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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico
Bile, all'udienza di discussione del 28.01.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.r.g. 2251/2024 vertente
TRA
( ), nata a [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa – giusto mandato in calce al ricorso dall'avv. Ernesto Maria Cirillo
( , presso il cui studio sito in Napoli alla Via B. Cariteo, 8, elett.te C.F._2 entrambe domiciliano (comunicazioni alla PEC:
e al fax n. 0815640644). Email_1
- ricorrente -
E
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 dom.to per la carica presso la sede sita in Roma alla via di Casal Boccone, 188/190
- contumace -
OGGETTO : quantificazione somme dovute a seguito di sentenza accertativa dell'an conclusioni delle parti:
Per la ricorrente “1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 1.923,27 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 1.923,27 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario”;
Motivi in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2024 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p., esponendo quanto segue:
- di avere già adito questo Ill.mo Tribunale con ricorso R.G. n. 6003/2020 chiedendo al giudice adito di: “1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c., dell'art. 23 e 24 del CCNL di categoria, il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel 5° livello – qualifica di “Operatore Specialista di Customer Care” di cui al CCNL vigente, dalle date di rispettiva assunzione e fino alla cessazione del rapporto, ovvero da quelle diverse date che stabilirà il giudicante;
per l'effetto, condannare la resistente ad inquadrare i ricorrenti nella superiore categoria e qualifica, a far data dalle rispettive assunzioni e fino alla cessazione del rapporto, ovvero da quelle diverse date che stabilirà il giudicante, nonché al pagamento delle relative differenze retributive e contributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) In via gradata, accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c., dell'art. 23 e 24 del CCNL di categoria, il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati dalle date di rispettiva assunzione e fino alla cessazione del rapporto, ovvero da quelle diverse date che stabilirà il giudicante, nel 4° livello – qualifica di “Operatore di Call Center/Customer Care” di cui al CCNL vigente e, per l'effetto, condannare la resistente ad inquadrare i lavoratori nella superiore categoria e qualifica, a far data dalle rispettive assunzioni e fino alla cessazione del rapporto ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, nonché al pagamento delle relative differenze retributive e contributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”;
- che veniva accolta solo la domanda proposta in via subordinata in quanto il giudice assegnatario del procedimento, con sentenza n. 2712/2022 aveva così stabilito: “a) dichiara il diritto delle parti ricorrenti all'inquadramento nel 4° livello del CCNL con profilo di
“operatore di call center/customer care”; b) condanna la società convenuta ad inquadrare le parti ricorrenti nel superiore livello 4° del CCNL per il periodo oggetto di causa, nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante a tale titolo e quanto percepito, maturate dal 19.09.2014, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
c) condanna in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.400,00 oltre I.V.A. e CPA, se dovute, con distrazione al difensore istante per dichiarato anticipo”;
- che la società convenuta non aveva provveduto al pagamento delle riconosciute differenze retributive e contributive e pertanto l'istante agiva per ottenere condanna al pagamento di quanto spettante con ricorso recante n.r.g. 7364/2023;
- che quel ricorso ha ad oggetto solo le differenze retributive maturate dal 19.09.2014 (data di decorrenza indicata nella sentenza di primo grado) sino all'interruzione del rapporto avvenuta in data 30.11.2019;
- che successivamente la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla ricorrente nel giudizio recante n.r.g. 2813/2022, aveva riformato la sentenza di primo grado ed aveva statuito quanto segue con la sentenza n. 3349/2023 “- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, condanna la l pagamento Controparte_1 delle differenze di retribuzione tra quanto spettante per l'inquadramento nel IV livello e quanto effettivamente percepito con decorrenza dal 1 GIUGNO 2011 in favore dei ricorrenti e dal 1 FEBBRAIO 2012 in favore del dal 1 Pt_2 Parte_3 Persona_1
OTTOBRE 2011 in favore di e dal 1 DICEMBRE 2011 in favore di CP_2
oltre, per ognuno, rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi sulle Parte_1 somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
- condanna, altresì, la alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € CP_1 2.400,00 per il giudizio di primo grado ed in € 2.750,00 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione ai procuratori anticipatari;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per l'appellante principale dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002”;
- che, pertanto, l'istante in questo giudizio agisce solo per ottenere la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal 01.12.2011 (ovvero dalla data riconosciuta nella sentenza di secondo grado) al 18.09.2014 (ovvero sino alla data riconosciuta nella sentenza di primo grado);
- che, come risulta dai conteggi allegati al ricorso - elaborati sulla base delle buste paga in atti e degli estratti del CCNL di categoria settore telecomunicazioni - le differenze retributive tra il livello 3° ed il superiore livello 4° attribuito giudizialmente al ricorrente ammontano ad € 1.923,27 per minimo, contingenza, EDR, lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima, TFR.
