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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. RG 1481/2024 promossa da:
(CF: Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Anna Petrone, con elezione di domicilio presso il suo studio in Monza, via
Zucchi n. 26;
RICORRENTE
contro
(CF: ) P_ C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Cannizzaro, con elezione di domicilio presso il suo studio in
Gela, via Cattuti n. 10;
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come indicate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del
17/01/2025 e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 1- pronunciare la separazione personale dei coniugi e e Parte_1 P_ autorizzare gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- disporre l'affido condiviso delle figlie minori e con collocamento Per_1 Persona_2 presso la madre;
3- dare atto che la casa coniugale sita in Casatenovo (LC) Via Sant'Eurosia n. 33 in comproprietà al 50% tra le parti viene venduta alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
4- disporre che il signor , verserà quale contributo al mantenimento delle figlie Parte_1
e la somma mensile di €. 1.400,00 (€. 700,00 per ciascuna figlia) oltre Per_1 Per_2 rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie che dovranno essere previamente concordate come da Protocollo del Tribunale di Lecco;
5- dare atto che il signor s'impegna al pagamento diretto del 100% delle spese Parte_1 del percorso psicoterapeutico seguito dalla figlia e del 100% delle spese dell'Istituto Per_1 Preziosissimo Sangue di Gesù frequentato dalla figlia relativamente all'anno scolastico Per_2 in corso 2024/2025;
6- disporre che il signor s'impegna, dal momento in cui la casa coniugale verrà Parte_1 rogitata, a versare alla GN un contributo di € 800,00 (ottocento) mensile per l'affitto P_ di una casa in Monza e dintorni per lei e le figlie finchè le figlie vi abiteranno;
7- disporre che il signor s'impegna, dal momento in cui la casa coniugale verrà Parte_1 rogitata, a versare alla GN la somma di € 3.000,00 (tremila) quale contributo una P_ tantum per l'acquisto da parte della GN di un'autovettura alla stessa intestata;
P_
8- disporre il seguente diritto di visita delle figlie: nel mese in cui il padre è in Italia potrà vedere e tenere con sé le figlie tutti i week end dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina riaccompagnandole a scuola, oltre a non meno di tre pernotti settimanali, che verranno concordate dai genitori, andandole a prendere all'uscita da scuola e riaccompagnandole a scuola la mattina successiva;
per il mese in cui il padre è fuori dall'Italia e potranno Per_1 Per_2 godere di un ampio diritto di visita dei nonni e zii paterni e materni senza che ci sia alcuna ostruzione immotivata da parte di uno dei genitori. Per quanto riguarda le vacanze natalizie le figlie e trascorreranno alternativamente con uno dei due genitori dal giorno 24 Per_1 Per_2 dicembre al giorno 30 dicembre o dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, salvo diversi e migliori accordi, le figlie minori trascorreranno con uno dei genitori ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternanza che dovrà essere la regola per tutte le festività, i ponti e le festività minori (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre); le figlie minori trascorreranno sempre la festa della mamma e la festa del papà con il genitore festeggiato, a prescindere dalla competenza del week end qualora capitino di week end;
per quanto riguarda le vacanze estive, nel mese di agosto le minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi, periodo che dovrà essere comunicato entro il 30 aprile di ogni anno all'altro genitore;
per i mesi di giugno e luglio, salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto delle esigenze delle figlie, continuerà il solito diritto di visita;
9- dare atto che le Parti s'impegnano reciprocamente a rimettere querele e/o denunce sporte nei confronti dell'altra parte e rinunciano alla eventuale costituzione di parte civile e richiesta danni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/09/2024 ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. punto 14,
[...]
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia separazione Parte_1
giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con , in Siculiana (AG) in data 21/08/2008, dalla cui unione sono nate due P_
pagina 2 di 4 figlie, (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), entrambe ora Per_1 Per_2
minorenni.
Nel ricorso introduttivo, parte ricorrente ha chiesto, anche con sentenza parziale, che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e all'esito del passaggio in giudicato di suddetta sentenza e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970 n.898 anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha chiesto altresì che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale e che la casa coniugale, sita in Casatenovo alla via Sant'Eurosia n. 33 in comproprietà al 50% tra i coniugi, venga messa in vendita dai coniugi e nelle more della vendita sia assegnata alla GN . Per quanto riguarda i minori, la stessa parte ha P_ chiesto di disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori con collocamento paritario alternato, ponendo a carico del sig. un contributo al mantenimento per le due figlie Parte_1
minori nella misura complessiva di € 600,00 mensili ed altresì il 70% delle spese straordinarie, rimanendo a carico della GN il rimanente 30%. Per quanto riguarda le vacanze natalizie P_
parte ricorrente ha chiesto che le figlie trascorrano alternativamente con uno dei genitori dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre o dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio;
per quanto riguarda le vacanze pasquali, disporre che le figlie minori trascorrano con uno dei genitori ad anni alterni i giorni di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo mentre per la Festa della Mamma e del papà che le figlie trascorrano la giornata con il genitore festeggiato. Da ultimo, ha chiesto che nel mese di agosto le minori trascorrano con il padre 15 giorni consecutivi, mentre per giugno e luglio che si continui con l'alternanza mensile.
