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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 09/03/2022, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2022
N. 00023/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. n. -OMISSIS-, notificata, a mezzo p.e.c., il 13.10.2021, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lecce ha respinto l'istanza/dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato di sostegno al bisogno familiare presentata il 10.08.2020 dal datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente, nonché il parere negativo reso dall’I.T.L. di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 58 del 26/01/2022 di questa Sezione;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to E. De Luca, in sostituzione dell'vv.to S. Federico;
Premesso che all’esito della istruttoria disposta, con ordinanza n. 58 del 26/01/2022 di questa Sezione a carico dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce. è stata esibita documentazione non corrispondente a quella prodotta in giudizio da parte ricorrente, il Collegio ritiene necessario, ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta, disporre ulteriori incombenti istruttori, ordinando a carico della Agenzia delle Entrate di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, che precisi se il Modello Unico 2020, redditi 2019, del datore di lavoro (-OMISSIS-) del ricorrente presente nella Banca dati dell'Agenzia delle Entrate risulti completo (e composto di n. 12 pagine) o incompleto (composto di sole n. 3 pagine) e se il “reddito regime forfettario” di Euro 20.442,00 risultante da copia del modello unico 2020 a nome del datore di lavoro dell’odierno ricorrente esibita da parte ricorrente corrisponda o meno al reddito (complessivo) effettivamente dichiarato al Fisco dal predetto per l’anno 2019.
Al predetto adempimento l’Agenzia delle Entrate di Lecce dovrà provvedere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione dell’istanza cautelare deve essere conseguentemente rinviata alla successiva Camera di Consiglio indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni ulteriore pronuncia in relazione all’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente, ordina all’Agenzia delle Entrate di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere agli adempimenti istruttori indicati motivazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 13 Aprile 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e all’Agenzia delle Entrate di Lecce.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.