Ordinanza collegiale 13 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 30/12/2025, n. 24091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24091 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24091/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13758/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13758 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Saba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del parere contrario al reimpiego nel comparto di specialità datato 20 giugno 2022, espresso dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, trasmesso con lettera nr. 17/2 del 26.07.2022 a firma
del Generale di Brigata -OMISSIS-, notificato all'interessato in data 25 luglio 2022 dal Comando Legione Carabinieri Lazio - Nucleo Radio Vaticana - Roma Santa Maria Galeria;
- dell'interlocutoria n. 920001-4/T84-1/Pers.Mar. datata 08 Luglio 2022 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I° Reparto - S.M. - Ufficio Personale Marescialli, con la quale, per l'appunto, interloquendo con il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma, ha condiviso le motivazioni poste alla base per formulare il diniego;
- della lettera n. 92001-4/T84-3/Pers.Mar. datata 13 Luglio 2022 avente ad oggetto: "Pianificazione delle procedure d'impiego e limiti di permanenza massima nei comparti di Specialità" - comunicazione ai Militari non prescelti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. VI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il sig. -OMISSIS-, Maresciallo Capo in servizio al Nucleo Carabinieri Radio Vaticana Santa Maria di Galeria, in risposta all’interpellanza del Comando Generale del 21 marzo 2022 ha manifestato il proprio interesse ad essere destinato presso il Gruppo Tutela del Lavoro-Nucleo Operativo di Roma, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma o il Reparto Operativo del Comando Tutela del Lavoro di Roma-II Sezione.
Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro ha successivamente espresso, in data 20 giugno 2022, parere contrario al reimpiego nel comparto di specialità del sig. -OMISSIS- « in considerazione che: - presso il NIL di Roma si registra una vacanza organica nel ruolo d’interesse, ma è stata già inoltrata favorevolmente l’istanza dell’attuale Comandante del N.I.L. di Siena; - il N.O. del Gruppo e la II^ Sezione del Reparto Operativo risultano in organico perché saranno, a breve, destinati i Marescialli, già frequentatori del 72° Corso di Legislazione Sociale ».
In data 13 luglio 2022, è stato disposto che ai militari non prescelti fosse data relativa comunicazione.
A seguito di apposita istanza di accesso, in data 13 agosto 2022 è stata consegnata al sig. -OMISSIS- tutta la documentazione relativa al procedimento sin qui sintetizzato.
I.1.1. Con ricorso notificato il 21 ottobre 2022 e depositato il 17 novembre 2022, il sig. -OMISSIS- ha impugnato in questa sede l’esito per lui non favorevole di tale procedimento, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « 1. MANCATA PARTECIPAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DINIEGO – INGIUSTIFICATE E ILLOGICHE PROCEDURE – OMESSO PROVVEDIMENTO FINALE »: lamenta il ricorrente di non essere stato previamente notiziato del possibile non accoglimento della sua istanza, così illegittimamente precludendogli di esercitare le proprie prerogative difensivo-partecipative;
- « 2. ECCESSO DI POTERE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLOGICITA' E CONTRADDITORIETA' »;
- «[3.] DIFFETTO DI MOTIVAZIONE - INGIUSTIZIA MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE »: con questo motivo e con il precedente, parte ricorrente deduce che l’Amministrazione avrebbe omesso di esternare le ragioni per le quali abbia ritenuto non accoglibile la sua istanza e che, comunque, avrebbe illegittimamente accordato preferenza alla richiesta proveniente da altro militare, nonché contraddittoriamente ritenuto già coperti dei posti per i quali aveva richiesto manifestazioni di disponibilità.
I.1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.3. All’esito della camera di consiglio dell’11 gennaio 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 596/2023 pubblicata il successivo 13 gennaio questo Tribunale, ravvisate esigenze istruttorie, ha ordinato alla parte resistente di depositare « una documentata relazione sui fatti di causa, alla luce delle censure di parte ricorrente, e di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio ».
I.3.1. Il Ministero ha tempestivamente espletato l’incombente istruttorio.
