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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 15847/24 all'udienza del 06/02/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa dell'avv.Jacopo Baldi pec Parte_1 [...]
giusta delega in atti Email_1
RICORRENTE E
in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gustavo Iandolo pec t, giusta procura Email_2 generale alle liti, a rogito notaio Persona_1
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/04/24 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti testuali conclusioni:
“ RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'Assegno Mensile di Assistenza ex Art. 13 L. n. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29.03.2023 o dalla data che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.” Deduceva di aver presentato domanda per ottenere l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71; di non avere ricevuto alcun riscontro da parte dell' di aver CP_1 presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo conclusosi negativamente;
di aver presentato dissenso in data 10/04/24; di intendere errata la ctu poiché, in particolare, non aveva considerato tutte le patologie certificate, aveva mancato di fare riferimento ai codici patologia delle tabelle ministeriali e, in generale, aveva sottostimando le affezioni certificate per cui sussistevano i requisiti per il riconoscimento della prestazione.
Concludeva come sopra.
Si costituiva l' eccependo l'improponibilità della domanda per l'impossibilità di CP_1 verificare la tempestività del ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni;
l'inammissibilità per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito, la mancata sussistenza dei requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione.
Nominato il ctu, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di mancata tempestività del ricorso sollevata dall' , appare documentato agli atti che parte ricorrente ha nei termini depositato CP_1 il presente ricorso. Dal fascicolo risulta che la parte ricorrente ha presentato l'atto di contestazione in data 10/04/24 ed in data 22/04/24 ha iscritto, entro trenta giorni, la presente controversia.
La ricorrente assume come motivo posto a base dell'opposizione la non adeguata valutazione di un complesso morboso dell'istante ben più rilevante e fortemente ingravescente con particolare riferimento alla patologia afferente all'apparato osteoarticolare, alla sindrome ansioso-depressiva e alla cardiopatia scleroipertensiva.
Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa circa il riconoscimento della prestazione richiesta il ctu ha stabilito che la ricorrente “è da considerarsi invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% (sessantasettepercento). Si concorda, pertanto, con il CTU Dott. sulle conclusioni espresse nella relazione Persona_2 di ATP. Non si trova nelle condizioni di cui all'art. 13 L. 118/71 (assegno mensile di assistenza)”
Tale diagnosi, immune da vizi logici, deve essere condivisa, il ricorso deve essere rigettato.
Si dichiarano irripetibili le spese di lite, vista la dichiarazione reddituale in atti.
Si pongono a carico dell' le spese di ctu liquidate separatamente. CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso per insussistenza delle condizioni sanitarie ex art. 13 L. 118/71 condanna l' al pagamento delle spese di CTU, come da separato atto. CP_1
Dichiara irripetibili le spese di lite.
2 Roma, 06/02/2024 Il giudice
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
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