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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/11/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4909/2016 del Ruolo Generale, promossa
D A titolare della Ditta individuale “L'Impiantistica di NI Parte_1
Marchionna”, con l'Avv. A. Attolini,
- opponente
CONTRO
in persona dell'Amm.re e Legale rapp.te p.t., con l'Avv. A. Controparte_1
LI,
- opposta
CONCLUSIONI delle Parti : come da memorie conclusionali.
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti.
Rilevato che Parte opponente ha concluso come segue : “si insiste per l'accoglimento della opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo e con condanna della opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.” [in corsivo le testuali conclusioni di Parte opponente].
Visto che Parte opposta ha concluso chiedendo : “piena conferma del decreto ingiuntivo emesso e nel rigetto di tutte le eccezioni ex adverso formulate“. [in corsivo le testuali conclusioni di Parte opposta].
Osserva.
FATTO E DIRITTO
- Con atto di citazione ritualmente notificato, nell'epigrafata qualità, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1083/2016, emesso il 14.9.2016 da questo
Tribunale, con cui gli veniva intimato il pagamento dell'importo di Euro 23.658,31, oltre interessi nonché le spese legali della fase monitoria, liquidate in Euro 145,00 per esborsi ed Euro 540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Precisava Parte opponente di non essere onerata in alcun modo con riferimento alla prova delle proprie ragioni e si dichiarava ripetutamente adempiente dei pagamenti nei confronti della Parte opposta.
Aggiungeva, infine, l' Opponente di voler procedere immediato disconoscimento delle firme apparentemente a lui riconducibili, pur senza poi coltivare in corso di giudizio tale disconoscimento.
- Si costituiva Parte opposta, impugnando e contestando integralmente gli assunti attorei, chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta inammissibile, non sufficientemente provata e infondata in fatto ed in diritto.
- In corso di causa veniva svolta attività istruttoria con ascolto di testimoni, che confortavano gli assunti di Parte opposta;
al contrario, di quanto avveniva per l'attività probatoria di Parte opponente.
- Questo Giudice invitava (vanamente) le Parti ad addivenire ad una soluzione anticipata in via bonaria del presente giudizio, ricevendone netto diniego.
- Così, all'udienza del 9.7.2025 la causa veniva nuovamente spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Sostanzialmente in corso di causa è emersa – sia con prova documentale che testimoniale – la posizione debitoria della Parte opponente verso la Parte opposta : la Parte creditrice opposta ha adempiuto pienamente all'onere di provare le proprie ragioni al contrario di quanto ha fatto la Parte debitrice opponente. Dirimenti, ai fini della decisione sono state le risultanze dell' attività istruttoria esperita in corso di causa e quelle documentali, che hanno confermato le asserzioni della Parte opposta e la conseguente infondatezza delle richieste della Parte opponente.
La integrale fondatezza della opposizione è stata supportata da concrete prove anche alla luce del dettato dell'art. 2697 c.c., a mente del quale chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La regola sancita dall'art. 2697 c.c. è espressione del c.d. principio di prossimità o vicinanza, che porta a distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi
(identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, debbono essere provati dalla controparte).
Indubbiamente l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca lo stesso fatto a sostegno della sua tesi e chi vuole fare valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.
L'adempimento dell'onere di prova è condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del giudice sulla propria affermazione e costituisce la premessa necessaria a qualsiasi domanda giudiziale.
II) Se l'onere della prova serve a fornire al giudice gli elementi necessari per poter decidere in merito alla controversia, va sottolineato che l'odierna Opponente, quale soggetto tenuto a dimostrare i fatti di causa, al fine di mettere il giudice in condizioni di prendere una decisione e di emanare una sentenza, non ha assolutamente provato i fatti a sostegno della propria opposizione.
Nel caso che ci occupa non vi è stata violazione dell'art. 2697 c.c. (cfr., C. Cass n. 15107/2013; n.
13395/2018; C. Cass. n. 5137 / 2006; C. Cass. SS.UU. n. 6489/ 2012; C. Cass. n 13011/2017), da interpretarsi in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c., che disciplina il c.d. principio dispositivo in senso processuale e afferma che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Questo Giudice, non dovendo formare il proprio convincimento sulla base dei propri pregiudizi o del suo istinto, né potendo da solo ricercare le prove, ha posto a fondamento della presente decisione le prove fornite dalle Parti : prove decisamente inesistenti quelle di Parte opponente, onerata di fornirle, e integralmente fondate le pretese e gli assunti di Parte opposta.
