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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4351 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4445/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
1457/2020 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 14/10/2020, vertente
TRA
n.q. di legale rappresentante di Parte_1 Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Simona Scatola ( , con la quale è CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Napoli, via G.G. Orsini n. 30
APPELLANTE
E
( P. IVA ), in persona del del Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 [...]
p.t. elett.te dom.to per la carica presso la Casa Comunale sita in P.zza S. Antonino ed ivi CP_4 elett.te dom.to, difeso e rappresentato dall'avv. Maurizio Pasetto ( CF ) giusta C.F._2 procura allegata al presente atto ed in virtù dei poteri conferiti dal vigente Statuto del CP_5
[...]
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 3.2.2025 e dall'appellata in data 13.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva il Controparte_1 CP_5
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata al fine di “accertare e dichiarare l'acquisto a
[...] titolo originario per avvenuta usucapione ultraventennale da parte della Soc..“ Controparte_1
, in persona del . dell'area e del capannone di cui in premessa, per tutte le ragioni di
[...] CP_6 cui in narrativa, e, precisamente: superficie di 378 mq occupata e posseduta dal 1914 circa (data a cui si hanno i primi documenti certi dell'esistenza dello stabilimento balneare Leonelli's Beach), in maniera indiscussa (v. la foto riportata a p. 5 della relazione tecnica allegata a firma dell'Ing.
e manufatto (capannone metallico), risalente al 1926 al 1939 in virtù della datazione di Per_1 una cartolina storica, in cui è visibilmente ripreso il manufatto (v. la cartolina riportata a p. 6 della citata relazione tecnica dell'ing. ”. Per_1
A sostegno della domanda l'attrice deduceva: di gestire, in forza di concessione demaniale marittima n.7/2008 e di permesso di costruire n.10/2017 rilasciati dal Comune di Sorrento, lo stabilimento balneare “ ” in , località Controparte_1 CP_5
MA Piccola;
- che lo stabilimento balneare ”, viene mantenuto in regime di concessione Controparte_1 demaniale marittima rilasciata dal Settore Demanio del Comune di Sorrento (NA) con C.D.M.
n°07/2008 al fine di “occupare una zona demaniale marittima di mq 3.599,00 fronte mare mt 82.00 in località MA di San Francesco da adibire a stabilimento balneare ad uso pubblico” con decorrenza fino al 31.12.2020; detto stabilimento, sotto il profilo urbanistico viene mantenuto per mezzo di un permesso a costruire rilasciato dal settore edilizia privata dal Comune di n. 10 CP_5 del 13 maggio 2017;
- che in posizione limitrofa ed adiacente all'area demaniale detenuta in regime di concessione demaniale, vi è una porzione di area non demaniale marittima che ricade nella particella n. 9 del foglio n. 11 del Comune , che secondo una visura storica catastale risulta essere intestato proprio CP_5 al;
Controparte_5
- che l'area di sedime della particella “de qua” risulta essere occupata per circa 560 mq (60 % circa del totale ed a sud della stessa particella) da un costone roccioso tufaceo dove sulla sommità vi è porzione dell'attuale piazza Vittoria e via MA Grande, ad una quota di circa 38/40 mt circa sul livello del mare, mentre la parte a nord di tale particella, invece, risulta essere a valle del citato costone roccioso e quindi al di sotto della citata piazza Vittoria ad una quota di pochi metri sul livello del mare (2.00 mt circa), ed ha una superficie residuale di circa 378 mq circa costituita per la maggior parte da un antico basamento cementizio, sul quale insiste un capannone metallico oggetto della presente azione di accertamenti di usucapione;
- che tale manufatto, costituito da una intelaiatura di metallo e di legno, ed avente tamponamenti laterali con lamiere metalliche con dimensioni di circa 9.00 mt x 11.00 mt circa (superficie di circa
99.00 mq) con accesso sempre dalla parte di superficie scoperta della particella 9 su citata, era utilizzato come deposito di 'beni strumentali' all'attività di balneazione gestita;
- che della citata particella di proprietà del , una porzione di circa il 40 % e quindi Controparte_5 per una superficie di 378 mq viene occupata e posseduta dal 1914 circa data a cui si hanno i primi documenti certi dell'esistenza dello stabilimento balneare Leonelli's Beach), in maniera indiscussa
(v. la foto riportata a p. 5 della relazione tecnica allegata a firma dell'Ing. ; Per_1
- che il manufatto (capannone metallico) va fatto risalire le sue origini ad un periodo imprecisato che va dal 1926 al 1939 in virtù della datazione di una cartolina storica, in cui è visibilmente ripreso il manufatto (v. la cartolina riportata a p. 6 della citata relazione tecnica);.