Tanto premesso la ricorrente concludeva nel modo sopra interamente riportato. Parte convenuta benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio e veniva, quindi, dichiarata la sua contumacia all'udienza del 16.7.2024. In tale udienza, inoltre, il giudice oltre a verificare la ritualità della notifica alla società
e rinviava la causa per la discussione e decisione all'udienza del Controparte_1
28.1.2025. In tale data, all'esito della discussione orale, la causa veniva discussa e decisa mediante lettura del dispositivo in udienza con fissazione di un termine per il deposito della motivazione.
****
Il ricorso è pienamente fondato e merita accoglimento. Nel merito, il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto all'inquadramento nella posizione parametrale superiore. L'attuale materia del contendere è quindi data unicamente dalla determinazione del quantum debeatur sulla base - ed in conseguenza - delle citate sentenze n. 2712/2022 emessa dal
Tribunale di Napoli, sezione lavoro, in persona del dr. M. Ghionni all'udienza del 12.05.2022
, che ha dichiarato il diritto (anche) della ricorrente (oltre di Parte_1 [...]
, , , Pt_4 CP_2 Parte_5 Parte_6
, “all'inquadramento nel 4° livello del CCNL con profilo di “operatore di call
[...] center/customer care” e, quindi, condannato la società convenuta ad inquadrare le parti ricorrenti (e quindi anche l'attuale ) “ nel superiore livello 4° del CCNL per Parte_1 il periodo oggetto di causa, nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante a tale titolo e quanto percepito, maturate dal 19.09.2014, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo” e n. 3349/2023 con la quale la Corte di Appello territoriale nel rigettare rigetta l'appello principale proposto dalla società aveva accolto l'appello Controparte_1 incidentale proposto dalla tanto che “in parziale riforma della gravata sentenza, che Pt_1 nel resto conferma, condanna la l pagamento delle differenze Controparte_1 di retribuzione tra quanto spettante per l'inquadramento nel IV livello e quanto effettivamente percepito con decorrenza ….. dal 1 DICEMBRE 2011 in favore di Pt_1
” oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi sulle somme via via
[...] rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo.
Per la quantificazione del dovuto, possono essere utilizzati i conteggi formulati dalla ricorrente in quanto correttamente elaborati e non specificamente contestati dalla società convenuta (anche in ragione della sua posizione contumaciale in questo giudizio) e perché sviluppati in modo corretto ed esente da errori ed elaborati su dati e documenti correttamente acquisiti e valutati. Allo scrivente non resta, quindi, altro da fare che quantificare le somme dovute sulla base delle sentenze sopra indicate (in particolare per quella emessa dalla Corte di Appello di
Napoli n.3349/2023; ribadito che l'istante in questo giudizio ha agito per ottenere la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal
01.12.2011 (ovvero dalla data riconosciuta nella sentenza di secondo grado) al 18.09.2014 (ovvero sino alla data riconosciuta nella sentenza di primo grado) va osservato che - come emerge dai conteggi allegati al ricorso elaborati sulla base delle buste paga in atti e degli estratti del CCNL di categoria settore telecomunicazioni e, quindi, del tutto condivisibili e fatti propri dal giudice - le differenze retributive tra il livello 3° ed il superiore livello 4° attribuito giudizialmente alla ricorrente ammontano ad € 1.923,27 per minimo, contingenza, EDR, lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima, TFR.
Ciò, alla luce anche, di diversi precedenti già adottati da altri Giudici di questa stessa sezione del Tribunale adito oltre che dal sottoscritto (v. tra gli altri Sent. n. 865/2023 est.
e n. 1765/2023 est. . Persona_2 Per_3
Nel caso in esame occorre evidenziare che i dati contabili sulla base dei quali è stata effettuata la quantificazione del credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati, come più volte sottolineato - dalle buste paga ovvero da documentazione di provenienza aziendale di cui, pertanto, la società convenuta ha piena conoscenza con la conseguenza che la contestazione dei relativi dati, per non essere ritenuta generica, deve essere particolarmente dettagliata. La convenuta società dunque, deve essere, pertanto, condannata al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 1.923,27 in favore della ricorrente Pt_1
somme maturate e dovute per il periodo compreso dal 1.12.2011 al 18.09.2014.
[...]