Questo Giudice ha posto a base della presente decisione la regola di giudizio secondo cui l'onere della prova si articola in maniera tale che, qualora le prove presentate da una Parte siano idonee a ingenerare nel giudice un solido convincimento, egli non potrà che accogliere integralmente la relativa domanda.
III) Nel caso che ci occupa da un lato Parte opponente non ha dimostrato di aver saldato alla
Azienda opposta le fatture sulla scorta delle quali è stato emesso l'impugnato decreto ingiuntivo.
Così che, in conclusione, le prove fornite dalla Parte opponente non hanno sortito nemmeno parzialmente l'effetto sperato, perché non idonee a far acquisire al Giudice quel sufficiente grado di certezza necessario per l'accoglimento dell' opposizione.
La domanda di Parte opponente va integralmente rigettata e, per l'effetto, va dichiarata l'integrale conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, con conseguente determinazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 titolare della Ditta individuale “L'Impiantistica di NI Marchionna”, con l'Avv. A. Attolini, contro in persona dell'Amm.re e Legale rapp.te p.t., con l'Avv. A. Controparte_1
LI, così provvede:
1) Rigetta integralmente l'opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma ingiuntivo n. 1083/2016, emesso il 14.9.2016 da questo Tribunale, con cui veniva intimato all'Opponente il pagamento dell'importo di euro 23.658,31, oltre interessi nonché le spese legali della fase monitoria, liquidate in euro 145,00 per esborsi ed euro 540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
2) Accerta e dichiara, per l'effetto, che Parte opponente è obbligata a versare all'Opposta l'importo di euro 23.658,31, oltre interessi nonché le spese legali della fase monitoria, liquidate in euro
145,00 per esborsi ed euro 540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
3) Accerta e dichiara Parte opponente è obbligata al pagamento in favore di Parte opposta delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in quantificate in euro 7.000 per onorari e in euro 500 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge.
Brindisi, 19 novembre 2025
Il GOP
Avv. Rosanna Cafaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4909/2016 del Ruolo Generale, promossa
D A titolare della Ditta individuale “L'Impiantistica di NI Parte_1
Marchionna”, con l'Avv. A. Attolini,
- opponente
CONTRO
in persona dell'Amm.re e Legale rapp.te p.t., con l'Avv. A. Controparte_1
LI,
- opposta
CONCLUSIONI delle Parti : come da memorie conclusionali.
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti.
Rilevato che Parte opponente ha concluso come segue : “si insiste per l'accoglimento della opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo e con condanna della opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.” [in corsivo le testuali conclusioni di Parte opponente].
Visto che Parte opposta ha concluso chiedendo : “piena conferma del decreto ingiuntivo emesso e nel rigetto di tutte le eccezioni ex adverso formulate“. [in corsivo le testuali conclusioni di Parte opposta].
Osserva.
FATTO E DIRITTO
- Con atto di citazione ritualmente notificato, nell'epigrafata qualità, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1083/2016, emesso il 14.9.2016 da questo
Tribunale, con cui gli veniva intimato il pagamento dell'importo di Euro 23.658,31, oltre interessi nonché le spese legali della fase monitoria, liquidate in Euro 145,00 per esborsi ed Euro 540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Precisava Parte opponente di non essere onerata in alcun modo con riferimento alla prova delle proprie ragioni e si dichiarava ripetutamente adempiente dei pagamenti nei confronti della Parte opposta.
Aggiungeva, infine, l' Opponente di voler procedere immediato disconoscimento delle firme apparentemente a lui riconducibili, pur senza poi coltivare in corso di giudizio tale disconoscimento.
- Si costituiva Parte opposta, impugnando e contestando integralmente gli assunti attorei, chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta inammissibile, non sufficientemente provata e infondata in fatto ed in diritto.
- In corso di causa veniva svolta attività istruttoria con ascolto di testimoni, che confortavano gli assunti di Parte opposta;
al contrario, di quanto avveniva per l'attività probatoria di Parte opponente.
- Questo Giudice invitava (vanamente) le Parti ad addivenire ad una soluzione anticipata in via bonaria del presente giudizio, ricevendone netto diniego.