- che il con nota prot. n. 28735 del 16.06.2017 aveva chiesto alla società Controparte_5 concessionaria la restituzione del “manufatto in lamiera (capannone) di proprietà di questo Ente insistente sulla particella 9 del foglio 11 del ”, occupato “sine titulo” ed il Controparte_5 pagamento di indennità per occupazione senza titolo per gli ultimi 5 anni;
che nella fattispecie in esame non si era verificata alcuna occupazione senza titolo, come invece rilevato dal avendo invece essa acquistato - ex art.1140 c.c. - da tempo immemore, a titolo CP_5 originario, per usucapione ultraventennale la proprietà del manufatto e della relativa area di sedime
(pari a circa il 40% dell'area comunale ).
Alla luce di quanto esposto, rassegnava le conclusioni sopra indicate.
Si costituiva il contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_5
Spiegava altresì, domanda riconvenzionale finalizzata a: veder accertata e dichiarata la proprietà del manufatto ex art. 934 c.c., ottenere condanna della Società al rilascio del bene ed al pagamento di somme ex art. 2043 c.c. nonché ex art. 2041 c.c. a seguito dell'occupazione senza titolo patita.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1457, pubblicata il
14.10.2020, così provvedeva: rigetta la domanda principale proposta da n.q. di Parte_1 legale rappresentante di accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto Controparte_1 dichiara la proprietà in capo al del manufatto e della relativa area di sedime Controparte_5 insistenti sulla particella n.9, foglio 11 del , per le causali di cui in motivazione. Controparte_5 Il giudizio di appello.
nella qualità di legale rappresentante di ha interposto Parte_1 Controparte_1 appello affidato ai seguenti motivi.
Con un primo motivo ha dedotto la violazione ed erronea applicazione degli artt.822-829 ss. cod.civ. nonchè degli artt.1140 e 1158 ss. cod.civ . Ha rappresentato che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, il bene di cui si controverte è un bene usucapibile, in quanto non rientrante nel demanio marittimo, nel demanio comunale né nel patrimonio indisponibile. Inoltre ha prospettato, qualora dovesse ritenersi la natura indisponibile del bene, l'intervenuta “sdemanializzazione” dello stesso, nel senso che nel caso di specie sarebbe stato dimostrato (in via documentale e attraverso prova testimoniale) l'utilizzo esclusivo dell'area ove insiste il capannone da parte della appellante, Pt_2 che lo aveva edificato e sempre utilizzato per custodirvi i beni strumentali all'attività dello stabilimento balneare.
Con ulteriore motivo ha addotto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, reiterando la richiesta di consulenza tecnica già avanzata. Ha riproposto le argomentazioni addotte a sostegno della domanda di usucapione formulata in primo grado, precisando che dalle risultanze istruttorie acquisite era emersa prova idonea dell'intervenuta usucapione ai sensi degli artt.1140 e 1158 c.c.
Con altro motivo l'appellante ha censurato la statuizione relative alle spese di lite, chiedendone la riforma: secondo la sua prospettazione il tribunale, attesa la peculiarità e complessità della lite avrebbe dovuto procedere alla compensazione delle spese di lite (e non ritenere la parte attrice totalmente soccombente).
Alla luce di quanto esposto nella indicata qualità di legale rappresentante della Parte_1 soc. ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'acquisto Controparte_1
a titolo originario per avvenuta usucapione ultraventennale da parte della Soc..“ Controparte_1
, in persona del . dell'area e del capannone di cui in premessa, per tutte le ragioni di
[...] CP_6 cui in narrativa, e, precisamente: superficie di 378 mq occupata e posseduta dal 1914 circa (data a cui si hanno i primi documenti certi dell'esistenza dello stabilimento balneare Leonelli's Beach), in maniera indiscussa (v. la foto riportata a p. 5 della relazione tecnica allegata a firma dell'Ing.
