TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/12/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice IV Lo LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 19/12/2025 nel procedimento portante il n. 972 dell'anno 2022 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Stefania Morino parte opponente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
IL NI parte opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/11/2022 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1
31020220000579604000 del 04/10/2022 emesso nei suoi confronti per l'importo di €
3.009,17 con riferimento ai contributi dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno
2016, chiedendone l'annullamento.
A sostegno dell'opposizione deduceva di aver assolto all'obbligo contributivo, provvedendo al pagamento della contribuzione alla Gestione Separata per errore riconducibile alla inesatta compilazione del quadro RR.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l rimarcando CP_1
l'impossibilità di procedere allo spostamento dei contributi da una gestione all'altra ed evidenziando l'insussistenza dei presupposti per una restituzione, su domanda, della
1 contribuzione spontaneamente versata alla se non a seguito di rettifica della Pt_2 dichiarazione dei redditi, istanza mai presentata.
Esperito il tentativo di conciliazione e concesso termine all per verificare la CP_2
CP_ possibilità di procedere allo spostamento dei contributi versati alla all'odierna udienza i procuratori discutevano la causa.
* * * *
1. L'opposizione è parzialmente fondata.
Come accertato nel corso del giudizio (cfr. relazione del 10/10/2025), l'Istituto ha provveduto a spostare i versamenti effettuati originariamente presso la Gestione
Separata, dal 2015 al 2020, sulla posizione commerciante, residuando nondimeno un debito relativo all'anno 2016, oggetto del contendere, nella misura di € 336,94, di cui
245,35 afferente a capitale contributivo e € 91,59 ad accessori, nei cui limiti va confermata la pretesa contributiva in assenza di contestazioni (cfr. verbale udienza del
19/12/2025) sull'ammontare del debito residuo.
Ne consegue che l'avviso di addebito opposto va annullato e condanna la ricorrente a versare all'Ente la somma di € 336,94.
L'esito del giudizio e la peculiarità della vicenda giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, annulla l'avviso di addebito opposto e dichiara la ricorrente tenuta a versare all la somma di € 336,94. CP_1
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Asti, 19/12/2025
Il Giudice
IV Lo LO
2