Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 501 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/06/2025, nella causa n. 501/2025 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to MORO ANTONIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , ha dedotto di aver svolto la propria attività Parte_1 lavorativa presso il , Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Controparte_2
Nucleo Elicotteri di Alghero/Fertilia, dal 10.02.1989 al 30.09.2020, data in cui è stato collocato in pensione;
che in detto periodo ha percepito mensilmente l'indennità di aeronavigazione e volo;
che l' , nel calcolo del trattamento CP_1 pensionistico erogato dal 01.10.2020, non ha tenuto conto della maggiorazione spettante a parte ricorrente ai sensi dell'art. 59 L. 1092/1973 e ss.; che, a seguito di ricalcolo, l' ha provveduto alla riliquidazione per il solo periodo dal CP_3
01.11.2012, invece che dal 10.02.1989; ha rassegnato le seguenti conclusioni:
”Dichiarare dovuta al la maggiorazione del trattamento pensionistico Parte_1 per l'intero periodo dal 13.02.89 al 30.09.20 pari ad euro 5.387,59 annui e per l'effetto provvedere al ricalcolo della pensione n° 50495008 con il riconoscimento del maggiore importo dovuto e degli interessi dal 02.02.1989 al 01.11.2012 detraendo quanto già corrisposto. Condannare l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dell'importo di euro 21.238,35 o quello veriore che risulterà dovuto con gli interessi e rivalutazione dalla data del pensionamento. Con vittoria di spese e compensi professionali.”;
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ha chiesto: “IN VIA PRELIMINARE dichiarare il difetto di giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria adita, in favore della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti competente per territorio anche ai fini di cui all'art. 59 L.69/2009 NEL MERITO, salvo gravame, in via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In via di mero subordine, nella denegata ipotesi di riliquidazione, mandare esente l' dal CP_1 pagamento dei compensi di lite, attesa l'esclusiva competenza del datore di lavoro (id est il ) per quanto ut supra esplicitato con vittoria di spese diritti ed CP_2 onorari” ;
− in prima udienza parte ricorrente ha aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione e la causa viene così decisa.
Ritenuto che:
− la causa attiene al ricalcolo del trattamento pensionistico di un dipendente pubblico e, pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito;
− ai sensi dell'articolo 13 del R.D. 1214/1934, la Corte dei Conti, infatti, “giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla 1 legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70”;
− inoltre, ai sensi dell'art. 62 dello stesso R.D., “
1. Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti.
2. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità.
3. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente”;
− sulla base di tali disposizioni deve ritenersi che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Corti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle aventi ad oggetto gli elementi integrativi ed accessori del trattamento pensionistico, nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare di detto trattamento;
in tale senso si è più volte pronunciata la giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. SU n. 4854/21, Cass. SU n. 7830/20, Cass. SU n. 15058/17, Cass. SU n. 11849/16);
2 − alle suddette considerazioni consegue, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti;
− quanto alle spese di lite, le stesse possono essere integramente compensate stante l'adesione di parte ricorrente all'eccezione sollevata dalla resistente.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Sassari, il 19/06/2025.
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
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