.In via istruttoria disporsi con consulenza tecnica di ufficio. Con vittoria di spese. Per_1
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita la , in persona del Dirigente Controparte_7 del chiedendo il rigetto del gravame. Ha proposto appello incidentale, con Controparte_8 riferimento alle statuizioni omesse dal tribunale, finalizzate al rilascio dell'area di sedime con annesso manufatto insistente sulla p.lla n.9 fl.11 del (area della quale la sentenza aveva Controparte_5 riconosciuto la proprietà in suo favore) e al pagamento di un'indennità per occupazione sine titulo. In comparsa l'appellata ha rilevato in via preliminare che la società appellante, Controparte_7 nell'impugnare la sentenza di primo grado e quindi nel reiterare la domanda di usucapione, aveva del tutto omesso di 'prendere posizione' in relazione alla ( rilevante ) parte della pronunzia del Tribunale di Torre Annunziata con la quale è risultata accolta la domanda riconvenzionale articolata dal inerente l'acquisito ex art. 934 c.c ( punto n.2 del dispositivo della sentenza n.1457/2020).Ha CP_5 precisato in comparsa che “Era onere processuale della società impugnare espressamente - sia in via rescindente che in via rescissoria - la pronunzia di primo grado anche ( e soprattutto ) nella parte in cui era risultata accertata e dichiarata la proprietà comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 c.c.
Parte appellante ha pertanto fatto tacita acquiescenza alla statuizione attinente l'acquisto da parte del del manufatto ex art.932 c.c. essendo stato il manufatto edificato su area (demaniale) CP_5 pacificamente di proprietà comunale. Parte appellante non avrebbe alcun interesse ex art. 100 c.p.c.
a vedere esaminata la questione afferente l'eventuale acquisto a titolo di usucapione attesa la inoppugnabilità -nei suoi confronti- dell'acquisito da parte del ex art. 934 c.c. L'atto di CP_5 appello risulta pertanto inammissibile ex art. 342 c.p.c.”
Ha così concluso: respingere l'atto di appello e confermare in parte qua la sentenza appellata;
accogliere l'appello incidentale e quindi riformare in parte qua la sentenza appellata nei seguenti termini:
1.accertare e dichiarare la responsabilità civile della Società attrice in merito all'occupazione senza titolo del cespite costituito dal manufatto e dalla relativa area di sedime entrambi di proprietà comunali ed a loro volta insistenti sul fondo particella n.9 foglio n.11 del
Comune di proprietà del;
2. condannare la Società attrice CP_5 Controparte_5 all'immediato rilascio del manufatto e della relativa area di sedime insistenti sull'area comunale contraddistinta dalla particella n.9 del foglio 11 del Comune di;
3. condannare la Società CP_5 attrice al pagamento - a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. e/o indennitario ex art.2041 c.c. - per occupazione senza titolo dal 2008 al 31.03.2021 del complessivo importo di € 96.399,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge ed oltre successive somme a maturarsi fino al rilascio materiale ed effettivo del bene;
4. in subordine rispetto a quanto indicato al capo 3, condannare la attrice al pagamento di somma a titolo risarcitorio ex art.2043 c.c. e/o Pt_2 indennitario ex art.2041 c.c. per l'occupazione senza titolo dal 2008 fino al rilascio materiale ed effettivo del bene da determinarsi anche secondo 'equità' oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge 5. condannare c.p. al pagamento delle spese di lite.
Con decreto presidenziale del 22.1.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 18.2.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta. Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza del 19.2.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello proposto da Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della società , non merita
[...] Controparte_1 accoglimento.
1.Il gravame è incentrato sull'asserita intervenuta usucapione- ai sensi degli artt.1140 e 1158 c.c. - in favore dell'appellante dell'area di sedime che ricade nella particella n. 9 del foglio n. 11 del Comune di , sulla quale insiste un capannone metallico;
area della quale la società concessionaria si CP_5 afferma proprietaria per averla acquistata a titolo originario in virtù di possesso continuato ultraventennale. Va premesso che la società appellante è titolare di concessione demaniale marittima rilasciata dal Settore Demanio del Comune di Sorrento (C.D.M. n°07/2008) al fine di “occupare una zona demaniale marittima di mq 3.599,00 fronte mare mt 82.00 in località MA di San Francesco da adibire a stabilimento balneare ad uso pubblico” con decorrenza fino al 31.12.2020; lo stabilimento, sotto il profilo urbanistico viene mantenuto per mezzo di un permesso a costruire rilasciato dal settore edilizia privata dal Comune di n. 10 del 13 maggio 2017. CP_5
Osserva la Corte che l'area di cui si controverte, di proprietà del comune di , attesa la sua CP_5 ubicazione (al di sotto della citata Piazza Vittoria di Sorrento), rientra nei beni qualificabili come demaniali ex artt.822 e ss. del cod. civ, in quanto tali non usucapibili. Non può trovare accoglimento la domanda di usucapione, atteso il divieto sancito dall'art.823 c.c. che qualifica i beni demaniali come inalienabili e che inibisce a terzi l'acquisto di diritti in relazione ai beni del demanio pubblico
(se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano). Si tratta di beni che, in quanto inalienabili ai sensi dell'art.823 c.c., non sono suscettibili di usucapione in mancanza di previa sdemanializzazione.
