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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/11/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Potenza, in funzione di giudice unico del lavoro dr. Giuseppina
ST, all'udienza del 5 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.1096/202 vertente
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
King n. 14, cod. fisc. , elettivamente domiciliate in Potenza, al Viale C.F._1 del Basento n. 114/D, presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Lena;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 Persona_1
(C.F.[...]), con sede in Potenza (PZ), Piazza Matteotti, rappresentato e difeso, dall'avvocato Emilio Bonelli
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.5.2021 l' epigrafato ricorrente ,conveniva in giudizio il chiedendo previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, nulli Controparte_1
e/o invalidi, anche non conosciuti, accertato il diritto della ricorrente all'assunzione, condannare il a porre in essere tutti gli atti prodromici e necessari Controparte_1 all'assunzione e all'immissione in servizio della ricorrente, nonché al pagamento di un importo da valutarsi in via equitativa per il risarcimento del danno da ritardato adempimento e/o da
1 perdita di chances, da valutarsi parametrandolo allo stipendio che la medesima avrebbe percepito se l'assunzione fosse stata tempestivamente disposta, Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege.
Costituitosi il contraddittorio, il eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della CP_1 domanda pendente su questo ruolo analogo contenzioso, nel merito il rigetto.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 5 novembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con il presente giudizio la ricorrente deducendo in via preliminare la illegittimità della procedura all'esito della quale è stata dichiarata inidonea, chiede nel presente giudizio l'accertamento del diritto all'assunzione, nonché il risarcimento del danno patito.
Si dà atto che nelle more del giudizio, la ricorrente è stata assunta dal Controparte_1 pertanto, difetta l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. in relazione al presente procedimento.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 2.05.2021, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 5 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
Giuseppina ST
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Potenza, in funzione di giudice unico del lavoro dr. Giuseppina
ST, all'udienza del 5 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.1096/202 vertente
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
King n. 14, cod. fisc. , elettivamente domiciliate in Potenza, al Viale C.F._1 del Basento n. 114/D, presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Lena;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 Persona_1
(C.F.[...]), con sede in Potenza (PZ), Piazza Matteotti, rappresentato e difeso, dall'avvocato Emilio Bonelli
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.5.2021 l' epigrafato ricorrente ,conveniva in giudizio il chiedendo previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, nulli Controparte_1
e/o invalidi, anche non conosciuti, accertato il diritto della ricorrente all'assunzione, condannare il a porre in essere tutti gli atti prodromici e necessari Controparte_1 all'assunzione e all'immissione in servizio della ricorrente, nonché al pagamento di un importo da valutarsi in via equitativa per il risarcimento del danno da ritardato adempimento e/o da
1 perdita di chances, da valutarsi parametrandolo allo stipendio che la medesima avrebbe percepito se l'assunzione fosse stata tempestivamente disposta, Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege.
Costituitosi il contraddittorio, il eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della CP_1 domanda pendente su questo ruolo analogo contenzioso, nel merito il rigetto.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 5 novembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con il presente giudizio la ricorrente deducendo in via preliminare la illegittimità della procedura all'esito della quale è stata dichiarata inidonea, chiede nel presente giudizio l'accertamento del diritto all'assunzione, nonché il risarcimento del danno patito.
Si dà atto che nelle more del giudizio, la ricorrente è stata assunta dal Controparte_1 pertanto, difetta l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. in relazione al presente procedimento.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 2.05.2021, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 5 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
Giuseppina ST
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