Art. 72. ((La presente Legge andra' in pieno vigore col 1° gennaio 1871))
Le disposizioni per altro contenute nel primo capoverso dell'articolo 38, e negli articoli 54, 55 e 69, entreranno in vigore con la pubblicazione della Legge.
Le disposizioni per altro contenute nel primo capoverso dell'articolo 38, e negli articoli 54, 55 e 69, entreranno in vigore con la pubblicazione della Legge.