrente. Infatti, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass., Sez. 6-5, 19/4/2018, n. 9782, cit., Cass., Sez. 5, 28/6/2011, n. 14316). Questo principio è stato anche chiarito da Cass., Sez. 6-5, 18/3/2022, n. 8895, la quale ha precisato che, quando dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito c.d. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza, atteso che, in tali casi, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.. Ciò significa che, in caso di irreperibilità "relativa", la prova del perfezionamento della notifica, tanto se avvenuta per il tramite dell'ufficiale giudiziario, quanto del messo notificatore o del servizio postale, non è data dalla dimostrazione dell'avvenuta concreta ricezione della raccomandata informativa da parte del suo destinatario, essendo, invece, sufficiente che sia prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della stessa (cfr. Cass., Sez. 5, 21/2/2020, n. 4657; Cass. n.31982/2023). Nella fattispecie in esame, risulta provato documentalmente il rispetto degli adempimenti formali previsti per la ritualità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., essendo anche allegato l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 573275554337, riconducibile alla cartella di pagamento contestata. A tanto consegue la riforma degli esiti dell'accertamento già reso in primo grado dal Giudice di Pace di Salerno per l'atto considerato, dovendosi considerare valida ed efficace la cartella di pagamento n. 10020190015193083 000, come richiamata dall'intimazione n. 10020239008329003 000, e pertanto l'appello va accolto. 3. Non resta che regolamentare le spese di giudizio. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Pertanto, in accoglimento dell'appello spiegato, la sentenza impugnata va riformata quanto alla statuizione sulle spese di lite. Le spese del primo grado di giudizio sono liquidate in favore dell'odierna appellante in complessivi euro 236,00 (di cui euro Controparte_3
68,00 fase studio, euro 68,00 fase introduttiva ed euro 142,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta, in applicazione del D.M. 147/2022, nonché della semplicità e serialità delle questioni trattate. Applicando gli stessi criteri, le spese del secondo grado di giudizio sono liquidate in favore di in euro 462,00 (di cui euro 131,00 fase Controparte_3 studio, euro 131,00 fase introduttiva, euro 200,00 fase decisionale).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia dell'appellata ; Controparte_2
2- Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza n. 1957/2024 resa dal Giudice di Pace di Salerno, dichiara valida ed efficace la cartella di pagamento n. 10020190015193083 000, richiamata dall'intimazione di pagamento n. 10020239008329003 000 del 01.08.2023;
3- Condanna parte appellata al pagamento delle spese di ambo i gradi di Controparte_1 giudizio in favore di parte appellante liquidate in Controparte_3 complessivi € 698,00 per onorari, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, Avv. Michele Zarrillo.
Così deciso in Salerno, lì 4.12.25
Il Giudice Alessia Pecoraro