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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/11/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1927/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO Presidente
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1927/2025 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 21.7.2025
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dom. Carlotta Berselli, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
9.7.1961, residente a [...];
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine
- intervenuto - pagina 1 di 5 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza dell'18.11.2025, sulle seguenti:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: 1) dichiarare con sentenza non definitiva alla prima udienza lo scioglimento del matrimonio contratto dal Dott. e dalla Signora a Parte_1 Controparte_1
Bologna in data 13/7/1997, trascritto nel registro dello stato civile del suddetto comune anno 1997 al n. 305 P. 1; 2) dare atto che il Dott. Pt_1
si dichiara disponibile a versare alla Signora a
[...] Controparte_1
titolo di assegno divorzile la somma massima mensile di € 700,00, oltre Istat annuale, mediante bonifico e continui a pagare l'affitto dell'appartamento sito in Forni di Sopra (UD) Via Nazionale 180, dove la stessa vive pari ad € 400,00 fino alla scadenza del contratto (31/3/2027). 3) In caso di contestazione con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese generali e accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha evocato in giudizio Parte_1
la coniuge , con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
civile a BOLOGNA (BO) il 13.7.1997 in regime della separazione dei beni (atto iscritto nel registro del predetto Comune all'anno 1997, parte I, numero 305) e dalla quale si era poi giudizialmente separato in via definitiva giusta sentenza emessa dal Tribunale di Bologna pubblicata in data 2.11.2023, per sentir pronunciare la sentenza di divorzio con le conseguenti statuizioni, anche di tipo economico. Ha inizialmente dedotto, infatti, il ricorrente: a) che dalla relazione era nata la figlia (22.8.1994); b) che, nel Persona_1
dichiarare la separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Bologna aveva pagina 2 di 5 disposto, su sua richiesta, sempre con la contumacia della moglie, l'obbligo di versare a quest'ultima la somma mensile di € 700 a titolo di contributo di mantenimento e di continuare a pagare l'affitto dell'appartamento in cui la medesima viveva, pari ad € 400, fino alla scadenza del contratto fissata al
31.3.2027; c) di essere tutt'ora disponibile a mantenere il predetto obbligo anche in sede divorzile.
, pur ritualmente notiziata della pendenza del Controparte_1
ricorso, non si è costituita in giudizio, venendo così dichiarata contumace.
Su questi presupposti, la causa è stata rimessa al collegio, in quanto matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova.
Osserva allora il Collegio, quanto alla domanda ora al vaglio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere effettivamente dichiarati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto …”, purché la stessa separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti sussistono a pieno titolo.
Dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza pubblicata in data 2.11.2023, il Tribunale di BOLOGNA dichiarava la pagina 3 di 5 separazione personale dei coniugi. Dinanzi al Presidente, il 6.6.2023 compariva anche in tal caso il solo ricorrente e la resistente veniva dichiarata contumace, sicché alla data del deposito del presente ricorso (21.7.2025), erano trascorsi ben oltre dodici mesi dall'udienza presidenziale.
È da escludere, al contempo, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita. Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio in questione.
Si prende atto, poi, della disponibilità manifestata dal sig. a Pt_1
(continuare a) corrispondere alla ex moglie un assegno mensile di €. 700,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento ed a pagarle il canone di locazione dell'immobile sito in Forni di Sopra (UD) in Via Nazionale 180, ove la stessa sig.ra vive, pari ad € 400,00, fino alla scadenza del contratto CP_1
(31.12.2027); detta disponibilità, tuttavia, resta -proprio in quanto tale- una libera iniziativa rimessa alla spontanea attuazione del ricorrente e, quindi, non suscettibile di essere trasfusa in un condanna giudiziale, specie in considerazione dell'omessa domanda dell'unica controparte eventualmente interessata alla relativa statuizione.