- Così, all'udienza del 9.7.2025 la causa veniva nuovamente spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Sostanzialmente in corso di causa è emersa – sia con prova documentale che testimoniale – la posizione debitoria della Parte opponente verso la Parte opposta : la Parte creditrice opposta ha adempiuto pienamente all'onere di provare le proprie ragioni al contrario di quanto ha fatto la Parte debitrice opponente. Dirimenti, ai fini della decisione sono state le risultanze dell' attività istruttoria esperita in corso di causa e quelle documentali, che hanno confermato le asserzioni della Parte opposta e la conseguente infondatezza delle richieste della Parte opponente.
La integrale fondatezza della opposizione è stata supportata da concrete prove anche alla luce del dettato dell'art. 2697 c.c., a mente del quale chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La regola sancita dall'art. 2697 c.c. è espressione del c.d. principio di prossimità o vicinanza, che porta a distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi
(identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, debbono essere provati dalla controparte).
Indubbiamente l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca lo stesso fatto a sostegno della sua tesi e chi vuole fare valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.
L'adempimento dell'onere di prova è condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del giudice sulla propria affermazione e costituisce la premessa necessaria a qualsiasi domanda giudiziale.
II) Se l'onere della prova serve a fornire al giudice gli elementi necessari per poter decidere in merito alla controversia, va sottolineato che l'odierna Opponente, quale soggetto tenuto a dimostrare i fatti di causa, al fine di mettere il giudice in condizioni di prendere una decisione e di emanare una sentenza, non ha assolutamente provato i fatti a sostegno della propria opposizione.
Nel caso che ci occupa non vi è stata violazione dell'art. 2697 c.c. (cfr., C. Cass n. 15107/2013; n.
13395/2018; C. Cass. n. 5137 / 2006; C. Cass. SS.UU. n. 6489/ 2012; C. Cass. n 13011/2017), da interpretarsi in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c., che disciplina il c.d. principio dispositivo in senso processuale e afferma che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Questo Giudice, non dovendo formare il proprio convincimento sulla base dei propri pregiudizi o del suo istinto, né potendo da solo ricercare le prove, ha posto a fondamento della presente decisione le prove fornite dalle Parti : prove decisamente inesistenti quelle di Parte opponente, onerata di fornirle, e integralmente fondate le pretese e gli assunti di Parte opposta.
Questo Giudice ha posto a base della presente decisione la regola di giudizio secondo cui l'onere della prova si articola in maniera tale che, qualora le prove presentate da una Parte siano idonee a ingenerare nel giudice un solido convincimento, egli non potrà che accogliere integralmente la relativa domanda.
III) Nel caso che ci occupa da un lato Parte opponente non ha dimostrato di aver saldato alla
Azienda opposta le fatture sulla scorta delle quali è stato emesso l'impugnato decreto ingiuntivo.
Così che, in conclusione, le prove fornite dalla Parte opponente non hanno sortito nemmeno parzialmente l'effetto sperato, perché non idonee a far acquisire al Giudice quel sufficiente grado di certezza necessario per l'accoglimento dell' opposizione.
La domanda di Parte opponente va integralmente rigettata e, per l'effetto, va dichiarata l'integrale conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, con conseguente determinazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 titolare della Ditta individuale “L'Impiantistica di NI Marchionna”, con l'Avv. A. Attolini, contro in persona dell'Amm.re e Legale rapp.te p.t., con l'Avv. A. Controparte_1
LI, così provvede:
1) Rigetta integralmente l'opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma ingiuntivo n. 1083/2016, emesso il 14.9.2016 da questo Tribunale, con cui veniva intimato all'Opponente il pagamento dell'importo di euro 23.658,31, oltre interessi nonché le spese legali della fase monitoria, liquidate in euro 145,00 per esborsi ed euro 540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
2) Accerta e dichiara, per l'effetto, che Parte opponente è obbligata a versare all'Opposta l'importo di euro 23.658,31, oltre interessi nonché le spese legali della fase monitoria, liquidate in euro
145,00 per esborsi ed euro 540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
3) Accerta e dichiara Parte opponente è obbligata al pagamento in favore di Parte opposta delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in quantificate in euro 7.000 per onorari e in euro 500 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge.
Brindisi, 19 novembre 2025
Il GOP
Avv. Rosanna Cafaro