Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/12/2022, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02055/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2022, proposto da
Angelo Vicinanza, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vicinanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Neviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2835/2015, reso dal Tribunale di Lecce in data 12.11.2015, notificato con formula esecutiva il 16.03.2016 e non opposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. E. Zacheo, in sostituzione dell'avv. A. Vicinanza, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto n. 2835/15 il Tribunale di Lecce ha ingiunto al Comune di Neviano il pagamento, in favore del ricorrente, delle somme ivi indicate, oltre accessori di legge.
Tale decreto non è stato opposto dal Comune di Neviano, ed è dunque passato in giudicato.
Esso è stato ritualmente notificato al resistente, il quale ha tuttavia omesso di darvi esecuzione. Per tali ragioni, la parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza del giudicato.
All’udienza camerale del 20.12.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Sussistono, nella specie, tutti i presupposti legalmente richiesti per far luogo al rimedio in esame. Invero, il suddetto decreto ingiuntivo, passato in giudicato, è stato notificato al Comune di Neviano in data 16.3.2016, e tuttavia, ad onta del decorso del termine di gg. 120 legalmente richiesto per far luogo allo spontaneo pagamento (art. 14 d.l. n. 669/96, convertito in l. n. 30/97), il resistente non ha adottato alcun atto volto a dare attuazione al dictum consacrato nella suddetta pronuncia giudiziale.
Deve pertanto essere sancito l’obbligo del Comune di Neviano di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 2835/15, provvedendo all’integrale pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme ivi indicate.
Ai fini dell’ottemperanza appare congruo assegnare al resistente termine di gg. 90 decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza.
Qualora il Comune di Neviano non provveda nel termine indicato si nomina quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Lecce, affinché provveda a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione, avvalendosi anche della collaborazione di un tecnico, nell’ulteriore termine di 90 giorni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente.
Il resistente va infine condannato al pagamento dell’eventuale compenso al commissario ad acta .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto al Comune di Neviano di provvedere al pagamento, in favore della parte ricorrente, di tutte le somme liquidate in suo favore in virtù di decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 2835/15, entro gg. 90 dalla pubblicazione della presente sentenza.
In difetto di adempimento si nomina quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Lecce, affinché provveda in luogo dell’amministrazione, nei successivi 90 giorni, a dare esecuzione al giudicato.
Condanna il resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 500 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, avv. Angelo Vicinanza.
Condanna il resistente al pagamento dell’eventuale compenso in favore del commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO