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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
PESCINO PASQUALE, RE
SC ANNA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3489/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' Cooperativa Sociale Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Santa Nominativo_1 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti A 4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007975552000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007975552000 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007975552000 IVA-ALTRO 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007975552000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220030504762000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230010243580000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230010243580000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230019359002000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 sociale Onlus, p. iva / c.f. P.IVA_1, con sede legale in Indirizzo_1, Aversa CE, 81031, in persona del legale rapp.te pro tempore Nominativo_2, c.f. / CF_1, elettivamente domiciliata in San Marcellino (CE) alla Indirizzo_2 presso lo studio dell'avv.to Difensore_1, propone ricorso per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 028 2025 90079755 52 000, notificata in data 18.06.2025, alla società contenente una serie di cartelle di pagamento di seguito riportate.: n. 028 20220030504762000 – IVA – anno 2018 (notificata 20.12.2022?), per Euro 2749,13; n.
028 20230010243580000 – limitatamente al ruolo IRES – anno 2017 / 2018 (notificata 03.05.2023?), per
Euro 7.658,47; n. 02820230019359002000 – IVA – anno 2019 (notificata 17.07.2023?), per Euro 4351,61.
Eccepisce i seguenti motivi:
Nullità/inesistenza delle notifiche (cartella di pagamento, atti interruttivi e /o intermedi). Violazione della procedura di notificazione secondo il codice di rito e / o disciplina speciale. Violazione degli artt. 60 del D.
P.R. n. 600/1973 e 26 del D.P.R. n. 602/73. Inesistenza delle notifiche secondo il nuovo art. 7 sexies della
L. 212 / 2000.
La ricorrente eccepisce che non sia mai venuta a conoscenza (degli atti presupposti) quindi né della cartella di pagamento né dell'avviso di accertamento e /o altre comunicazioni avente carattare interruttivo.
Eccezione infine la nullità della pretesa per intervenuta prescrizione / decadenza del credito azionato e del titolo esecutivo, eccepisce òa prescrizione precedente e successiva alla presunta notifica della cartella di pagamento.
Conclude con la richiesta:
A)- In via principale accogliersi il presente ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione, per l'effetto dichiarare l'annullamento degli atti impugnati (intimazione di pagamento e cartella di pagamento\avviso di accertamento) e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale, per tutte le motivazioni sopra esposte;
B)- In via principale e collegata al punto A), si chiede nell'ipotesi di rigetto della domanda, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative applicate dall'Agente della
Riscossione, in quanto obbligazione tributaria autonoma.
Condannarsi, anche in considerazione del mancato esercizio dell'autotutela, i resistenti al pagamento delle spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , aisensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio, contesta la regolare notifica delle cartelle e chiede al Collegio Giudicante di dichiarare il ricorso di parte avversa inammissibile, e che le spese seguano la soccombenza.Laddove il Collegio dovesse ravvisare una temerarietà della lite, di regolarsi ex art 96 c.p.c, a favore e vantaggio dell' Ente resistente.
L' AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE, si è costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 del foro di Napoli (c.f. CF_Difensore_2) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Indirizzo_3 , che dichiara preliminarmente di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Conclude affinché l'Organo Giudicante Adito così provvedere:
1) Preliminarmente dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate -
Riscossione con conseguente estromissione dal presente giudizio;
2) Rigettare il ricorso e la domanda formulata in quanto infondati in fatto ed in diritto ed inammissibili ed in ogni caso tenere indenne Agenzia delle Entrate - Riscossione da qualsiasi condanna;
3) Nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità di Agenzia delle Entrate Riscossione;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre ad accessori come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
L'Agenzia Entrate riscossione ha fornito la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento oggetto di ricorso a mezzo pec del 2012/2022, 03/05/2023 e del 17/07/2023.
La cartella non opposta stabilizza la richiesta dell'amministrazione creditrice, senza con ciò assumere la stessa valenza del credito definitivamente accertato in sede giudiziale (ex art. 2953 c.c.). Ciò significa che dalla mancata impugnazione della cartella trovano applicazione i termini prescrizionali di ciascun credito
(che per molti crediti erariali corrispondono effettivamente a dieci anni).
Quindi, se il credito azionato ha prescrizione decennale, come per i tributi relativi ad iva o ad imposte dirette, la prescrizione resta sempre quella decennale, o, al contrario, se il diritto di credito ha prescrizione più breve, come per la tassa automobilistica (triennale), resta sempre quello più breve”.
Questo il principio di diritto è stato ribadito con ordinanza n. 9024 (Nominativo_3_4) del 4 aprile 2024 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.
Si rende applicabileil il termine decennale ex art. 2946 c.c. per i crediti erariali (IRPER IVA e IRAP) per i quali, in mancanza di altra disposizione speciale, opera l'art. 2946 c.c.