Sulle predette somme, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, quindi, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici ISTAT. La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, adeguate al non elevato valore della lite ed alla assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli all'udienza del 28.1.2025, sulla domanda proposta con ricorso del 30.1.2024 contrassegnato dal N.R.G. 2251/2024, da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) Accerta, per le ragioni indicate in parte motiva, il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma pari ad € 1.923,27 e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma € 1.923,27 in favore di oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA, con attribuzione;
d) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione. Napoli, 28.1.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico
Bile, all'udienza di discussione del 28.01.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.r.g. 2251/2024 vertente
TRA
( ), nata a [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa – giusto mandato in calce al ricorso dall'avv. Ernesto Maria Cirillo
( , presso il cui studio sito in Napoli alla Via B. Cariteo, 8, elett.te C.F._2 entrambe domiciliano (comunicazioni alla PEC:
e al fax n. 0815640644). Email_1
- ricorrente -
E
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 dom.to per la carica presso la sede sita in Roma alla via di Casal Boccone, 188/190
- contumace -
OGGETTO : quantificazione somme dovute a seguito di sentenza accertativa dell'an conclusioni delle parti:
Per la ricorrente “1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 1.923,27 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 1.923,27 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario”;
Motivi in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2024 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p., esponendo quanto segue:
- di avere già adito questo Ill.mo Tribunale con ricorso R.G. n. 6003/2020 chiedendo al giudice adito di: “1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c., dell'art. 23 e 24 del CCNL di categoria, il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel 5° livello – qualifica di “Operatore Specialista di Customer Care” di cui al CCNL vigente, dalle date di rispettiva assunzione e fino alla cessazione del rapporto, ovvero da quelle diverse date che stabilirà il giudicante;
per l'effetto, condannare la resistente ad inquadrare i ricorrenti nella superiore categoria e qualifica, a far data dalle rispettive assunzioni e fino alla cessazione del rapporto, ovvero da quelle diverse date che stabilirà il giudicante, nonché al pagamento delle relative differenze retributive e contributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) In via gradata, accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c., dell'art. 23 e 24 del CCNL di categoria, il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati dalle date di rispettiva assunzione e fino alla cessazione del rapporto, ovvero da quelle diverse date che stabilirà il giudicante, nel 4° livello – qualifica di “Operatore di Call Center/Customer Care” di cui al CCNL vigente e, per l'effetto, condannare la resistente ad inquadrare i lavoratori nella superiore categoria e qualifica, a far data dalle rispettive assunzioni e fino alla cessazione del rapporto ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, nonché al pagamento delle relative differenze retributive e contributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”;
- che veniva accolta solo la domanda proposta in via subordinata in quanto il giudice assegnatario del procedimento, con sentenza n. 2712/2022 aveva così stabilito: “a) dichiara il diritto delle parti ricorrenti all'inquadramento nel 4° livello del CCNL con profilo di
“operatore di call center/customer care”; b) condanna la società convenuta ad inquadrare le parti ricorrenti nel superiore livello 4° del CCNL per il periodo oggetto di causa, nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante a tale titolo e quanto percepito, maturate dal 19.09.2014, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
c) condanna in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.400,00 oltre I.V.A. e CPA, se dovute, con distrazione al difensore istante per dichiarato anticipo”;
- che la società convenuta non aveva provveduto al pagamento delle riconosciute differenze retributive e contributive e pertanto l'istante agiva per ottenere condanna al pagamento di quanto spettante con ricorso recante n.r.g. 7364/2023;
- che quel ricorso ha ad oggetto solo le differenze retributive maturate dal 19.09.2014 (data di decorrenza indicata nella sentenza di primo grado) sino all'interruzione del rapporto avvenuta in data 30.11.2019;
- che successivamente la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla ricorrente nel giudizio recante n.r.g. 2813/2022, aveva riformato la sentenza di primo grado ed aveva statuito quanto segue con la sentenza n. 3349/2023 “- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, condanna la l pagamento Controparte_1 delle differenze di retribuzione tra quanto spettante per l'inquadramento nel IV livello e quanto effettivamente percepito con decorrenza dal 1 GIUGNO 2011 in favore dei ricorrenti e dal 1 FEBBRAIO 2012 in favore del dal 1 Pt_2 Parte_3 Persona_1
OTTOBRE 2011 in favore di e dal 1 DICEMBRE 2011 in favore di CP_2
oltre, per ognuno, rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi sulle Parte_1 somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
- condanna, altresì, la alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € CP_1 2.400,00 per il giudizio di primo grado ed in € 2.750,00 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione ai procuratori anticipatari;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per l'appellante principale dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002”;
- che, pertanto, l'istante in questo giudizio agisce solo per ottenere la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal 01.12.2011 (ovvero dalla data riconosciuta nella sentenza di secondo grado) al 18.09.2014 (ovvero sino alla data riconosciuta nella sentenza di primo grado);
- che, come risulta dai conteggi allegati al ricorso - elaborati sulla base delle buste paga in atti e degli estratti del CCNL di categoria settore telecomunicazioni - le differenze retributive tra il livello 3° ed il superiore livello 4° attribuito giudizialmente al ricorrente ammontano ad € 1.923,27 per minimo, contingenza, EDR, lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima, TFR.
