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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4473 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3852/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3852 /2025 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
, nato a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] ( ), n.q. di esercenti la
[...] C.F._2 potestà genitoriale sul minore nato a [...] il [...] Persona_1
( tutti residenti in [...], C.F._3 rappr. e dif. Dall'avv. Cristina Canale ed elettivamente domiciliati, presso il suo studio in
Aversa (Ce) alla Via G. Verga 15
RICORRENTE-
NEI CONFRONTI DI
PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PM INCARICATO DEGLI AFFARI
CIVILI
-
Oggetto: mutamento sesso
Con note ex art. 127 ter del 24.10.2025 il procuratore concludeva chiedendo accogliersi le conclusioni di cui agli atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data il 28.4.2025, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare il diritto di alla rettificazione di sesso da maschile a Persona_1 femminile, e di sostituire il proprio nome in ordinando agli ufficiali dello stato civile Per_2 competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti.
A sostegno della domanda parte istante deduceva che il minore fin dall'infanzia comportamenti ed atteggiamenti del sesso opposto a quello biologico, prediligendo la compagnia ed i giochi femminili;
che il minore è perfettamente consapevole della propria identità femminile e ha espresso il desiderio di vedersi riconosciuta anche formalmente la propria identità; che ha iniziato la terapia per il blocco della pubertà nonché quella ormonale
A fondamento della domanda ha allegato relazioni endocrinologhe per disforia di genere del 03.07.2023, del 02.08.2023, del 27.03.2024, del 07.06.2024, del 11.06.2024, del
17.09.2024, del 17.12.2024, del 18.03.2025; certificato del 20.06.2024 rilasciato dalla ASL
e contenente la diagnosi di disforia di genere;
nonchè Relazione piscologico - clinica del
26.04.2023 a firma del dr. Persona_3
All'udienza dell'8.10.25 sentito dal giudice ha confermato quanto dedotto Persona_1 nell'atto introduttivo, deducendo di essersi sempre identificata nel genere femminile, di aver effettuato l'intervento di mastoplastica addittiva e di rifecimento del setto nasale, precisando di proseguire la terapia e dichiarando di non aver mai nutrito dubbi sulla decisione di cui alle conclusioni del ricorso.
I genitori dle minori, sentiti alla medesima udienza, confermavano la volontà della minore e rilevavano come la rettifica del nome in rappresenta un passaggiio fondamentale Per_2 ed ineludibile per l'affermazione della personalità del loro figlio.
Rinviata la causa per l'acquisizione di documentazione medica aggiornata che veniva depositata in data 24.10.25, alla successiva udienza la causa veniva riservata in decisione.
Il Pm nonostante la regolare comunicazione degli atti nulla ha concluso.
***
Preliminarmente, osserva il tribunale che nel caso in esame la domanda - relativa ad un soggetto di minore età – è stata correttamente proposta dai genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, tenendo comunque ed imprescindibilmente conto della volontà del figlio minore, ora diciassettenne, non risultando la minore età preclusiva all'accertamento, trattandosi di diritti di rilevanza costituzionale che devono esser garantiti in egual modo ad ogni soggetto e non contenendo alcuna preclusione sul punto l'art. 1 legge n. 164/1982, che disciplina espressamente la rettificazione di sesso.
Ciò premesso, venendo al merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Dall'istruttoria espletata è univocamente emersa la netta consapevolezza maturata dal minore circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella Persona_1 psicologica, divergenza che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico- fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Premesso che l'istante non è sposato e non ha figli, va rilevato che le relazioni allegate agli atti dimostrano come sia affetto da disforia di genere e che il desiderio di Persona_1 appartenere al genere femminile e di avere sentimenti e reazioni tipiche del genere femminile appaiono marcatamente evidenti.
Già dalla prima relazione dell'UOC, redatta quando il ricorrente era appena quindicenne, emerge la radicata convinzione di appartenere al sesso femminile.