Si è costituita in data 20/12/2024 la sig.ra , la quale, pur contestando le deduzioni e richieste P_
avanzate in ricorso dal sig. , ha dato atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo in Parte_1
ordine alle condizioni di separazione, nei termini di cui alle precisazioni congiunte sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Siculiana (AG) il 21/08/2008 con atto
[...]
iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte II, serie A, numero 52;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Siculiana per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 31 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. RG 1481/2024 promossa da:
(CF: Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Anna Petrone, con elezione di domicilio presso il suo studio in Monza, via
Zucchi n. 26;
RICORRENTE
contro
(CF: ) P_ C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Cannizzaro, con elezione di domicilio presso il suo studio in
Gela, via Cattuti n. 10;
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come indicate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del
17/01/2025 e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 1- pronunciare la separazione personale dei coniugi e e Parte_1 P_ autorizzare gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- disporre l'affido condiviso delle figlie minori e con collocamento Per_1 Persona_2 presso la madre;
3- dare atto che la casa coniugale sita in Casatenovo (LC) Via Sant'Eurosia n. 33 in comproprietà al 50% tra le parti viene venduta alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
4- disporre che il signor , verserà quale contributo al mantenimento delle figlie Parte_1
e la somma mensile di €. 1.400,00 (€. 700,00 per ciascuna figlia) oltre Per_1 Per_2 rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie che dovranno essere previamente concordate come da Protocollo del Tribunale di Lecco;
5- dare atto che il signor s'impegna al pagamento diretto del 100% delle spese Parte_1 del percorso psicoterapeutico seguito dalla figlia e del 100% delle spese dell'Istituto Per_1 Preziosissimo Sangue di Gesù frequentato dalla figlia relativamente all'anno scolastico Per_2 in corso 2024/2025;
6- disporre che il signor s'impegna, dal momento in cui la casa coniugale verrà Parte_1 rogitata, a versare alla GN un contributo di € 800,00 (ottocento) mensile per l'affitto P_ di una casa in Monza e dintorni per lei e le figlie finchè le figlie vi abiteranno;
7- disporre che il signor s'impegna, dal momento in cui la casa coniugale verrà Parte_1 rogitata, a versare alla GN la somma di € 3.000,00 (tremila) quale contributo una P_ tantum per l'acquisto da parte della GN di un'autovettura alla stessa intestata;
P_
8- disporre il seguente diritto di visita delle figlie: nel mese in cui il padre è in Italia potrà vedere e tenere con sé le figlie tutti i week end dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina riaccompagnandole a scuola, oltre a non meno di tre pernotti settimanali, che verranno concordate dai genitori, andandole a prendere all'uscita da scuola e riaccompagnandole a scuola la mattina successiva;
per il mese in cui il padre è fuori dall'Italia e potranno Per_1 Per_2 godere di un ampio diritto di visita dei nonni e zii paterni e materni senza che ci sia alcuna ostruzione immotivata da parte di uno dei genitori. Per quanto riguarda le vacanze natalizie le figlie e trascorreranno alternativamente con uno dei due genitori dal giorno 24 Per_1 Per_2 dicembre al giorno 30 dicembre o dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, salvo diversi e migliori accordi, le figlie minori trascorreranno con uno dei genitori ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternanza che dovrà essere la regola per tutte le festività, i ponti e le festività minori (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre); le figlie minori trascorreranno sempre la festa della mamma e la festa del papà con il genitore festeggiato, a prescindere dalla competenza del week end qualora capitino di week end;
per quanto riguarda le vacanze estive, nel mese di agosto le minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi, periodo che dovrà essere comunicato entro il 30 aprile di ogni anno all'altro genitore;
per i mesi di giugno e luglio, salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto delle esigenze delle figlie, continuerà il solito diritto di visita;
9- dare atto che le Parti s'impegnano reciprocamente a rimettere querele e/o denunce sporte nei confronti dell'altra parte e rinunciano alla eventuale costituzione di parte civile e richiesta danni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/09/2024 ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. punto 14,
[...]
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia separazione Parte_1
giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con , in Siculiana (AG) in data 21/08/2008, dalla cui unione sono nate due P_
pagina 2 di 4 figlie, (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), entrambe ora Per_1 Per_2
minorenni.
Nel ricorso introduttivo, parte ricorrente ha chiesto, anche con sentenza parziale, che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e all'esito del passaggio in giudicato di suddetta sentenza e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970 n.898 anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha chiesto altresì che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale e che la casa coniugale, sita in Casatenovo alla via Sant'Eurosia n. 33 in comproprietà al 50% tra i coniugi, venga messa in vendita dai coniugi e nelle more della vendita sia assegnata alla GN . Per quanto riguarda i minori, la stessa parte ha P_ chiesto di disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori con collocamento paritario alternato, ponendo a carico del sig. un contributo al mantenimento per le due figlie Parte_1
minori nella misura complessiva di € 600,00 mensili ed altresì il 70% delle spese straordinarie, rimanendo a carico della GN il rimanente 30%. Per quanto riguarda le vacanze natalizie P_
parte ricorrente ha chiesto che le figlie trascorrano alternativamente con uno dei genitori dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre o dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio;
per quanto riguarda le vacanze pasquali, disporre che le figlie minori trascorrano con uno dei genitori ad anni alterni i giorni di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo mentre per la Festa della Mamma e del papà che le figlie trascorrano la giornata con il genitore festeggiato. Da ultimo, ha chiesto che nel mese di agosto le minori trascorrano con il padre 15 giorni consecutivi, mentre per giugno e luglio che si continui con l'alternanza mensile.
Si è costituita in data 20/12/2024 la sig.ra , la quale, pur contestando le deduzioni e richieste P_
avanzate in ricorso dal sig. , ha dato atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo in Parte_1
ordine alle condizioni di separazione, nei termini di cui alle precisazioni congiunte sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Siculiana (AG) il 21/08/2008 con atto
[...]
iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte II, serie A, numero 52;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Siculiana per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 31 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Dr. Marco Tremolada
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