Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 117
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità/inesistenza delle notifiche

    L'Agenzia Entrate riscossione ha fornito prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Prescrizione/decadenza del credito

    La Corte ha ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. per i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP), in quanto, in mancanza di disposizioni speciali, opera tale termine. La mancata impugnazione della cartella non sana il credito ma fa decorrere i termini prescrizionali specifici di ciascun credito.

  • Rigettato
    Condanna alle spese

    La Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese di lite.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha rigettato il ricorso, implicando la sussistenza della legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione nella fase di notifica degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 117
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 117
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo