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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3257/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3257/2023 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Pescara, Parte_1 C.F._1
Via Tito Speri n. 18 presso lo studio dell'Avv. DI DONATO MARCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, Via Pepe n. CP_1 C.F._2
111 presso lo studio dell'Avv. CIPOLLONE LORELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 28.09.2023 ha agito in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, alle CP_1
condizioni indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Scanno (AQ) il 16.07.1999, dalla cui unione non sono nati figli.
2. Il resistente si è costituito in giudizio depositando apposita comparsa di risposta.
3. È stata, quindi, pronunciata sentenza di separazione (n. 944/2024 del 22.07.2024) alle condizioni concordate dalle parti ed è stata fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. All'udienza del 10 aprile 2025 le parti hanno chiesto di dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L.
898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Scanno (AQ) il
16.07.1999.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 22.07.2024 dal Tribunale di Pescara.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Spese compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28 settembre 2023 da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 16 luglio 1999 tra e (trascritto nei registri nei registri degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Scanno (AQ) al n. 5 parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1999); pagina 2 di 3 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scanno (AQ) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara il 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3257/2023 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Pescara, Parte_1 C.F._1
Via Tito Speri n. 18 presso lo studio dell'Avv. DI DONATO MARCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, Via Pepe n. CP_1 C.F._2
111 presso lo studio dell'Avv. CIPOLLONE LORELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 28.09.2023 ha agito in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, alle CP_1
condizioni indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Scanno (AQ) il 16.07.1999, dalla cui unione non sono nati figli.
2. Il resistente si è costituito in giudizio depositando apposita comparsa di risposta.
3. È stata, quindi, pronunciata sentenza di separazione (n. 944/2024 del 22.07.2024) alle condizioni concordate dalle parti ed è stata fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. All'udienza del 10 aprile 2025 le parti hanno chiesto di dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L.
898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Scanno (AQ) il
16.07.1999.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 22.07.2024 dal Tribunale di Pescara.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Spese compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28 settembre 2023 da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 16 luglio 1999 tra e (trascritto nei registri nei registri degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Scanno (AQ) al n. 5 parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1999); pagina 2 di 3 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scanno (AQ) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara il 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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