TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/07/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Palmi
VERBALE D'UDIENZA CON DECISIONE CONTESTUALE
Nr. 298/2024 R.G.A.C.
All'udienza del 10 luglio 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Emanuela Ruscio , sono comparsi l'avv. REALE ANTONIO per parte attrice, nonché l'avv.
FEDERICA RIGGIO in sostituzione dell'avv. BOSCAGLIA ANNA per parte convenuta .
Il GIUDICE
Invita le parti alla discussione
L'avv. REALE ANTONIO si riporta a quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ed in tutti gli causa ed insiste nell'accoglimento della domanda con compensazione delle spese.,
L'avv. RIGGIO si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la compensazione delle spese data l'adesione alla domanda.
Il Giudice
dato atto, si ritira in camera di cosniglio
Il Giudice
1 Emanuela Ruscio
All'esito della camera di consiglio, ad ore 15.48 il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 10 luglio 25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del 10.7.25 esaurita la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA ex art. 6 D. L.vo 150/2011 ed art. 281 sexies c.p.c.
2 nella causa iscritta al n° 298 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
NATO A MA, IL 23/01/1976, C.F. Parte_1
, RESIDENTE A CITTANOVA-IN VIA GARIBALDI, N 34, C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio REALE del Foro di Palmi giusta procura in atti
(ATTORE ) contro
1. (CF ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
17/11/1963, residente in [...];
2. (CF ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
14/02/1962, residente in [...], int. 9;
3. (CF ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._4
07/01/1961, residente in [...]. (CF ), nata a [...] il CP_4 C.F._5
26/12/1961, residente in [...], località Colleromano n. 76;
5. (CF ), nato a [...] il CP_5 C.F._6
28/06/1960, residente in [...], lettera D;
6. (CF ), nata a [...] il CP_6 C.F._7
23/09/1966, residente in [...], scala UN, int. 2;
7. (CF , nato a [...] CP_7 C.F._8
(RM) il 27/02/1997, residente in [...];
8. (CF ), nato a [...] il CP_8 C.F._9
04/08/1993, residente in [...];
3 9. (CF , nato a [...] il CP_9 C.F._10
05/10/1967, residente in [...] – int. 1;
10. (CF ), nata a [...] il CP_10 C.F._11
15/06/1941, residente in [...];
(CONVENUTI CONTUMACI) avente ad oggetto: usucapione
Conclusioni delle parti: come da note verbale di udienza del 10.7.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificata l'odierna parte attrice conveniva in giudizio la sig.ra +altri per vedere accertare il diritto della stessa Controparte_1
all'acquisto per usucapione delle quote di 9/36 intestate ai convenuti, sugli immobili di cui ai seguenti mappali del Catasto del Comune di Cittanova (RC): foglio 46 particella 21,e foglio 73 particelle 897 sub 1 e 896 sub 3;
Precisava l'attore con l'atto introduttivo di avere posseduto e di possedere il detto immobile pubblicamente e pacificamente da tempo immemorabile e ultratrentennale e provvedendo alla sua pulizia e manutenzione.
I convenuti si costituivano aderendo alla richiesta dell'attore con compensazione delle spese.
La causa veniva istruita con la prova orale ed all'esito, e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la decisione e discussione all'udienza odierna all'esito della quale la causa veniva trattenuta per la sentenza .
^^^^^
4 Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata nei limiti e secondo le motivazioni di seguito indicate.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema
Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del
21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida"
- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del
5 giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente nel merito.
Infatti, a seguito dell'approfondimento istruttorio è stato accertato in giudizio che l'immobile per cui è causa è stato sempre nella disponibilità dell'attore da oltre venti anni.
Rispetto a tali dati obiettivi nessuna prova contraria sufficiente è stata fornita dalla controparte rimasta contumace .
Nel merito come detto, le risultanze istruttorie e documentali consentono di ritenere sufficientemente raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo e soprattutto anche in ordine al possesso esclusivo e con esclusione quanto a tutti gli altri proprietari.
Osserva il Tribunale che l'elemento oggettivo del possesso – cioè il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – è stato accertato anche attraverso la prova testimoniale;
sul punto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, secondo il quale la prova dell'avvenuta usucapione, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali di talché può essere legittimamente fornita anche per mezzo di testimoni.
Orbene, nel caso di specie la circostanza che l'attore abbia posseduto per più di venti anni il bene su indicato in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto è stata riferita sia dal convenuto non costituito che ha reso interrogatorio in data
6 7.3.24 che dai testi escussi all'udienza del 27.2.25 ( teste: e Testimone_1 [...]
). Tes_2
Accertato in capo all'istante l'oggettivo possesso del bene, incombeva sulla parte convenuta l'onere processuale di dedurre e dimostrare che tale potere sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza (per tutte:
Cass. 5415/1990); in mancanza di siffatta contestazione deve, dunque, ritenersi acclarato nel caso in esame l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui agli artt. 1158 e ss. c.c..
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'istante in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, trattandosi di usucapione di un immobile (e non rientrando nella particolare disciplina di cui agli artt. 1159 e 1159 bis c.c.) il termine normativamente previsto è quello ventennale.
In considerazione delle dichiarazioni testimoniali, il termine a quo in cui l'attore ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Si ribadisce, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulle parti convenute – che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per l'invocata fattispecie acquisitiva, l'attore deve essere dichiarato proprietario del bene indicato
7 in citazione per averlo usucapito.
Tanto basta a questo Tribunale per l'accoglimento della domanda
In ragione dello specifico oggetto del giudizio e della mancata contestazione delle parti convenute, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_11
così provvede:
-Dichiara, ad ogni effetto di legge, che per come in Parte_1
atti generalizzato ha acquistato a titolo di usucapione la proprietà dei seguenti beni immobili e precisamente le quote di 9/36 intestate ai convenuti, sugli immobili di cui ai seguenti mappali del Catasto del Comune di Cittanova (RC):
NCT del medesimo comune foglio 46 particella 21 – mq 400 uliveto, e NCEU del medesimo comune foglio 73 part. 897 sub 1 e part 896 sub 3
-dispone la trascrizione della sentenza e l'aggiornamento catastale ad opera dei competenti uffici;
-spese compensate
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 10.7.25.
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
8 9
VERBALE D'UDIENZA CON DECISIONE CONTESTUALE
Nr. 298/2024 R.G.A.C.
All'udienza del 10 luglio 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Emanuela Ruscio , sono comparsi l'avv. REALE ANTONIO per parte attrice, nonché l'avv.
FEDERICA RIGGIO in sostituzione dell'avv. BOSCAGLIA ANNA per parte convenuta .
Il GIUDICE
Invita le parti alla discussione
L'avv. REALE ANTONIO si riporta a quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ed in tutti gli causa ed insiste nell'accoglimento della domanda con compensazione delle spese.,
L'avv. RIGGIO si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la compensazione delle spese data l'adesione alla domanda.
Il Giudice
dato atto, si ritira in camera di cosniglio
Il Giudice
1 Emanuela Ruscio
All'esito della camera di consiglio, ad ore 15.48 il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 10 luglio 25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del 10.7.25 esaurita la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA ex art. 6 D. L.vo 150/2011 ed art. 281 sexies c.p.c.
2 nella causa iscritta al n° 298 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
NATO A MA, IL 23/01/1976, C.F. Parte_1
, RESIDENTE A CITTANOVA-IN VIA GARIBALDI, N 34, C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio REALE del Foro di Palmi giusta procura in atti
(ATTORE ) contro
1. (CF ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
17/11/1963, residente in [...];
2. (CF ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
14/02/1962, residente in [...], int. 9;
3. (CF ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._4
07/01/1961, residente in [...]. (CF ), nata a [...] il CP_4 C.F._5
26/12/1961, residente in [...], località Colleromano n. 76;
5. (CF ), nato a [...] il CP_5 C.F._6
28/06/1960, residente in [...], lettera D;
6. (CF ), nata a [...] il CP_6 C.F._7
23/09/1966, residente in [...], scala UN, int. 2;
7. (CF , nato a [...] CP_7 C.F._8
(RM) il 27/02/1997, residente in [...];
8. (CF ), nato a [...] il CP_8 C.F._9
04/08/1993, residente in [...];
3 9. (CF , nato a [...] il CP_9 C.F._10
05/10/1967, residente in [...] – int. 1;
10. (CF ), nata a [...] il CP_10 C.F._11
15/06/1941, residente in [...];
(CONVENUTI CONTUMACI) avente ad oggetto: usucapione
Conclusioni delle parti: come da note verbale di udienza del 10.7.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificata l'odierna parte attrice conveniva in giudizio la sig.ra +altri per vedere accertare il diritto della stessa Controparte_1
all'acquisto per usucapione delle quote di 9/36 intestate ai convenuti, sugli immobili di cui ai seguenti mappali del Catasto del Comune di Cittanova (RC): foglio 46 particella 21,e foglio 73 particelle 897 sub 1 e 896 sub 3;
Precisava l'attore con l'atto introduttivo di avere posseduto e di possedere il detto immobile pubblicamente e pacificamente da tempo immemorabile e ultratrentennale e provvedendo alla sua pulizia e manutenzione.
I convenuti si costituivano aderendo alla richiesta dell'attore con compensazione delle spese.
La causa veniva istruita con la prova orale ed all'esito, e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la decisione e discussione all'udienza odierna all'esito della quale la causa veniva trattenuta per la sentenza .
^^^^^
4 Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata nei limiti e secondo le motivazioni di seguito indicate.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema
Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del
21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida"
- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del
5 giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente nel merito.
Infatti, a seguito dell'approfondimento istruttorio è stato accertato in giudizio che l'immobile per cui è causa è stato sempre nella disponibilità dell'attore da oltre venti anni.
Rispetto a tali dati obiettivi nessuna prova contraria sufficiente è stata fornita dalla controparte rimasta contumace .
Nel merito come detto, le risultanze istruttorie e documentali consentono di ritenere sufficientemente raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo e soprattutto anche in ordine al possesso esclusivo e con esclusione quanto a tutti gli altri proprietari.
Osserva il Tribunale che l'elemento oggettivo del possesso – cioè il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – è stato accertato anche attraverso la prova testimoniale;
sul punto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, secondo il quale la prova dell'avvenuta usucapione, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali di talché può essere legittimamente fornita anche per mezzo di testimoni.
Orbene, nel caso di specie la circostanza che l'attore abbia posseduto per più di venti anni il bene su indicato in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto è stata riferita sia dal convenuto non costituito che ha reso interrogatorio in data
6 7.3.24 che dai testi escussi all'udienza del 27.2.25 ( teste: e Testimone_1 [...]
). Tes_2
Accertato in capo all'istante l'oggettivo possesso del bene, incombeva sulla parte convenuta l'onere processuale di dedurre e dimostrare che tale potere sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza (per tutte:
Cass. 5415/1990); in mancanza di siffatta contestazione deve, dunque, ritenersi acclarato nel caso in esame l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui agli artt. 1158 e ss. c.c..
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'istante in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, trattandosi di usucapione di un immobile (e non rientrando nella particolare disciplina di cui agli artt. 1159 e 1159 bis c.c.) il termine normativamente previsto è quello ventennale.
In considerazione delle dichiarazioni testimoniali, il termine a quo in cui l'attore ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Si ribadisce, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulle parti convenute – che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per l'invocata fattispecie acquisitiva, l'attore deve essere dichiarato proprietario del bene indicato
7 in citazione per averlo usucapito.
Tanto basta a questo Tribunale per l'accoglimento della domanda
In ragione dello specifico oggetto del giudizio e della mancata contestazione delle parti convenute, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_11
così provvede:
-Dichiara, ad ogni effetto di legge, che per come in Parte_1
atti generalizzato ha acquistato a titolo di usucapione la proprietà dei seguenti beni immobili e precisamente le quote di 9/36 intestate ai convenuti, sugli immobili di cui ai seguenti mappali del Catasto del Comune di Cittanova (RC):
NCT del medesimo comune foglio 46 particella 21 – mq 400 uliveto, e NCEU del medesimo comune foglio 73 part. 897 sub 1 e part 896 sub 3
-dispone la trascrizione della sentenza e l'aggiornamento catastale ad opera dei competenti uffici;
-spese compensate
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 10.7.25.
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
8 9