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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1055/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2813/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 13159/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150034931271000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6746/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071/2015/0034931271/000, asseritamente notificata in data 21/04/2015 (importo € 353,55 tassa auto 2010) prodromica alla impugnata intimazione di pagamento n. 071/2023/9030326611/000, notificata in data 10/10/2023.
La contribuente eccepiva la prescrizione del diritto di credito, per omessa ovvero irregolare notifica della cartella sopra indicata e degli altri atti prodromici alla intimazione – anch'essa impugnata - notificata il
10.10.2023.
L'Agenza delle Entrate, costituitasi nei termini, contestava le doglianze della ricorrente, e produceva documentazione comprovante la regolare notifica della cartella di pagamento, in data 21.4.2015, a mani di familiare convivente, nonché dei successivi atti prodromici emessi in ragione del mancato pagamento della detta cartella.
Con sentenza n. 13159/2024, in data 23/09/2024, depositata e pubblicata in cancelleria in data 24/09/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli dichiarava la inammissibilità del ricorso, rilevando che prima della intimazione impugnata nessuno dei tre atti prodromici, tutti regolarmente notificati, è stato impugnato, essendosi pertanto consolidata la pretesa tributaria.
Nel suo atto di appello la contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante lamenta che indipendentemente dall'impugnazione della cartella di pagamento, del preavviso di fermo amministrativo e del (primo) avviso di intimazione, il contribuente ha facoltà di far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella dei successivi atti.
Ne consegue che la contribuente non aveva nessun obbligo di impugnare gli atti prodromici, ben potendo decidere di opporsi – così come accaduto nella fattispecie – alla (seconda) intimazione di pagamento ricevuta, facendo valere la prescrizione medio tempore maturata. La CGT di primo grado di Napoli, rileva l'appellante, ha poi erroneamente ritenuto correttamente notificati gli atti interruttivi prodotti dal concessionario (preavviso di fermo e intimazione di pagamento). Ne consegue che gli atti prodotti dal concessionario non hanno alcuna valenza in termini di interruzione della prescrizione, per cui alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (10/10/2023), era certamente decorso e maturato il successivo termine triennale di prescrizione.
E comunque, se anche fosse provata la correttezza del procedimento notificatorio, insiste l'appellante, dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo (intimazione di pagamento n. 07120199032807557000 notificata in data 15.11.2019) a quella della successiva intimazione impugnata (10/10/2023) era decorso e maturato nuovamente il termine triennale di prescrizione.
Alla fattispecie in questione, infatti, non può applicarsi la disposizione del Decreto Sostegni (art. 4 D.L.
41/2021), considerato che tale disposizione si rivolge ai carichi pendenti affidati dall'08/03/2020 al
31/12/2021, mentre la cartella in questione ed il relativo ruolo sono stati formati nell'anno 2015.
Si è costituita Agenzia Entrate ON, chiedendo la conferma della impugnata decisione.
L'Ufficio rileva che a causa dell'emergenza Covid-19, l'invocato termine di prescrizione è stato normativamente sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Eccepisce con riferimento ai motivi di ricorso inerenti la decadenza dell'Ufficio e l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – ON.
Si è costituita la Regione Campania: ha eccepito il proprio difetto di legittimazione e, nel merito, ha chiesto la conferma della impugnata decisione.
Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
L'Agenza delle Entrate ha prodotto documentazione comprovante la regolare notifica della cartella di pagamento n. 071/2015/0034931271/000, in data 21.4.2015, a mani di familiare convivente.
Risulta, altresì, documentato che l'Agente della ON ha notificato il preavviso di fermo n.
07180201600033812000 (in data 13.04.2017 – personalmente alla contribuente) e l'intimazione di pagamento n. 07120199032807557000 (in data 15.11.2019 – personalmente alla contribuente).
Né risulta fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria in epoca successiva alla notifica dell'ultimo atto interruttivo, considerando la disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da
COVID-19.
Infatti, secondo l'appellante la sospensione a causa dell'emergenza Covid-19 riguarda i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Tale interpretazione non è condivisibile.
Con il termine “carichi affidati”, onde individuare le ipotesi di applicazione del periodo di sospensione che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, non si è inteso designare solo i carichi per i quali sia avvenuta la consegna del ruolo in data successiva all'entrata in vigore della normativa emergenziale, ma a tutti i carichi che a quella data fossero appunto in carico dell'Ufficio, sebbene non fosse ancora intervenuto l'esaurimento delle attività necessarie al fine di assicurare il perfezionamento della procedura di esecuzione esattoriale.
E dunque, considerato che nel caso in esame l'ultimo atto interruttivo veniva notificato alla contribuente il
15.11.19, tenuto conto del periodo di sospensione che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, alla data di notifica della intimazione impugnata (10.10.23) non era decorso il termine di prescrizione.
Pertanto, ribadite le considerazioni svolte e assorbite le ulteriori eccezioni, l'appello deve essere respinto, disponendo la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parti appellate, secondo quanto indicato in successivo dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario di ER che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Respinge l'appello, confermando la impugnata decisione. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, in favore di ER, liquidate complessivamente in Euro 370,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2813/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 13159/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150034931271000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6746/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071/2015/0034931271/000, asseritamente notificata in data 21/04/2015 (importo € 353,55 tassa auto 2010) prodromica alla impugnata intimazione di pagamento n. 071/2023/9030326611/000, notificata in data 10/10/2023.
