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22 marzo 1913
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 66.
Il notaro non puo' rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non puo' essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.
Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovra' farne una copia esatta, che sara' verificata sull'originale dal capo dell'archivio notarile del distretto. Di cio' si formera' processo verbale, copia del quale sara' annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prendera' nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto. (54) ((55))
Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinche' vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve farne menzione in esse del detto processo verbale.
Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalita' stabilite negli articoli 913 , 915 e 922 del Codice civile , saranno eseguite nell'ufficio del depositario nel testamento.
Il notaro dovra' fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.
--------------- AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . --------------- AGGIORNAMENTO (55)
La L. 16 giugno 1998, n. 188 , nel modificare l' art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
Il notaro non puo' rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non puo' essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.
Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovra' farne una copia esatta, che sara' verificata sull'originale dal capo dell'archivio notarile del distretto. Di cio' si formera' processo verbale, copia del quale sara' annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prendera' nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto. (54) ((55))
Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinche' vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve farne menzione in esse del detto processo verbale.
Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalita' stabilite negli articoli 913 , 915 e 922 del Codice civile , saranno eseguite nell'ufficio del depositario nel testamento.
Il notaro dovra' fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.
--------------- AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . --------------- AGGIORNAMENTO (55)
La L. 16 giugno 1998, n. 188 , nel modificare l' art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
Commentario • 1
- 1. Legge di semplificazione 1999: delegificazione e sburocratizzazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 novembre 2000 · 0.6314091
Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Torino, decreto 28/04/2021Provvedimento: […] - dispone che la ricostruzione avvenga tramite sostituzione dell'originale con la copia trasmessa dal Notaio richiedente all'Archivio Notarile di Torino, a sensi dell'ultimo comma dell'articolo 66 Legge 89/1913 e secondo le modalità di cui al citato art. 4, quarto co., D.M. 1/2/1982, e che tale copia tenga conto dell'originale anche ai fini della successiva registrazione da parte del Notaio;Leggi di più...