Inoltre, dalla relazione di aggiornamento del D.A.I. materno infantile dell'AOU Federico II del 21.10.25 emerge in particolare quanto segue:
A ciò si aggiunga che il minore sentito dal giudice relatore ha dichiarato: “Io già da piccola avevo un aspetto femminile ma la mia condizione ed il mio identificarmi nel genere femminile
l'ho compreso verso i 12 anni. Già da quando avevo 13 anni dopo che ne ho parlato con mamma e papà sono andata da uno psicologo. Nel 2023 ho iniziato anche le terapie ormonali. Io mi sono sempre riconosciuta nel genere femminile ed i miei genitori mi hanno sempre supportato così come mia sorella che ha 19 anni. Per_4
Io ho voluto avviare il giudizio per la rettifica fin da ora anche se non sono ancora maggiorenne perché ogni volta anche che viene un professore nuovo ho difficoltà a spiegare la situazione e questo vale per ogni situazione di vita quotidiana. Ad esempio non ho voluto ancora fare i documenti per evitare la discrasia tra il mio aspetto ed il genere ed il nome che comparirebbe sui documenti.. …Io sono convinta di questa decisione non ho mai avuto ripensamenti. Già ho avviato dei percorsi irreversibili avendo effettuato l'intervento di mastoplastica additiva a luglio ed avendo altresì rifatto il naso a febbraio”.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr.
Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte e che, sin dall'infanzia ha avuto un comportamento come appartenente al genere femminile e che lo stesso ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso, confermata dalle predette relazioni medico – psicologiche, oltre che dalle dichiarazioni rese all'udienza dell'8.10.2025.
Alla stregua delle suddette emergenze istruttorie di tipo documentale, provenienti da un servizio qualificato e pubblico, si impone l'accoglimento della domanda. Invero,
l'adeguamento dei caratteri sessuali del ragazzo all'identità di genere profondamente vissuta, vale a tutelare il diritto alla salute del richiedente garantito dall'art. 32 della
Costituzione e la scelta operata dalla parte ricorrente, benché si tratti di un soggetto minore, appare supportata da salde motivazioni e condivise dai genitori, che lo accompagnano nel percorso e hanno consentito la proposizione del ricorso nel rispetto del volere del figlio.
Quindi, nulla osta, all'accoglimento della domanda di autorizzazione alla rettificazione di sesso formulata dalla parte attrice, pur in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari.
Sul punto si osserva che parte ricorrente correttamente non formula richiesta di autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, ed in merito osserva il tribunale che con sentenza n. 142/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In ragione di ciò, accertata l'irreversibile transizione di dal genere maschile Persona_1 al genere femminile, non è allo stato più necessaria - in virtù del predetto intervento del giudice delle leggi - l'autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali parte ricorrente potrà liberamente accedere senza necessità di autorizzazione giudiziale se e quando lo riterrà opportuno.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appariva - già prima dell'intervento del giudice costituzionale - il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Tale impostazione è stata recepita nella predetta sentenza della corte costituzionale la quale ha evidenziato che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, evidenziando come la scelta legislativa - non irragionevole in sé e per sé considerata alla luce dell'irreversibilità del mutamento conseguente agli interventi chirurgici – “sia divenuta tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
L'evoluzione giurisprudenziale già avviata nel 2015 con le predette sentenze, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. sentenza n. 221 del 2015).