La contribuente eccepiva la prescrizione del diritto di credito, per omessa ovvero irregolare notifica della cartella sopra indicata e degli altri atti prodromici alla intimazione – anch'essa impugnata - notificata il
10.10.2023.
L'Agenza delle Entrate, costituitasi nei termini, contestava le doglianze della ricorrente, e produceva documentazione comprovante la regolare notifica della cartella di pagamento, in data 21.4.2015, a mani di familiare convivente, nonché dei successivi atti prodromici emessi in ragione del mancato pagamento della detta cartella.
Con sentenza n. 13159/2024, in data 23/09/2024, depositata e pubblicata in cancelleria in data 24/09/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli dichiarava la inammissibilità del ricorso, rilevando che prima della intimazione impugnata nessuno dei tre atti prodromici, tutti regolarmente notificati, è stato impugnato, essendosi pertanto consolidata la pretesa tributaria.
Nel suo atto di appello la contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante lamenta che indipendentemente dall'impugnazione della cartella di pagamento, del preavviso di fermo amministrativo e del (primo) avviso di intimazione, il contribuente ha facoltà di far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella dei successivi atti.
Ne consegue che la contribuente non aveva nessun obbligo di impugnare gli atti prodromici, ben potendo decidere di opporsi – così come accaduto nella fattispecie – alla (seconda) intimazione di pagamento ricevuta, facendo valere la prescrizione medio tempore maturata. La CGT di primo grado di Napoli, rileva l'appellante, ha poi erroneamente ritenuto correttamente notificati gli atti interruttivi prodotti dal concessionario (preavviso di fermo e intimazione di pagamento). Ne consegue che gli atti prodotti dal concessionario non hanno alcuna valenza in termini di interruzione della prescrizione, per cui alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (10/10/2023), era certamente decorso e maturato il successivo termine triennale di prescrizione.
E comunque, se anche fosse provata la correttezza del procedimento notificatorio, insiste l'appellante, dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo (intimazione di pagamento n. 07120199032807557000 notificata in data 15.11.2019) a quella della successiva intimazione impugnata (10/10/2023) era decorso e maturato nuovamente il termine triennale di prescrizione.
Alla fattispecie in questione, infatti, non può applicarsi la disposizione del Decreto Sostegni (art. 4 D.L.
41/2021), considerato che tale disposizione si rivolge ai carichi pendenti affidati dall'08/03/2020 al
31/12/2021, mentre la cartella in questione ed il relativo ruolo sono stati formati nell'anno 2015.
Si è costituita Agenzia Entrate ON, chiedendo la conferma della impugnata decisione.
L'Ufficio rileva che a causa dell'emergenza Covid-19, l'invocato termine di prescrizione è stato normativamente sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Eccepisce con riferimento ai motivi di ricorso inerenti la decadenza dell'Ufficio e l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – ON.
Si è costituita la Regione Campania: ha eccepito il proprio difetto di legittimazione e, nel merito, ha chiesto la conferma della impugnata decisione.
Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
L'Agenza delle Entrate ha prodotto documentazione comprovante la regolare notifica della cartella di pagamento n. 071/2015/0034931271/000, in data 21.4.2015, a mani di familiare convivente.
Risulta, altresì, documentato che l'Agente della ON ha notificato il preavviso di fermo n.
07180201600033812000 (in data 13.04.2017 – personalmente alla contribuente) e l'intimazione di pagamento n. 07120199032807557000 (in data 15.11.2019 – personalmente alla contribuente).
Né risulta fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria in epoca successiva alla notifica dell'ultimo atto interruttivo, considerando la disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da
COVID-19.
Infatti, secondo l'appellante la sospensione a causa dell'emergenza Covid-19 riguarda i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Tale interpretazione non è condivisibile.
Con il termine “carichi affidati”, onde individuare le ipotesi di applicazione del periodo di sospensione che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, non si è inteso designare solo i carichi per i quali sia avvenuta la consegna del ruolo in data successiva all'entrata in vigore della normativa emergenziale, ma a tutti i carichi che a quella data fossero appunto in carico dell'Ufficio, sebbene non fosse ancora intervenuto l'esaurimento delle attività necessarie al fine di assicurare il perfezionamento della procedura di esecuzione esattoriale.
E dunque, considerato che nel caso in esame l'ultimo atto interruttivo veniva notificato alla contribuente il
15.11.19, tenuto conto del periodo di sospensione che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, alla data di notifica della intimazione impugnata (10.10.23) non era decorso il termine di prescrizione.
Pertanto, ribadite le considerazioni svolte e assorbite le ulteriori eccezioni, l'appello deve essere respinto, disponendo la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parti appellate, secondo quanto indicato in successivo dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario di ER che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Respinge l'appello, confermando la impugnata decisione. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, in favore di ER, liquidate complessivamente in Euro 370,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.