I.4. A seguito dell’ulteriore trattazione – nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023 – della domanda di tutela cautelare, con ordinanza n. 1395/2023 pubblicata il successivo 9 marzo questo Tribunale l’ha respinta per difetto di fumus , considerando « che la procedura indetta dall'Amministrazione non ha alcuna valenza concorsuale né competitiva in quanto, con la diramazione dell'atto di interpello, l'Amministrazione si è riservata la facoltà di selezionare, previa acquisizione della relativa disponibilità, il personale da impiegare nei reparti dei comparti di specialità in esso indicati, maggiormente deficitari nell'organico, sulla scorta di valutazioni ampiamente discrezionali e avendo esclusivo riguardo alla compatibilità del movimento richiesto con le prioritarie esigenze di servizio in un doveroso quadro d'insieme (Cons. Stato, Sez. II, ordinanza n. 681/2018) ».
I.5. Per la trattazione del merito del ricorso è stata poi fissata l’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 21 novembre 2025, all’esito della quale esso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2. I motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
II.2.1. Va difatti innanzitutto rammentato, in una prospettiva generale, che « [l]a giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato come in materia di incarichi militari non possono fondarsi aspettative di ius in officio, non essendo configurabile una posizione soggettiva giuridicamente tutelata del militare alla sede di servizio, a fronte della quale sussista un onere di motivazione delle esigenze giustificative del provvedimento. (Cfr. TAR Sicilia, sede di Catania, Sez. III, 17 gennaio 2011 n. 103 e Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2000 n. 2641, Tar Lazio, I 3 settembre 2013, n. 8069) » (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 27 marzo 2025, n. 239; nello stesso senso, inter alias , Cons. Stato, Sez. II, 9 ottobre 2023, n. 8773).
II.2.2. Risulta poi utile richiamare « il tradizionale e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che questo Collegio condivide, ritiene che i provvedimenti di trasferimento d'autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, derivandone che, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l'ampia discrezionalità dell'amministrazione, prevale l'interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. II , 19 giugno 2025, n. 5353; Cons. Stato , sez. I , 16 maggio 2024, n. 621; Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3695; T.a.r. Lazio – Roma, sez. II, 15 febbraio 2018, n.1792: T.a.r. Trieste, sez. I, 19 gennaio 2023, n. 17; T.a.r. Lombardia - Milano, sez. IV, 18 dicembre 2023 , n. 3072) » (così T.A.R. Lazio, Sez. IV, 20 ottobre 2025, n. 18045).
II.2.2.1. L’orientamento da ultimo richiamato, relativo ai provvedimenti di trasferimento di autorità, è da ritenersi valevole a fortiori in una fattispecie come quella per cui è causa: se il militare non ha – almeno di regola – una posizione giuridicamente qualificata a permanere nella sede di servizio (e dunque a conservare un determinato incarico), a maggior ragione non può ritenersi che ce l’abbia a mutare la sede (e quindi a conseguire un diverso incarico da quello ricoperto in un determinato momento).
II.2.3. In questa prospettiva, dev’essere ribadito e confermato quanto già rilevato in sede cautelare, ossia che la procedura indetta dall’Amministrazione non ha alcuna valenza concorsuale né competitiva , ma era unicamente finalizzata ad acquisire le disponibilità a ricoprire determinati incarichi, senza in alcun modo auto-vincolarsi nel successivo esercizio di quell’ampia discrezionalità che le è istituzionalmente attribuita nell’organizzazione e nella gestione del personale militare.
Deve conseguentemente escludersi che vi fossero da assicurare le garanzie partecipative di cui il ricorrente lamenta la violazione, così come che dovesse essere fornita una motivazione nei termini pretesi.
II.2.3.1. Né può assumere rilevanza in senso contrario la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, giacché la medesima può essere positivamente apprezzata solo ove la parte interessata - cui spetta l'onere relativo - dimostri l’assoluta identità delle situazioni che si vogliono paragonare ( ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2024, n. 4549; T.A.R. Lazio, Sez. I-quater, 8 settembre 2025, n. 16062), il che nella specie non è dato ravvisare.
II.3. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
II.4. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla significativa peculiarità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL SE, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
VI SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI SI | AL SE |
IL SEGRETARIO