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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/08/2025, n. 7512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7512 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 25/06/2025, nella causa R.G. n. 42307/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA
***** TRA
(23/04/1990) rappresentato e difeso dall'avv. Soliani Parte_1
Giovanni, per procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Teti Maria Pia Teresa, per procura in atti;
RESISTENTE
^^^^^
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' CP_1 Controparte_1
, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità c.d. NASPI, in continua-
[...] zione con quella percepita in Francia, per il periodo giugno-agosto 2022, in misura pari a quanto percepito nel paese di provenienza e conseguentemente;
2) condanna l'Ente di previdenza al pagamento, per detti titoli, della somma complessiva di € 6.300,00 oltre interessi legali dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 25/06/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile ^^^^^
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. ha adito questo Tribunale per ottenere Pt_1 il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione NA, in continuità con quella percepita a carico dell'Istituto previdenziale francese, per un periodo ulteriore di sei mesi, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1 somma di € 6.300,00, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. Costituitosi in giudizio, l ha eccepito l'impossibilità di accogliere la domanda sulla CP_1 base dell'art. 64 del Regolamento (CE) n. 883/2004, sostenendo che, in caso di trasferimento in un altro Stato membro UE, l'indennità di disoccupazione continui ad essere erogata dallo Stato in cui è cessato il rapporto di lavoro, e non dallo Stato di nuova residenza. Dall'esame degli atti risulta che:
• in data 19.09.2022 il ricorrente ha presentato domanda di NA (n. 6148939400026) in continuità con la prestazione percepita in Francia da giugno ad agosto 2022;
• l' ha inizialmente rigettato l'istanza (16.01.2023) per asserita mancanza di CP_1 documentazione;
• il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo il 31.03.2023, producendo la documentazione richiesta;
• l con provvedimento del 01.06.2023 , ha
CP_1 CodiceFiscale_1 accolto l'istanza, riconoscendo il diritto alla NA in continuità con quella estera. In assenza di un successivo provvedimento formale di revoca, le difese dell' in
CP_1 questa sede risultano inammissibili, dovendo l'Ente dare esecuzione al proprio atto amministrativo favorevole. Va inoltre rilevato che la posizione del sig. è riconducibile alla fattispecie Pt_1 disciplinata dalla circolare n. 106 del 22.05.2015, applicabile ratione temporis, che
CP_1 prevede l'erogazione della NA a favore del lavoratore italiano rimpatriato, previo acquisito delle informazioni sulla prestazione estera percepita. Il ricorrente ha fornito piena collaborazione istruttoria e comunicato all' di aver
CP_1 reperito nuova occupazione nel maggio 2023, sicché il periodo indennizzabile va dal settembre 2022 all'aprile 2023.
Considerato che:
-la normativa francese prevede, per soggetti sotto i 53 anni, una durata massima dell'indennità di 18 mesi, pari a circa € 35 giornalieri;
-in caso di trasferimento all'estero, la prestazione può essere mantenuta per tre mesi, prorogabili a sei;
-nel caso concreto, l'iniziale rigetto dell' ha impedito al ricorrente di ottenere la CP_1 proroga francese. Si deve pertanto ritenere spettante la NA per ulteriori 180 giorni (settembre 2022 – aprile 2023) in misura pari a quanto percepito in Francia, per complessivi € 6.300,00, importo che – in difetto di diverso conteggio da parte dell – deve ritenersi non CP_1 contestato. Ne consegue l'accoglimento integrale del ricorso, con la condanna dell alla CP_1 corresponsione della somma suindicata e al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 25/06/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
***** TRA
(23/04/1990) rappresentato e difeso dall'avv. Soliani Parte_1
Giovanni, per procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Teti Maria Pia Teresa, per procura in atti;
RESISTENTE
^^^^^
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' CP_1 Controparte_1
, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità c.d. NASPI, in continua-
[...] zione con quella percepita in Francia, per il periodo giugno-agosto 2022, in misura pari a quanto percepito nel paese di provenienza e conseguentemente;
2) condanna l'Ente di previdenza al pagamento, per detti titoli, della somma complessiva di € 6.300,00 oltre interessi legali dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 25/06/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile ^^^^^
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. ha adito questo Tribunale per ottenere Pt_1 il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione NA, in continuità con quella percepita a carico dell'Istituto previdenziale francese, per un periodo ulteriore di sei mesi, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1 somma di € 6.300,00, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. Costituitosi in giudizio, l ha eccepito l'impossibilità di accogliere la domanda sulla CP_1 base dell'art. 64 del Regolamento (CE) n. 883/2004, sostenendo che, in caso di trasferimento in un altro Stato membro UE, l'indennità di disoccupazione continui ad essere erogata dallo Stato in cui è cessato il rapporto di lavoro, e non dallo Stato di nuova residenza. Dall'esame degli atti risulta che:
• in data 19.09.2022 il ricorrente ha presentato domanda di NA (n. 6148939400026) in continuità con la prestazione percepita in Francia da giugno ad agosto 2022;
• l' ha inizialmente rigettato l'istanza (16.01.2023) per asserita mancanza di CP_1 documentazione;
• il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo il 31.03.2023, producendo la documentazione richiesta;
• l con provvedimento del 01.06.2023 , ha
CP_1 CodiceFiscale_1 accolto l'istanza, riconoscendo il diritto alla NA in continuità con quella estera. In assenza di un successivo provvedimento formale di revoca, le difese dell' in
CP_1 questa sede risultano inammissibili, dovendo l'Ente dare esecuzione al proprio atto amministrativo favorevole. Va inoltre rilevato che la posizione del sig. è riconducibile alla fattispecie Pt_1 disciplinata dalla circolare n. 106 del 22.05.2015, applicabile ratione temporis, che
CP_1 prevede l'erogazione della NA a favore del lavoratore italiano rimpatriato, previo acquisito delle informazioni sulla prestazione estera percepita. Il ricorrente ha fornito piena collaborazione istruttoria e comunicato all' di aver
CP_1 reperito nuova occupazione nel maggio 2023, sicché il periodo indennizzabile va dal settembre 2022 all'aprile 2023.
Considerato che:
-la normativa francese prevede, per soggetti sotto i 53 anni, una durata massima dell'indennità di 18 mesi, pari a circa € 35 giornalieri;
-in caso di trasferimento all'estero, la prestazione può essere mantenuta per tre mesi, prorogabili a sei;
-nel caso concreto, l'iniziale rigetto dell' ha impedito al ricorrente di ottenere la CP_1 proroga francese. Si deve pertanto ritenere spettante la NA per ulteriori 180 giorni (settembre 2022 – aprile 2023) in misura pari a quanto percepito in Francia, per complessivi € 6.300,00, importo che – in difetto di diverso conteggio da parte dell – deve ritenersi non CP_1 contestato. Ne consegue l'accoglimento integrale del ricorso, con la condanna dell alla CP_1 corresponsione della somma suindicata e al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 25/06/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile