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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/09/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
RG 824 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott. Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PERSANTI CESARE Controparte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. PIEROTTI ALESSANDRO Controparte_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente: pronunciare, ai sensi della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1 Controparte_3 competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Conclusioni per parte resistente: Voglia l'eccellentissimo Tribunale di Ferrara, in accoglimento della domanda sub capo A di parte ricorrente, alla quale si associa, pronunciare ai sensi della legge 1 dicembre 1970 n.898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Comacchio in Controparte_1 Controparte_3 data 02.06.1990 , trascritto dei registri del comune di Comacchio al n.20, parte 2, serie A, anno 1990, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comacchio di procedere alla annotazione della sentenza;
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 maggio 2025, la sig.ra proponeva Controparte_1 domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig.
[...]
in data 2 giugno 1990, celebrato con rito concordatario e trascritto nei registri CP_3 dello stato civile del Comune di Comacchio.
La ricorrente esponeva che, in data 18 dicembre 2006, i coniugi avevano ottenuto l'omologazione della separazione consensuale, nella quale veniva concordata l'assegnazione della casa coniugale ad entrambi, in quanto i figli, all'epoca minorenni, vi pagina 1 di 3 risiedevano stabilmente. Veniva altresì regolamentato l'affidamento congiunto, il diritto di frequentazione, la ripartizione delle spese e la proprietà dei beni mobili.
Nel ricorso, la sig.ra chiedeva che, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale ad entrambi i coniugi, affinché i figli, ormai maggiorenni, potessero continuare a risiedervi.
Il resistente, sig. , si costituiva in giudizio con comparsa depositata in Controparte_3 data 7 luglio 2025. Pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il resistente si opponeva alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, evidenziando che: la ricorrente aveva trasferito la propria residenza nel Comune di Gazzola (PC); i figli erano divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
la Per_ figlia aveva trasferito altrove la propria residenza. Il resistente richiamava la giurisprudenza di legittimità in materia di assegnazione della casa familiare, sottolineando che tale provvedimento presuppone la convivenza stabile con figli minorenni o non autosufficienti, condizione che nel caso di specie risultava insussistente.
Il procedimento veniva fissato per l'udienza del 16 settembre 2025 per la comparizione delle parti;
udienza per la quale comparivano le parti e la ricorrente rinunziava espressamente alla domanda inerente la casa in comproprieta'. Sulle conclusioni come sopra riportate la causa veniva poi trattenuta in decisione.
*** Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui alla L.87/74 dimostrano l'impossibilita' di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Attesa la assenza di contrasto fra le richieste delle parti e la natura del procedimento le spese meritano di essere compensate.
PQM
Il Tribunale, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Comacchio il 2.6.90 (atto Controparte_1 Controparte_3 trascritto al n. 20 p. II, s. A). Compensa le spese di causa fra le parti. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 16.9.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott. Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PERSANTI CESARE Controparte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. PIEROTTI ALESSANDRO Controparte_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente: pronunciare, ai sensi della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1 Controparte_3 competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Conclusioni per parte resistente: Voglia l'eccellentissimo Tribunale di Ferrara, in accoglimento della domanda sub capo A di parte ricorrente, alla quale si associa, pronunciare ai sensi della legge 1 dicembre 1970 n.898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Comacchio in Controparte_1 Controparte_3 data 02.06.1990 , trascritto dei registri del comune di Comacchio al n.20, parte 2, serie A, anno 1990, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comacchio di procedere alla annotazione della sentenza;
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 maggio 2025, la sig.ra proponeva Controparte_1 domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig.
[...]
in data 2 giugno 1990, celebrato con rito concordatario e trascritto nei registri CP_3 dello stato civile del Comune di Comacchio.
La ricorrente esponeva che, in data 18 dicembre 2006, i coniugi avevano ottenuto l'omologazione della separazione consensuale, nella quale veniva concordata l'assegnazione della casa coniugale ad entrambi, in quanto i figli, all'epoca minorenni, vi pagina 1 di 3 risiedevano stabilmente. Veniva altresì regolamentato l'affidamento congiunto, il diritto di frequentazione, la ripartizione delle spese e la proprietà dei beni mobili.
Nel ricorso, la sig.ra chiedeva che, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale ad entrambi i coniugi, affinché i figli, ormai maggiorenni, potessero continuare a risiedervi.
Il resistente, sig. , si costituiva in giudizio con comparsa depositata in Controparte_3 data 7 luglio 2025. Pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il resistente si opponeva alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, evidenziando che: la ricorrente aveva trasferito la propria residenza nel Comune di Gazzola (PC); i figli erano divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
la Per_ figlia aveva trasferito altrove la propria residenza. Il resistente richiamava la giurisprudenza di legittimità in materia di assegnazione della casa familiare, sottolineando che tale provvedimento presuppone la convivenza stabile con figli minorenni o non autosufficienti, condizione che nel caso di specie risultava insussistente.
Il procedimento veniva fissato per l'udienza del 16 settembre 2025 per la comparizione delle parti;
udienza per la quale comparivano le parti e la ricorrente rinunziava espressamente alla domanda inerente la casa in comproprieta'. Sulle conclusioni come sopra riportate la causa veniva poi trattenuta in decisione.
*** Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui alla L.87/74 dimostrano l'impossibilita' di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Attesa la assenza di contrasto fra le richieste delle parti e la natura del procedimento le spese meritano di essere compensate.
PQM
Il Tribunale, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Comacchio il 2.6.90 (atto Controparte_1 Controparte_3 trascritto al n. 20 p. II, s. A). Compensa le spese di causa fra le parti. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 16.9.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
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