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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/11/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa AR del BO Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa RI NA Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 848 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f.n. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco CASTELLANI (c.f.n. C.F._1
) del Foro di L'Aquila. C.F._2
-Appellante-
Contro
" , C.F.: , corrente in Bologna, Via Stalingrado n° Controparte_1 P.VA_1
45, in persona del suo legale rappresentante e procuratore ad negotia, Dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Mario Antonio Rossi;
-Appellata-
CONSORZIO OBBLIGATORIO “ in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5
-Appellati contumaci-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 318/2024 pubblicata in data 16 maggio 2024
CONCLUSIONI:
Per l'appellante, come da p.c. depositate in data 23.09.2025 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, dei motivi di censura svolti nell'atto di appello e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza n. 318/2024 del
Tribunale di L'Aquila, accertati e dichiarati i fatti di cui all'atto di appello e previa ogni opportuna declaratoria, riformare la predetta sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, in violazione dell'art. 1917 c.c. oltre che dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. (obbligo di motivazione), ha omesso di pronunciare o di riconoscere in favore dell'Ing. ovvero ingiustamente ed Parte_1 immotivatamente limitato il diritto dell'appellante ad essere manlevato e tenuto indenne dalla
[...]
e, quindi, a conseguire il rimborso da parte della stessa ed in favore di esso appellante, Controparte_1 anche rispetto - alla rivalutazione ed agli interessi maturati sulla sorte capitale di € 14.797,52# oltre I.V.A., liquidate dal primo giudice in favore di e poste a carico dell'Ing. Controparte_6 Parte_1
(pagina 11, punto 6 e dispositivo – si vedano le note 1 e 3), nella misura di € 4.646,52# come da atto di precetto notificato all'Ing. ed offerto in comunicazione, - alle spese peritali (c.t.u.) e Parte_1 legali liquidate dal primo giudice in favore di e poste, pro quota, a carico dell'Ing. Controparte_6
(pagina 14 punti 8 e 9 e dispositivo – si vedano le note 2 e 3), nella misura di € Parte_1
4.592,76# come da atto di precetto notificato all'Ing. ed offerto in comunicazione, con conseguente condanna della Parte_1 Controparte_1
a manlevare e tenere indenne l'Ing. in virtù della polizza vigente inter partes e
[...] Parte_1 del disposto di cui all'art. 1917 c.c., anche rispetto al pagamento delle predette somme dovute per la rivalutazione e gli interessi maturati, per le spese tecniche e legali e relativi accessori (spese generali, C.P.A. ed I.V.A.) ammontanti a complessivi € 9.239,28# stabilendone il diritto al rimborso a carico della
[...]
CP_1 ed in favore dell'Ing.
[...] Parte_1 con ogni altra conseguente statuizione, anche in ordine al rimborso delle spese e competenze del presente grado del giudizio, oltre ai relativi accessori.
Per l'appellata:
"Piaccia a questa Ill.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare l'appello dell'Ing. siccome Pt_1 inammissibile, nonché del tutto infondato in fatto e diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando, di conseguenza, l'appellante al rimborso delle spese legali del sottoscritto, giusta parcella, che sarà prodotta in prosieguo di giudizio, ovvero equitativamente."
Fatto e diritto
Con la sentenza gravata in epigrafe riportata, il Tribunale di L'Aquila, per quanto di interesse in questa sede, previo accoglimento parziale della domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Controparte_6
“ e di (rispettivamente appaltatore e direttore dei lavori Controparte_7 Parte_1 nella ristrutturazione del fabbricato facente parte del OR OR PI AZ ) con liquidazione dell'importo a carico di quest'ultimo nei confronti dell'attore (nella misura del 50% del totale riconosciuto) in complessivi €14.797,52 oltre VA decidendo sulla domanda di manleva proposta dal nei confronti della , all'uopo evocata in giudizio, per la responsabilità civile Pt_1 Controparte_8 verso terzi, ha condannato la stessa a tenere indenne il convenuto limitatamente alla somma di Pt_1
€9.797,52 oltre VA, rientrante nel limite del massimale pattuito di €75.000 ed al netto della franchigia prevista in contratto di €5.000.
Avverso la statuizione inerente la proposta domanda di manleva ha proposto appello Parte_1 lamentando come essa sia stata limitata alla sorte capitale posta a suo carico quale responsabile diretto nei confronti del danneggiato ed all'VA , operata la decurtazione della franchigia, ma senza considerare che la sua condanna aveva riguardato anche le voci della rivalutazione ed interessi su tale somma, nonché le spese di CTU liquidate in corso di causa e quelle di lite, liquidate in favore della parte attrice e poste in solido tra i convenuti diretti e le due compagnie assicuratrici da questi ultimi chiamate in causa.
Ha dedotto di essere stato pertanto costretto a pagare all'attore per tali titoli somme pari a complessivi €
10.621,54 (che a seguito delle precisazioni offerte in sede di note di udienza si è chiesta in ripetizione per il minor importo di € 9.239,28) in ragione di tale ingiusta statuizione di primo grado e del rifiuto opposto dalla a corrisponderle spontaneamente al onde evitare Controparte_1 CP_6
l'esecuzione forzata preannunciata con l'atto di precetto notificatogli il 10.07.2024.
Nella sua comparsa di costituzione la ha contestato l'ammissibilità Controparte_8 dell'impugnazione per inosservanza del principio di chiarezza degli atti processuali e violazione dell'art.342
c.p.c. non essendo stati indicati in modo chiaro, sintetico e specifico, i capi della decisione di primo grado impugnati , le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate e non essendo comprensibili i conteggi effettuati dalla controparte, basati solo sul precetto notificatogli dal danneggiato ma senza decurtare dall'importo ivi indicato, la franchigia, gli interessi moratori e le spese del precetto.
La causa è stata trattenuta a decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del
23.09.2025, tenute con le modalità cartolari, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate.
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Escluso qualsiasi profilo di inammissibilità del proposto gravame ben evincendosi nell'atto di impugnazione e nelle successive allegazioni integrative, le parti della statuizione censurata, le doglianze esposte e le ragioni su cui si fondano, senza che possano ingenerare confusione sulle ragioni di fondo che giustificano, in diritto, la proposizione dell'appello, le indicazioni offerte sulle somme precettate dal , potendo pervenirsi alla CP_6 liquidazione degli importi eventualmente spettanti sulla base di un mero calcolo matematico, una volta individuati i criteri cui ci si deve attenere, rileva la incontestata circostanza che la decisione abbia limitato la manleva alla sorte del credito principale posto a carico dell'assicurato laddove invece l'obbligo Pt_1 sorto in forza del contratto assicurativo e delle norme di legge che lo regolamentano, ivi espressamente richiamate con particolare riferimento all'art. 1917 c.c. , prevedono da un canto che la copertura assicurativa per la responsabilità civile obbliga l'Assicurazione a tenere indenne l'assicurato di quanto (ed è da intendersi tutto quanto) questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in essa comprendendosi anche la rivalutazione del credito risarcitorio, entro il limite del massimale e decurtata la franchigia prevista e, dall'altro, che sono a carico dell'Assicurazione anche le spese di soccombenza e di CTU sostenute dall'assicurato (art.
5.1. delle condizioni di polizza, Sezione Legale), con una franchigia (punto 5.9) di €2.500.
Tali voci dunque in quanto oggetto della garanzia prestata in forza del contratto assicurativo devono essere riconosciute in favore dell'appellante.
In particolare dovrà disporsi la condanna dell'appellata alla manleva del rispetto alla rivalutazione Pt_1 ed agli interessi liquidati sul capitale per il quale è stata disposta la condanna di quest'ultimo al risarcimento in favore del (€14.797,52 oltre VA), maturati dalla data dell'inadempimento (6.8.2018) alla data di CP_6 pubblicazione della sentenza e da calcolare secondo i criteri indicati nella sentenza di primo grado, provvedendosi poi alla decurtazione della franchigia di €5.000 e rispetto alle spese di soccombenza a suo carico (che nei rapporti interni tra debitori solidali colpiti da tale condanna è pari ad un quarto di quanto integralmente liquidato in favore della parte vittoriosa ossia, relativamente alle spese di lite, € 786,00 per esborsi materiali, € 14.103,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%) e relativamente alle spese di CTU € 2.761,04 oltre I.V.A. e C.P.), importo da cui va decurtata la franchigia di € 2.500.
Le spese del presente grado di giudizio, da compensarsi integralmente tra le parti costituite e gli appellati non costituiti, non interessati alle sorti del presente giudizio, nei rapporti tra le parti costituite , liquidate come in dispositivo al minimo tabellare del relativo scaglione di riferimento, attesa la non particolare difficoltà delle questioni sottoposte ad esame e con esclusione della fase istruttoria non svoltasi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto tra le parti in epigrafe indicate, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
1)dichiara tenuta e condanna la a manlevare di quanto quest'ultimo è Controparte_8 Parte_1 stato condannato a pagare per rivalutazione ed interessi liquidati sul capitale in favore di Controparte_6
(€14.797,52 oltre VA), maturati dalla data dell'inadempimento (6.8.2018) alla data di pubblicazione della sentenza e da calcolare secondo i criteri indicati nella sentenza di primo grado, provvedendosi poi alla decurtazione della franchigia di €5.000 e della quota (pari ad un quarto) delle spese di lite poste a suo carico, liquidate per l'intero in favore della parte vittoriosa in € 786,00 per esborsi materiali, in € 14.103,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%) ed in favore del CTU in complessivi € 2.761,04 oltre I.V.A. e C.P.), importo da cui va decurtata la somma della franchigia di € 2.500.
2) condanna la a rifondere in favore di le spese del presente grado di Controparte_8 Parte_1 giudizio che liquida in complessivi € 1.984,00 per compensi, €383,50 per spese vive, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti con le parti non costituite.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI NA AR DE BO