Tanto premesso la ricorrente concludeva nel modo sopra interamente riportato. Parte convenuta benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio e veniva, quindi, dichiarata la sua contumacia all'udienza del 16.7.2024. In tale udienza, inoltre, il giudice oltre a verificare la ritualità della notifica alla società
e rinviava la causa per la discussione e decisione all'udienza del Controparte_1
28.1.2025. In tale data, all'esito della discussione orale, la causa veniva discussa e decisa mediante lettura del dispositivo in udienza con fissazione di un termine per il deposito della motivazione.
****
Il ricorso è pienamente fondato e merita accoglimento. Nel merito, il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto all'inquadramento nella posizione parametrale superiore. L'attuale materia del contendere è quindi data unicamente dalla determinazione del quantum debeatur sulla base - ed in conseguenza - delle citate sentenze n. 2712/2022 emessa dal
Tribunale di Napoli, sezione lavoro, in persona del dr. M. Ghionni all'udienza del 12.05.2022
, che ha dichiarato il diritto (anche) della ricorrente (oltre di Parte_1 [...]
, , , Pt_4 CP_2 Parte_5 Parte_6
, “all'inquadramento nel 4° livello del CCNL con profilo di “operatore di call
[...] center/customer care” e, quindi, condannato la società convenuta ad inquadrare le parti ricorrenti (e quindi anche l'attuale ) “ nel superiore livello 4° del CCNL per Parte_1 il periodo oggetto di causa, nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante a tale titolo e quanto percepito, maturate dal 19.09.2014, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo” e n. 3349/2023 con la quale la Corte di Appello territoriale nel rigettare rigetta l'appello principale proposto dalla società aveva accolto l'appello Controparte_1 incidentale proposto dalla tanto che “in parziale riforma della gravata sentenza, che Pt_1 nel resto conferma, condanna la l pagamento delle differenze Controparte_1 di retribuzione tra quanto spettante per l'inquadramento nel IV livello e quanto effettivamente percepito con decorrenza ….. dal 1 DICEMBRE 2011 in favore di Pt_1
” oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi sulle somme via via
[...] rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo.
Per la quantificazione del dovuto, possono essere utilizzati i conteggi formulati dalla ricorrente in quanto correttamente elaborati e non specificamente contestati dalla società convenuta (anche in ragione della sua posizione contumaciale in questo giudizio) e perché sviluppati in modo corretto ed esente da errori ed elaborati su dati e documenti correttamente acquisiti e valutati. Allo scrivente non resta, quindi, altro da fare che quantificare le somme dovute sulla base delle sentenze sopra indicate (in particolare per quella emessa dalla Corte di Appello di
Napoli n.3349/2023; ribadito che l'istante in questo giudizio ha agito per ottenere la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal
01.12.2011 (ovvero dalla data riconosciuta nella sentenza di secondo grado) al 18.09.2014 (ovvero sino alla data riconosciuta nella sentenza di primo grado) va osservato che - come emerge dai conteggi allegati al ricorso elaborati sulla base delle buste paga in atti e degli estratti del CCNL di categoria settore telecomunicazioni e, quindi, del tutto condivisibili e fatti propri dal giudice - le differenze retributive tra il livello 3° ed il superiore livello 4° attribuito giudizialmente alla ricorrente ammontano ad € 1.923,27 per minimo, contingenza, EDR, lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima, TFR.
Ciò, alla luce anche, di diversi precedenti già adottati da altri Giudici di questa stessa sezione del Tribunale adito oltre che dal sottoscritto (v. tra gli altri Sent. n. 865/2023 est.
e n. 1765/2023 est. . Persona_2 Per_3
Nel caso in esame occorre evidenziare che i dati contabili sulla base dei quali è stata effettuata la quantificazione del credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati, come più volte sottolineato - dalle buste paga ovvero da documentazione di provenienza aziendale di cui, pertanto, la società convenuta ha piena conoscenza con la conseguenza che la contestazione dei relativi dati, per non essere ritenuta generica, deve essere particolarmente dettagliata. La convenuta società dunque, deve essere, pertanto, condannata al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 1.923,27 in favore della ricorrente Pt_1
somme maturate e dovute per il periodo compreso dal 1.12.2011 al 18.09.2014.
[...]
Sulle predette somme, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, quindi, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici ISTAT. La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, adeguate al non elevato valore della lite ed alla assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli all'udienza del 28.1.2025, sulla domanda proposta con ricorso del 30.1.2024 contrassegnato dal N.R.G. 2251/2024, da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) Accerta, per le ragioni indicate in parte motiva, il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma pari ad € 1.923,27 e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma € 1.923,27 in favore di oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA, con attribuzione;
d) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione. Napoli, 28.1.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile