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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/10/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice
riunito in camera di consiglio in data 22 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento Unitario n. 285/2025 promosso con ricorso in proprio depositato in data 10/09/2025 da con socio unico e sede legale a Besana in AN (MB), Parte_1 via Cimabue n. 16, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di commercio di Milano Monza AN OD , REA MB-2557524, P.IVA_1 indirizzo di posta elettronica certificata in persona dell'Amministratore Email_1
Unico e legale rappresentante pro tempore, arch. (codice fiscale Controparte_1
), rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli avvocati Maurizio Zonca C.F._1
(codice fiscale ) e Antea Prosperi (codice fiscale ), i C.F._2 C.F._3 quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione inerente alla presente procedura ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata e Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi Email_3 [...]
) a Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 9. Controparte_2
E con ricorso depositato in data 16/09/2025 da nata a [...] il [...] e residente a [...]
AR ST n. 23 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Olivieri C.F._4
ON (C.F. – C.F._5 Email_4
), in forza di procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in P.IVA_2
Milano, via A. Sforza 81/a
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
- con socio unico, con ricorso depositato in Parte_1 data 10 settembre 2025 ha chiesto dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei propri confronti, rappresentando di versare in stato di insolvenza;
- la ricorrente , con ricorso depositato in data 16/06/2025, ha chiesto Parte_2 dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale in virtù di crediti da lavoro per € 11.879,76 come da decreto ingiuntivo n. 396/2025 emesso dal Tribunale di Monza – sezione lavoro e precetto notificato ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della ricorrente è situata in Besana in
AN (MB), via Cimabue n. 16 e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI. Si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società di persone e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” (cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sez. un.
6.2.2015 n. 2243); • sussiste, ai sensi dell'art. 27 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Besana in AN (MB) rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.
• La ricorrente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121, poiché esercita attività di: “produzione, trasformazione ed il commercio, in tutte le sue forme, di materie plastiche e prodotti derivati, compreso l'import - export, nonché l'assunzione delle relative rappresentanze anche con il deposito;
- la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico che si concretizzano anche nell'attività inerente le materie plastiche e prodotti derivati;
- lo studio e l'esplorazione della relazione tra design e materiali plastici espansi attraverso un processo di ideazione, sviluppo, prototipazione, ingegnerizzazione ed industrializzazione che accresca le opportunità di connessione tra i diversi settori industriali e di servizi";
• Per ciò che attiene ai parametri di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del CCII, la società ricorrente ha documentato l'inoperatività della soglia di esenzione, atteso che, dalla documentazione disponibile in atti, risulta per il 2024 un attivo per € 4.660.258,82 e un passivo patrimoniale annuo di € 4.988.607,95 e debiti scaduti per € 4.038.953,95.
• Ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, dal momento che l'esposizione debitoria complessiva della con Parte_1 socio unico, così come risultante dalla documentazione prodotta, permette di superare la soglia di € 30.000,00.
• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.
Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n.
7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ.
Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: pesante situazione debitoria;
inattività dell'impresa; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
superamento delle soglie ex lege previste.
• Nella specie ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria (€ € 4.038.953,95, solo a titolo di debiti vari, così come risultante dalla situazione contabile - bilancio 2024 allegato al ricorso -);
- dal fatto che, come rappresentato nel ricorso, la società è priva di risorse sufficienti per far fronte alle obbligazioni già scadute,
• Come può desumersi dagli elementi sopra indicati e confermati dal deposito del ricorso in proprio con socio unico versa effettivamente in Parte_1 stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1 con socio unico e sede legale a Besana in AN (MB), via Cimabue n. 16, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di commercio di Milano Monza AN OD REA MB-2557524, indirizzo di posta P.IVA_1 elettronica certificata in persona dell'Amministratore Unico e Email_1 legale rappresentante pro tempore, arch. (codice fiscale Controparte_1
); C.F._1 dichiara la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE
2015/848); nomina la Dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore il rag. , professionista con studio in Seregno, P.zza Risorgimento n. 1° pec. Persona_1
che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Email_5 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.; stabilisce il giorno 12 gennaio 2026 ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare, al Registro delle Imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
C.C.I.I.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Giovanetti