La corte costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico-comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico (come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n. 180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
Alla luce di ciò ha dichiarato, come detto, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato, ritiene il tribunale di poter accogliere la domanda, con le precisazioni sopra svolte, e per l'effetto di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici del ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di nato a [...] il [...] Persona_1
( alla rettificazione dei dati anagrafici da maschile a femminile, C.F._3 ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti, con la modifica del nome in Per_2
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli, la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di , nato a [...] il [...], con conseguente Persona_1 indicazione del sesso femminile nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura "maschile" debba leggersi ed intendersi invece quella
"femminile";
d) nulla per le spese di lite;
Così deciso all'esito della camera di consiglio il 9.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Cristiana Satta Dr.ssa Alessandra Tabarro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3852 /2025 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
, nato a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] ( ), n.q. di esercenti la
[...] C.F._2 potestà genitoriale sul minore nato a [...] il [...] Persona_1
( tutti residenti in [...], C.F._3 rappr. e dif. Dall'avv. Cristina Canale ed elettivamente domiciliati, presso il suo studio in
Aversa (Ce) alla Via G. Verga 15
RICORRENTE-
NEI CONFRONTI DI
PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PM INCARICATO DEGLI AFFARI
CIVILI
-
Oggetto: mutamento sesso
Con note ex art. 127 ter del 24.10.2025 il procuratore concludeva chiedendo accogliersi le conclusioni di cui agli atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data il 28.4.2025, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare il diritto di alla rettificazione di sesso da maschile a Persona_1 femminile, e di sostituire il proprio nome in ordinando agli ufficiali dello stato civile Per_2 competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti.
A sostegno della domanda parte istante deduceva che il minore fin dall'infanzia comportamenti ed atteggiamenti del sesso opposto a quello biologico, prediligendo la compagnia ed i giochi femminili;
che il minore è perfettamente consapevole della propria identità femminile e ha espresso il desiderio di vedersi riconosciuta anche formalmente la propria identità; che ha iniziato la terapia per il blocco della pubertà nonché quella ormonale
A fondamento della domanda ha allegato relazioni endocrinologhe per disforia di genere del 03.07.2023, del 02.08.2023, del 27.03.2024, del 07.06.2024, del 11.06.2024, del
17.09.2024, del 17.12.2024, del 18.03.2025; certificato del 20.06.2024 rilasciato dalla ASL
e contenente la diagnosi di disforia di genere;
nonchè Relazione piscologico - clinica del
26.04.2023 a firma del dr. Persona_3
All'udienza dell'8.10.25 sentito dal giudice ha confermato quanto dedotto Persona_1 nell'atto introduttivo, deducendo di essersi sempre identificata nel genere femminile, di aver effettuato l'intervento di mastoplastica addittiva e di rifecimento del setto nasale, precisando di proseguire la terapia e dichiarando di non aver mai nutrito dubbi sulla decisione di cui alle conclusioni del ricorso.
I genitori dle minori, sentiti alla medesima udienza, confermavano la volontà della minore e rilevavano come la rettifica del nome in rappresenta un passaggiio fondamentale Per_2 ed ineludibile per l'affermazione della personalità del loro figlio.
Rinviata la causa per l'acquisizione di documentazione medica aggiornata che veniva depositata in data 24.10.25, alla successiva udienza la causa veniva riservata in decisione.
Il Pm nonostante la regolare comunicazione degli atti nulla ha concluso.
***
Preliminarmente, osserva il tribunale che nel caso in esame la domanda - relativa ad un soggetto di minore età – è stata correttamente proposta dai genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, tenendo comunque ed imprescindibilmente conto della volontà del figlio minore, ora diciassettenne, non risultando la minore età preclusiva all'accertamento, trattandosi di diritti di rilevanza costituzionale che devono esser garantiti in egual modo ad ogni soggetto e non contenendo alcuna preclusione sul punto l'art. 1 legge n. 164/1982, che disciplina espressamente la rettificazione di sesso.
Ciò premesso, venendo al merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Dall'istruttoria espletata è univocamente emersa la netta consapevolezza maturata dal minore circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella Persona_1 psicologica, divergenza che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico- fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Premesso che l'istante non è sposato e non ha figli, va rilevato che le relazioni allegate agli atti dimostrano come sia affetto da disforia di genere e che il desiderio di Persona_1 appartenere al genere femminile e di avere sentimenti e reazioni tipiche del genere femminile appaiono marcatamente evidenti.
Già dalla prima relazione dell'UOC, redatta quando il ricorrente era appena quindicenne, emerge la radicata convinzione di appartenere al sesso femminile.