La stessa contumacia della resistente, peraltro, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
pagina 4 di 5 ▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Pt_1
e nel Comune di BOLOGNA (BO) in data
[...] Controparte_1
13.7.1997;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOLOGNA (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 305, parte I, del
Registro degli Atti di Matrimonio, anno 1997;
▪ sull'assegno di divorzio, in assenza di domanda della resistente. CP_2
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO Presidente
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1927/2025 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 21.7.2025
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dom. Carlotta Berselli, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
9.7.1961, residente a [...];
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine
- intervenuto - pagina 1 di 5 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza dell'18.11.2025, sulle seguenti:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: 1) dichiarare con sentenza non definitiva alla prima udienza lo scioglimento del matrimonio contratto dal Dott. e dalla Signora a Parte_1 Controparte_1
Bologna in data 13/7/1997, trascritto nel registro dello stato civile del suddetto comune anno 1997 al n. 305 P. 1; 2) dare atto che il Dott. Pt_1
si dichiara disponibile a versare alla Signora a
[...] Controparte_1
titolo di assegno divorzile la somma massima mensile di € 700,00, oltre Istat annuale, mediante bonifico e continui a pagare l'affitto dell'appartamento sito in Forni di Sopra (UD) Via Nazionale 180, dove la stessa vive pari ad € 400,00 fino alla scadenza del contratto (31/3/2027). 3) In caso di contestazione con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese generali e accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha evocato in giudizio Parte_1
la coniuge , con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
civile a BOLOGNA (BO) il 13.7.1997 in regime della separazione dei beni (atto iscritto nel registro del predetto Comune all'anno 1997, parte I, numero 305) e dalla quale si era poi giudizialmente separato in via definitiva giusta sentenza emessa dal Tribunale di Bologna pubblicata in data 2.11.2023, per sentir pronunciare la sentenza di divorzio con le conseguenti statuizioni, anche di tipo economico. Ha inizialmente dedotto, infatti, il ricorrente: a) che dalla relazione era nata la figlia (22.8.1994); b) che, nel Persona_1
dichiarare la separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Bologna aveva pagina 2 di 5 disposto, su sua richiesta, sempre con la contumacia della moglie, l'obbligo di versare a quest'ultima la somma mensile di € 700 a titolo di contributo di mantenimento e di continuare a pagare l'affitto dell'appartamento in cui la medesima viveva, pari ad € 400, fino alla scadenza del contratto fissata al
31.3.2027; c) di essere tutt'ora disponibile a mantenere il predetto obbligo anche in sede divorzile.
, pur ritualmente notiziata della pendenza del Controparte_1
ricorso, non si è costituita in giudizio, venendo così dichiarata contumace.
Su questi presupposti, la causa è stata rimessa al collegio, in quanto matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova.
Osserva allora il Collegio, quanto alla domanda ora al vaglio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere effettivamente dichiarati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto …”, purché la stessa separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti sussistono a pieno titolo.
Dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza pubblicata in data 2.11.2023, il Tribunale di BOLOGNA dichiarava la pagina 3 di 5 separazione personale dei coniugi. Dinanzi al Presidente, il 6.6.2023 compariva anche in tal caso il solo ricorrente e la resistente veniva dichiarata contumace, sicché alla data del deposito del presente ricorso (21.7.2025), erano trascorsi ben oltre dodici mesi dall'udienza presidenziale.
È da escludere, al contempo, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita. Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio in questione.
Si prende atto, poi, della disponibilità manifestata dal sig. a Pt_1
(continuare a) corrispondere alla ex moglie un assegno mensile di €. 700,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento ed a pagarle il canone di locazione dell'immobile sito in Forni di Sopra (UD) in Via Nazionale 180, ove la stessa sig.ra vive, pari ad € 400,00, fino alla scadenza del contratto CP_1
(31.12.2027); detta disponibilità, tuttavia, resta -proprio in quanto tale- una libera iniziativa rimessa alla spontanea attuazione del ricorrente e, quindi, non suscettibile di essere trasfusa in un condanna giudiziale, specie in considerazione dell'omessa domanda dell'unica controparte eventualmente interessata alla relativa statuizione.
La stessa contumacia della resistente, peraltro, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
pagina 4 di 5 ▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Pt_1
e nel Comune di BOLOGNA (BO) in data
[...] Controparte_1
13.7.1997;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOLOGNA (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 305, parte I, del
Registro degli Atti di Matrimonio, anno 1997;
▪ sull'assegno di divorzio, in assenza di domanda della resistente. CP_2
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
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