In merito va osservato come la disciplina positiva dei beni pubblici sia contemplata, nelle sue linee fondamentali, dal codice civile e, segnatamente, dagli artt. 822-831, che li distinguono nelle tre categorie dei beni demaniali, dei beni patrimoniali indispensabili e dei beni patrimoniali disponibili.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U.16/2/2011, n. 3811),
i beni demaniali, connotati dal regime della inalienabilità e dell'inidoneità a formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, e contenuti nell'elencazione tassativa di cui all'art.822 c.c., hanno come caratteristica comune il fatto di essere beni immobili o universalità di mobili, di appartenere necessariamente ad enti territoriali, ossia lo Stato, le regioni, le province e i comuni (art.824 c.c.), e di essere tali o per loro intrinseca qualità (c.d. demanio necessario, ossia il demanio marittimo, idrico e militare, art. 822, comma 1) o per il fatto di appartenere ad enti territoriali (c.d. demanio accidentale od eventuale: strade, autostrade, aerodromi, immobili di interesse storico ed artistico, raccolte dei musei etc.)( Cass.17.10.2023
n.28792).
E inoltre, con particolare riferimento alla sdemanializzazione è stato affermato che per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali è inclusa la spiaggia (comprensiva dell'arenile), la sdemanializzazione non può mai avvenire in forma tacita ("per facta concludentia"), ossia per non essere il bene più adibito all'uso pubblico, ma può avvenire solo in forza di una legge ovvero mediante un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa avente carattere costitutivo. Facendo applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che la natura demaniale dell'arenile, ossia di quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti (Cass.,11/05/2009, n. 10817)
e che, in difetto di espresso e formale provvedimento di sdemanializzazione adottato dell'autorità amministrativa, l'arenile non perde la propria qualità di bene demaniale, con la conseguenza che il possesso del medesimo da parte del privato è improduttivo di effetti nei confronti della pubblica amministrazione (art.1145c.c) e, in particolare, è inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione (Cass.06/05/1980, n. 2995).(Cass.19/2/2019 n.4839).
Sulla scorta di tali premesse, tenuto anche conto che parte attrice non ha offerto alcun elemento di prova che l'area in questione potesse rientrare nel patrimonio disponibile del ed Controparte_5 in quanto tale, suscettibile di acquisto per usucapione, va condivisa la decisione del tribunale di Torre
Annunziata con la quale è stata respinta la domanda formulata in prime cure.
In ogni caso, fermo questo assorbente profilo, va comunque evidenziato che dalla documentazione in atti (mai contestata) si rileva che la società concessionaria aveva comunque accettato e riconosciuto la proprietà del manufatto insistente sull'area de qua in capo all'Ente ( cfr. permesso a costruire n.10 del 3.5.2017, pag.4 punto 3.a) e pag.11; verbale di verifica di ultimazione dei lavori del 29.5.2017).
Non può dubitarsi che il contenuto dei citati atti amministrativi, sottoscritti da è Parte_1 incompatibile con il prospettato acquisto per usucapione ex art.1158 c.c. (in quanto negli atti veniva precisato che la persistenza nell'occupazione del bene doveva essere obbligatoriamente regolata attraverso la stipula di un atto amministrativo o negoziale con il Comune proprietario). Sotto altro aspetto infine, deve rilevarsi l'infondatezza della domanda anche per quanto concerne il requisito temporale utile all'acquisto della proprietà per usucapione. Invero la società attrice ha espressamente affermato di essere titolare della concessione demaniale marittima a far data dal 2008 e di gestire lo stabilimento balneare “Leonelli‟s Beach” in virtù di tale concessione: pertanto il possesso dell'area e del manufatto si sarebbe potuto configurare – eventualmente – solo a partire dall'anno 2008, dovendosi quindi escludere il maturare del tempo utile ex art.1158 c.c. alla data di introduzione del giudizio di primo grado (2017).
Va disattesa anche la censura avente ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali, in quanto il tribunale ha fatto applicazione del principio della soccombenza ex art.91 c.p.c. In proposito va ribadito che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza, mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis) è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. S.U. n.14989/2005). Perfettamente conforme a diritto è, dunque, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, in quanto la condanna nelle spese è stata formulata in legittima applicazione del principio della soccombenza, e in quanto non sussiste un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese medesime (Cass n.16130/2025). Nel caso in esame non si verte in nessuna delle ipotesi di cui all'art.92, comma 2.c.p.c.,né sono ravvisabili le
“gravi ed eccezionali ragioni” previste dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale;
del che la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto vittorioso è corretta, in quanto conseguenziale agli esiti del giudizio ( nel quale, peraltro, è stata accolta anche la domanda riconvenzionale dichiarativa della proprietà in capo al del manufatto Controparte_5
e della relativa area di sedime insistenti sulla particella n.9, foglio 11 del Comune di ). CP_5
Va pertanto rigettato l'appello proposto di nella qualità di legale rappresentante Parte_1 della società . Controparte_1
2.L'appello incidentale proposto dalla è parzialmente fondato e va accolto nei limiti Controparte_7 di seguito indicati.
