CASS
Ordinanza 11 ottobre 2022
Ordinanza 11 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 11/10/2022, n. 38325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38325 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZZ CH nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38325 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 14/09/2022 OSSERVA 1.
Ritenuto che
l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di CH AZ, condannato per tentato furto aggravato, in continuazione con il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, è inammissibile perchè genericamente formulato in merito alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche;
carente del confronto con gli argomenti della sentenza impugnata e composto secondo ragioni che esulano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione. Considerato ancora che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, F'ettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva già valorizzato in chiave negativa i precedenti penali del ricorrente e dell'assenza di diversi elementi positivi;
la Corte d'Appello ha confermato tale giudizio, evidenziando specificamente ulteriori ragioni, afferenti alla gravità del fatto ed all'inutilità della collaborazione dal momento che egli è stato colto in flagranza di reato. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38325 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 14/09/2022 OSSERVA 1.
Ritenuto che
l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di CH AZ, condannato per tentato furto aggravato, in continuazione con il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, è inammissibile perchè genericamente formulato in merito alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche;
carente del confronto con gli argomenti della sentenza impugnata e composto secondo ragioni che esulano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione. Considerato ancora che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, F'ettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva già valorizzato in chiave negativa i precedenti penali del ricorrente e dell'assenza di diversi elementi positivi;
la Corte d'Appello ha confermato tale giudizio, evidenziando specificamente ulteriori ragioni, afferenti alla gravità del fatto ed all'inutilità della collaborazione dal momento che egli è stato colto in flagranza di reato. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022.