Articolo 19 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52
Articolo 18Articolo 19 bis
Versione
2 settembre 1985
Art. 19.

Il conservatore, oltre ai registri di cui agli articoli 2678 e 2679 del codice civile , deve tenere gli archivi, i registri e gli elenchi che saranno stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal secondo comma dell'articolo 16.
Le annotazioni previste dalla legge sono eseguite in calce alle note originali di cui all' articolo 2664 del codice civile mediante indicazione della natura, della data e del numero particolare della formalita' di annotazione.
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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