Il gravame incidentale è fondato relativamente alla domanda di rilascio del bene, effettivamente omessa dal tribunale, che su tale conseguenziale statuizione non si è pronunciato. Con la sentenza impugnata è stata accolta la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierna appellata ed è stata dichiarata ex art.934 c.c.“la proprietà in capo al del manufatto e della relativa Controparte_5 area di sedime insistenti sulla particella n.9, foglio 11 del Comune di ”. La condanna al CP_5 rilascio dell'immobile, atteso il riconoscimento della proprietà della p.lla n.9 foglio 11 del comune di e del manufatto sulla stessa insistente, va pertanto disposta in favore dell'appellata CP_5 proprietaria (Cass.22/08/2022 n.25084).
Va invece respinto l'appello incidentale avente ad oggetto la richiesta di condanna della parte attrice al pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'area in contestazione. Nella prospettazione dell'appellante, l'Ente avrebbe subito pregiudizio dall'indebita occupazione dell'area, protrattasi a far data dal 2007, in quanto non avrebbe potuto trarre reddito dalla locazione del cespite.
A tale riguardo l'appellante ha prodotto una relazione della società Andreani Tributi srl, incaricata del per la gestione del patrimonio comunale, ai fini della determinazione dei danni patiti, CP_5 nella quale è fatto riferimento al valore di mercato delle locazioni di altri locali di proprietà della P.A., ubicati nella medesima zona della MA , adibiti a deposito e concessi in locazione. CP_5
La domanda riconvenzionale non merita accoglimento. In primo luogo il danno occorso all'Ente per l'occupazione dell'area non può dirsi provato sulla scorta della relazione prodotta, che si limita genericamente a riportare alcuni valori locativi senza precisazioni in merito agli immobili del comune di interessati (per dimensioni, caratteristiche, precisa ubicazione dei cespiti). Sotto altro CP_5 profilo, attesa l'utilizzazione dell'area a servizio dello stabilimento balneare (il manufatto era adibito a deposito di beni per l'esercizio dell'attività turistico-balneare) si osserva che l'area in questione, in ragione della sua particolare ubicazione, non avrebbe potuto avere, in costanza della concessione demaniale in favore della altra vocazione se non quella di servizio per il citato Controparte_1 stabilimento balneare. Né è stata fornita prova di concrete offerte ricevute dall'Ente per la locazione dell'immobile in questione. La domanda formulata dal in comparsa per la condanna della CP_5 società appellante al pagamento - in via principale ex art. 2043 c.c. ed in via sussidiaria ex art. 2041
c.c. - della somma come quantificata in atti o, in ogni caso, da determinarsi in via equitativa va dunque respinta.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da , va accolta Controparte_7 la domanda di condanna dell'appellante al rilascio del manufatto e della relativa area di sedime insistenti sulla particella n.9 del foglio 11 del Comune di . CP_5
In questi termini va dunque riformata la sentenza n.1457/2020 del tribunale di Torre Annunziata.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado, la reciproca soccombenza delle parti nei rispettivi gravami ( tenuto conto che l'accoglimento del gravame incidentale è limitato alla sola statuizione conseguenziale di rilascio del bene, omessa nel giudizio di primo grado) e l'esito complessivo della lite ne giustificano l'integrale compensazione ex art.92 c.p.c. A questa pronuncia di rigetto consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello proposto (art. 13 co.
1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in qualità di legale rappresentante di nei confronti di
[...] Controparte_1 CP_7
, in persona del del Dip. p.t., avverso la sentenza n.1457/2020 del
[...] CP_3 CP_4
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 14.10.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna in qualità di legale rappresentante di Parte_1 Controparte_1 all'immediato rilascio del manufatto e della relativa area di sedime insistenti sulla particella n.9
[...] del foglio 11 del in favore di;
Controparte_5 Controparte_7
c) compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma
17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante in qualità di legale rappresentante di di un Parte_1 Controparte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 9 settembre 2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il consigliere estensore
Rosanna De Rosa