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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 27/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 172/2025 V.G., vertente
TRA
n. ad Atessa il 25.9.1978, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonella Marchetti
E
n. a Lanciano il 20.9.1977, CF CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Antonella Marchetti
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il
1.4.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 26.6.2025, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso depositato il 1.4.2025, rinunciando ad ogni ulteriore, reciproca pretesa;
tali condizioni possono essere integralmente recepite pagina 1 di 6 nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 172/2025 V.G., così decide:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti in
Tornareccio il 3.9.2005 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno 2005 n.
5 - Parte
II Serie A Ufficio 1);
I figli e sono affidati in via condivisa a entrambi Per_1 Persona_2
i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto della loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
la casa coniugale - inclusi gli arredi e le suppellettili ivi contenuti- sita in Quadri alla Via Colle n 16 (identificata in Catasto al Fg. 7, p.lla 893, sub
10 (ex sub 9 e 3), cat A/2, Classe U, vani 7, rendita catastale 488,05, piano terra;
tettoia e cantina Fg 7, P.lla 4411 (ex 893 sub 9), Cat A2, classe U, 1 vano, rendita catastale 69,72 Via Colle n 16, piano T;
magazzino e locali deposito cat C/2, Fg 7, P.lla 893, sub 6; legnaia al FG 7, P.lla 893 sub 7 cat
C/2, classe 1, cons. 13 mq, rendita catastale 23,50, Via Colle 16 piano T;
rimessa agricola al Fg 7, P.lla 893 sub 7 Cat. C/2 classe1, consistenza 21 mq, rendita catastale 37,96 Via Colle 16 Piano T, vengono tutti assegnati in via esclusiva alla IG.ra , anche in caso di trasferimento e/o Parte_1 domicilio trasferito presso altro Comune per esigenze lavorative o di studio.
Si precisa che una porzione della di proprietà dei Parte_2 coniugi è concessa in uso e a titolo gratuito alla madre del IGnor CP_1 sino alla vendita dei beni, allorquando la dovrà essere Parte_2 liberato a cura e spese della famiglia del IGnor CP_1
pagina 2 di 6 i figli e sono collocati anagraficamente in quella che è Per_1 Per_2 stata la residenza familiare in Quadri alla Via Colle n 16, nella quale essi resteranno insieme alla madre, OR , ovvero nel luogo Parte_1 ove la stessa dovesse decidere di trasferirsi. Entrambi i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni rilevanti attinenti all'educazione, studio e attività dei figli;
il IGnor dà atto e riconosce di aver già prelevato i CP_1 propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale;
il padre potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- il padre avrà facoltà di visita giornaliera, previo preavviso di almeno 24 ore, compatibilmente con gli impegni dei figli;
- i figli potranno permanere con il padre per due pomeriggi infrasettimanale – di regola il lunedì e il mercoledì- ovvero in altre giornate previo accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze dei figli;
il padre preleverà i figli a casa della madre ovvero da scuola al suo rientro dal lavoro (indicativamente alle ore 18.00) e li terrà sino a dopo cene (indicativamente alle ore 22.30) riaccompagnandoli presso la madre;
in considerazione dei turni di lavoro dei coniugi che potranno variare di mese in mese, i coniugi si impegnano a concordare all'invio di ogni inizio mese il calendario per la gestione dei figli seguendo il seguente criterio: quando il padre farà il turno di mattina e potrà quindi tenerli il pomeriggio, la madre li terrà un intero week end, quando il padre farà il turno di pomeriggio lo stesso terrà con sé i bambini l'intero week end, il tutto sempre garantendo almeno due giornate di frequentazione tra padre e figli;
- il padre, ovvero la nonna paterna, qualora la madre dovesse avere il turno del mattino si occuperanno di prelevare i minori presso la casa familiare e accompagnarli a scuola;
- in assenza della madre e del padre i figli avranno la possibilità, usciti da scuola, di pranzare presso la nonna paterna che ha prestato la propria disponibilità;
pagina 3 di 6 - i figli staranno con il padre ogni week end, ovvero in alternativa il sabato o domenica dalle ore 10.00 della mattina alle ore 22.30 della sera, con facoltà – tenendo conto dei desiderata dei figli- di pernottare presso il padre;
- in caso di comprovate e documentate impossibilità del padre per impegni lavorativi o di salute, lo stesso avrà diritto al recupero dei giorni di spettanza;
- nelle festività natalizie i figli staranno con i genitori a periodi alternati: dal
24/12 sino al pomeriggio del 25/12 e dal 27/12 sino al 30/12 con un genitore;
dal pomeriggio del 25/12 alla mattina del 27/12 e dal 31/12 al
06/01 con l'altro genitore;
- i figli trascorreranno le festività di Pasqua e Lunedi dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore;
- Il tutto tenendo sempre in considerazione le esigenze ed i desiderata dei figli e salvo diverso e/o miglior accordo tra i genitori;
- I figli – compatibilmente con i loro impegni di studio e di svago- durante le vacanze scolastiche estive trascorreranno con il padre un periodo anche non continuativo di giorni 14, da determinarsi in accordo con la madre entro il
30/05 di ogni anno;
il signor si impegna a corrispondere a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei figli e la somma mensile Per_1 Per_2 complessiva di euro 600,00 (euro seicento/00), ovvero euro 300,00 cadauno, da pagarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese, con rivalutazione annuale Istat costo della vita, oltre al 50% per le spese straordinarie sostenuti per i figli, secondo le elencazioni e modalità di richiesta rimborso e pagamenti disciplinati nel 2017 nelle Linee Guida
C.N.F., da considerarsi parte integrante del presente ricorso, il cui contenuto si ha per integralmente ritrascritto;
le detrazioni fiscali, i contributi erariali, Assegno Unico INPS e similiari di entrambi i figli e , saranno in favore esclusivo Per_1 Persona_2 della madre collocataria OR;
Parte_1
i genitori sopporteranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come da Protocollo C.N.F. del 2017 con le seguenti precisazioni: in caso di impossibilità di un genitore di tenere con sé i figli pagina 4 di 6 nei giorni di spettanza, lo stesso chiederà all'altro genitore ovvero a parenti la disponibilità, in caso di impossibilità di entrambi verrà contattata una baby sitter il cui costo verrà sostenuto nella misura del 50% ciascuno, le spese di trasporto scolastico ed il materiale di cancelleria di inizio anno verranno sostenuti nella misura del 50% ciascuno;
le spese straordinarie potranno essere anticipate dalla madre e restituite o con il pagamento del mantenimento del mese successivo, ovvero di volta in volta dietro presentazione della ricevuta di pagamento;
I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere reciproche pretese economiche;
I coniugi si concedono sin da ora reciproco nulla osta al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, passaporti e carte d'identità;
In relazione ai beni oggetto di comunione legale:
- In riferimento alla casa familiare il IGnor provvederà al pagamento CP_1 della quota del 50% allo stesso spettante relativa al mutuo nonché al pagamento del 50% delle manutenzioni straordinarie e del materiale necessario - utenza per il riscaldamento invernale. Le dette spese verranno corrisposte alla IG.ra in pari data al versamento del Parte_1 contributo al mantenimento per i figli. Il IGnor presta sin da ora il CP_1 proprio consenso alla messa in vendita della casa familiare al prezzo che verrà indicato da esperto estimatore scelto di comune accordo tra i coniugi. Il ricavato, detratto il mutuo residuo verrà suddiviso al 50% tra i coniugi. Il
IGnor avrà termine di 30 giorni, prima della messa in vendita, al CP_1 prezzo indicato dall'esperto estimatore, per proporre l'acquisizione della quota di proprietà della IG.ra In tal caso i coniugi si Pt_1 obbligano ad intestare la proprietà dell'intero immobile ai figli, con costi ed oneri a carico del IGnor All'atto della vendita a terzi ovvero CP_1 dell'assegnazione a titolo oneroso della quota della a i Pt_1 CP_1 coniugi si accorderanno per la suddivisione paritaria del mobilio tutto e delle suppellettili della casa medesima.
- La piena proprietà del veicolo Fiat 500 targato FX965HT, acquistata dai coniugi è stata intestata alla IG.ra e resterà alla stessa. I Parte_1
pagina 5 di 6 costi di acquisto del suddetto veicolo vengono sostenuti nella misura del 50% da ciascuno ed il IGnor provvederà a versare alla OR la CP_1 Pt_1 quota di sua competenza unitamente al contributo per il mantenimento dei figli.
- I veicoli Mitsubishi Pajero targato NO617948 e Jeep Renegade targato
FG397HA, entrambi intestati al resteranno allo stesso che ne CP_1 sopporterà interamente i costi;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 27.6.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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