Quanto ai crediti erariali, in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso – Condanna la ricorrente alla spese di lite in € 1.000,00 per ciascuna parte resistenti, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
PESCINO PASQUALE, RE
SC ANNA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3489/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' Cooperativa Sociale Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Santa Nominativo_1 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti A 4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007975552000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007975552000 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007975552000 IVA-ALTRO 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007975552000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220030504762000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230010243580000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230010243580000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230019359002000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 sociale Onlus, p. iva / c.f. P.IVA_1, con sede legale in Indirizzo_1, Aversa CE, 81031, in persona del legale rapp.te pro tempore Nominativo_2, c.f. / CF_1, elettivamente domiciliata in San Marcellino (CE) alla Indirizzo_2 presso lo studio dell'avv.to Difensore_1, propone ricorso per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 028 2025 90079755 52 000, notificata in data 18.06.2025, alla società contenente una serie di cartelle di pagamento di seguito riportate.: n. 028 20220030504762000 – IVA – anno 2018 (notificata 20.12.2022?), per Euro 2749,13; n.
028 20230010243580000 – limitatamente al ruolo IRES – anno 2017 / 2018 (notificata 03.05.2023?), per
Euro 7.658,47; n. 02820230019359002000 – IVA – anno 2019 (notificata 17.07.2023?), per Euro 4351,61.
Eccepisce i seguenti motivi:
Nullità/inesistenza delle notifiche (cartella di pagamento, atti interruttivi e /o intermedi). Violazione della procedura di notificazione secondo il codice di rito e / o disciplina speciale. Violazione degli artt. 60 del D.
P.R. n. 600/1973 e 26 del D.P.R. n. 602/73. Inesistenza delle notifiche secondo il nuovo art. 7 sexies della
L. 212 / 2000.
La ricorrente eccepisce che non sia mai venuta a conoscenza (degli atti presupposti) quindi né della cartella di pagamento né dell'avviso di accertamento e /o altre comunicazioni avente carattare interruttivo.
Eccezione infine la nullità della pretesa per intervenuta prescrizione / decadenza del credito azionato e del titolo esecutivo, eccepisce òa prescrizione precedente e successiva alla presunta notifica della cartella di pagamento.
Conclude con la richiesta:
A)- In via principale accogliersi il presente ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione, per l'effetto dichiarare l'annullamento degli atti impugnati (intimazione di pagamento e cartella di pagamento\avviso di accertamento) e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale, per tutte le motivazioni sopra esposte;
B)- In via principale e collegata al punto A), si chiede nell'ipotesi di rigetto della domanda, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative applicate dall'Agente della
Riscossione, in quanto obbligazione tributaria autonoma.
Condannarsi, anche in considerazione del mancato esercizio dell'autotutela, i resistenti al pagamento delle spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , aisensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio, contesta la regolare notifica delle cartelle e chiede al Collegio Giudicante di dichiarare il ricorso di parte avversa inammissibile, e che le spese seguano la soccombenza.Laddove il Collegio dovesse ravvisare una temerarietà della lite, di regolarsi ex art 96 c.p.c, a favore e vantaggio dell' Ente resistente.
L' AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE, si è costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 del foro di Napoli (c.f. CF_Difensore_2) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Indirizzo_3 , che dichiara preliminarmente di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Conclude affinché l'Organo Giudicante Adito così provvedere:
1) Preliminarmente dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate -
Riscossione con conseguente estromissione dal presente giudizio;
2) Rigettare il ricorso e la domanda formulata in quanto infondati in fatto ed in diritto ed inammissibili ed in ogni caso tenere indenne Agenzia delle Entrate - Riscossione da qualsiasi condanna;
3) Nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità di Agenzia delle Entrate Riscossione;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre ad accessori come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
L'Agenzia Entrate riscossione ha fornito la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento oggetto di ricorso a mezzo pec del 2012/2022, 03/05/2023 e del 17/07/2023.
La cartella non opposta stabilizza la richiesta dell'amministrazione creditrice, senza con ciò assumere la stessa valenza del credito definitivamente accertato in sede giudiziale (ex art. 2953 c.c.). Ciò significa che dalla mancata impugnazione della cartella trovano applicazione i termini prescrizionali di ciascun credito
(che per molti crediti erariali corrispondono effettivamente a dieci anni).
Quindi, se il credito azionato ha prescrizione decennale, come per i tributi relativi ad iva o ad imposte dirette, la prescrizione resta sempre quella decennale, o, al contrario, se il diritto di credito ha prescrizione più breve, come per la tassa automobilistica (triennale), resta sempre quello più breve”.
Questo il principio di diritto è stato ribadito con ordinanza n. 9024 (Nominativo_3_4) del 4 aprile 2024 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.
Si rende applicabileil il termine decennale ex art. 2946 c.c. per i crediti erariali (IRPER IVA e IRAP) per i quali, in mancanza di altra disposizione speciale, opera l'art. 2946 c.c.
Quanto ai crediti erariali, in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso – Condanna la ricorrente alla spese di lite in € 1.000,00 per ciascuna parte resistenti, oltre oneri accessori se dovuti.