Inoltre, dalla relazione di aggiornamento del D.A.I. materno infantile dell'AOU Federico II del 21.10.25 emerge in particolare quanto segue:
A ciò si aggiunga che il minore sentito dal giudice relatore ha dichiarato: “Io già da piccola avevo un aspetto femminile ma la mia condizione ed il mio identificarmi nel genere femminile
l'ho compreso verso i 12 anni. Già da quando avevo 13 anni dopo che ne ho parlato con mamma e papà sono andata da uno psicologo. Nel 2023 ho iniziato anche le terapie ormonali. Io mi sono sempre riconosciuta nel genere femminile ed i miei genitori mi hanno sempre supportato così come mia sorella che ha 19 anni. Per_4
Io ho voluto avviare il giudizio per la rettifica fin da ora anche se non sono ancora maggiorenne perché ogni volta anche che viene un professore nuovo ho difficoltà a spiegare la situazione e questo vale per ogni situazione di vita quotidiana. Ad esempio non ho voluto ancora fare i documenti per evitare la discrasia tra il mio aspetto ed il genere ed il nome che comparirebbe sui documenti.. …Io sono convinta di questa decisione non ho mai avuto ripensamenti. Già ho avviato dei percorsi irreversibili avendo effettuato l'intervento di mastoplastica additiva a luglio ed avendo altresì rifatto il naso a febbraio”.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr.
Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte e che, sin dall'infanzia ha avuto un comportamento come appartenente al genere femminile e che lo stesso ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso, confermata dalle predette relazioni medico – psicologiche, oltre che dalle dichiarazioni rese all'udienza dell'8.10.2025.
Alla stregua delle suddette emergenze istruttorie di tipo documentale, provenienti da un servizio qualificato e pubblico, si impone l'accoglimento della domanda. Invero,
l'adeguamento dei caratteri sessuali del ragazzo all'identità di genere profondamente vissuta, vale a tutelare il diritto alla salute del richiedente garantito dall'art. 32 della
Costituzione e la scelta operata dalla parte ricorrente, benché si tratti di un soggetto minore, appare supportata da salde motivazioni e condivise dai genitori, che lo accompagnano nel percorso e hanno consentito la proposizione del ricorso nel rispetto del volere del figlio.
Quindi, nulla osta, all'accoglimento della domanda di autorizzazione alla rettificazione di sesso formulata dalla parte attrice, pur in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari.
Sul punto si osserva che parte ricorrente correttamente non formula richiesta di autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, ed in merito osserva il tribunale che con sentenza n. 142/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In ragione di ciò, accertata l'irreversibile transizione di dal genere maschile Persona_1 al genere femminile, non è allo stato più necessaria - in virtù del predetto intervento del giudice delle leggi - l'autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali parte ricorrente potrà liberamente accedere senza necessità di autorizzazione giudiziale se e quando lo riterrà opportuno.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appariva - già prima dell'intervento del giudice costituzionale - il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Tale impostazione è stata recepita nella predetta sentenza della corte costituzionale la quale ha evidenziato che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, evidenziando come la scelta legislativa - non irragionevole in sé e per sé considerata alla luce dell'irreversibilità del mutamento conseguente agli interventi chirurgici – “sia divenuta tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
L'evoluzione giurisprudenziale già avviata nel 2015 con le predette sentenze, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. sentenza n. 221 del 2015).
La corte costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico-comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico (come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n. 180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
Alla luce di ciò ha dichiarato, come detto, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato, ritiene il tribunale di poter accogliere la domanda, con le precisazioni sopra svolte, e per l'effetto di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici del ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di nato a [...] il [...] Persona_1
( alla rettificazione dei dati anagrafici da maschile a femminile, C.F._3 ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti, con la modifica del nome in Per_2
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli, la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di , nato a [...] il [...], con conseguente Persona_1 indicazione del sesso femminile nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura "maschile" debba leggersi ed intendersi invece quella
"femminile";
d) nulla per le spese di lite;
Così deciso all'esito della camera di consiglio il 9.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Cristiana Satta Dr.ssa Alessandra Tabarro