TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr.
Giovanna Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 14 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza, ex art. 429 cpc, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 4550 dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. to NASO Parte_1
DOMENICO per procura alla lite in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
, in p. del l.r.p.t.
[...]
Resistente contumace
OGGETTO: Ata;
Calcolo dell'anzianità mediante ricostruzione della carriera ed inquadramento della ricorrente nella corretta fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata;
pagamento differenze retributive.
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 2 febbraio 2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, sul presupposto di essere dipendente del a tempo indeterminato dal 1 settembre 2018 con Controparte_1 la qualifica di assistente amministrativo area B, attualmente in servizio presso il Liceo Statale Publio Vibio Mariano di Roma;
di esser stata precedentemente immessa in ruolo dal 1 settembre 2006, con profilo professionale Area A, di aver svolto, prima del passaggio in ruolo, servizio in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a termine stipulati con il e di aver maturato anzianità di servizio complessiva pari CP_1
ad anni 17, mesi 4 e giorni 14; ha chiesto al Tribunale di Roma sez.
Lavoro di “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento – mediante il meccanismo della ricostruzione di carriera in luogo della illegittima temporizzazione applicata al momento del passaggio nel ruolo degli assistenti amministrativi - della progressione stipendiale prevista dal C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola;
2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento mediante ricostruzione di carriera, al momento del passaggio dal ruolo dei collaboratori scolastici nel superiore ruolo degli assistenti amministrativi avvenuta il 1 settembre 2018, del pregresso servizio di ruolo svolto quale collaboratore scolastico ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 31.05.1974, n. 417 e della legge n. 312/1980 dichiarando illegittima la valutazione del servizio di ruolo con il metodo della temporizzazione ex art. 6 del D.P.R. n. 345 del
1983; E PER L'EFFETTO 3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL
Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2018, nella fascia stipendiale 15-20 anni con la qualifica di “Assistente
Pag. 2 di 11 Amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 17 Mesi 4 giorni 14, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente nella qualifica di assistente amministrativo a decorrere dal 01.09.2018 e non in quella di collaboratore scolastico;
6.
CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 17.959,32 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di servizio di ruolo svolto alle dipendenze del Contr
della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”
Parte ricorrente ha allegato in particolare che, il decreto di ricostruzione della carriera del 19 gennaio 2022 emesso dal dirigente scolastico del Liceo Statale Publio Vibio Mariano di Roma a seguito di sua richiesta, era da ritenersi illegittimo, perché il meccanismo della c.d. temporizzazione applicato all'atto della seconda immissione in ruolo e nella superiore qualifica di assistente amministrativo ex art. 4, commi 8,9 e
10 del D.P.R. 399/1988, che le aveva attribuito l'inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 anni prevista dal CCNL Scuola, con anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di anni 11 mesi 10 giorni 8, era peggiorativo del trattamento stipendiale da riconoscerle per effetto dell'integrale riconoscimento della anzianità di servizio maturata sulla base del medesimo titolo di studio e con le stesse mansioni alle dipendenze del convenuto fin dal 1 settembre 2006. CP_1
Pag. 3 di 11 Parte ricorrente ha dedotto inoltre che a decorrere dalla data di passaggio alla nuova qualifica, avvenuta il 1 settembre 2018, avrebbe dovuto invece essere inquadrata nella fascia stipendiale 15-20 anni con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 17 mesi 4 giorni 14, sulla base dell'applicazione della integrale ricostruzione della carriera con il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato nella qualifica di collaboratore scolastico, in virtù dell'art. 4 comma 13 DPR 399/1988. Ha anche aggiunto che l'Amministrazione, oltre a decurtare illegittimamente l'anzianità della ricorrente al momento del passaggio di ruolo, continua ad inquadrarla nella qualifica di collaboratore scolastico, come si evince dai cedolini stipendiali allegati, cosa che le ha comportato un grave danno economico a causa dell'inquadramento nella errata fascia stipendiale.
Parte ricorrente ha richiamato la pronuncia della Corte dei Conti adunanza plenaria del 15 luglio 2019 che, con specifico riguardo alla ricostruzione della carriera del personale scolastico, aveva ritenuto alternativi i criteri da prendere in considerazione, segnatamente quello della c.d. temporizzazione da applicare in via provvisoria al momento della immissione in ruolo nella superiore qualifica e quello della integrale ricostruzione della carriera, dopo il superamento del periodo di prova, all'atto di procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, stante il disposto di cui agli artt. 6 del DPR 345/1983 e dell'art 13 comma 4 del
DPR 399/88.
Parte ricorrente ha altresì allegato nel ricorso il conteggio sindacale per differenze retributive maturate per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, redatto sulla
Pag. 4 di 11 base delle tabelle retributive allegate al CCNL applicato ( doc. 3 ) ed ha concluso come sopra indicato.
Il , regolarmente convenuto in Controparte_1
giudizio è rimasto contumace e di tanto si è dato atto a verbale di udienza del 2 ottobre 2024.
Discussa oralmente la causa all'odierna udienza sulle produzioni documentali in atti, la stessa è stata decisa con pubblica di lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Al fine di decidere la presente controversia, si premette che dal decreto di ricostruzione di carriera prodotto in atti del 19 gennaio 2022 della ricorrente emerge che, il convenuto, ha applicato il criterio della CP_1
c.d. temporizzazione con riconoscimento di c.d. anzianità virtuale all'atto dell' immissione in ruolo nella superiore qualifica e non quello dell'integrale riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione con medesimo titolo di studio e mansioni, anche una volta superato il periodo di prova da parte della ricorrente, nella immissione in ruolo nella qualifica superiore B, atteso che a fronte di un'anzianità complessiva maturata di anni 17 mesi 4 e giorni 14, il ha invece riconosciuto anzianità di servizio inferiore pari ad anni CP_1
Pag. 5 di 11 il criterio della integrale ricostruzione di carriera previsto dal dell'art. 4, comma 13, del DPR n. 399/88, considerando che tale criterio risulta essere più favorevole anche solo per effetto delle mutate condizioni di fatto, in particolare per effetto del tempo trascorso. In particolare il comma 13 del precitato articolo prevede che: “Ai fini dell'inquadramento contrattuale,
l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”. A sua volta, la Corte di Cassazione, in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, con riguardo all'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, ha più recentemente ritenuto, con la sentenza n. 31150/19, che la disposizione si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ” nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.”
Nel caso di specie parte ricorrente ha allegato e reso evidente che il calcolo della anzianità di servizio, determinato in applicazione del
Pag. 6 di 11 principio della temporizzazione, è pari ad anni 11 mesi 6 e giorni 8 (v. decreto ricostruzione carriera del 27 luglio 2022) mentre il calcolo dell'intero servizio prestato alle dipendenze del dopo il CP_1
superamento del periodo di prova, porta a riconoscerle la diversa anzianità di servizio di anni 17 mesi 4 e giorni 14 e conduce a miglioramenti retributivi, per effetto del credito prospettato derivante dalla corretta applicazione nella fascia stipendiale 15-20 anni.
Come inoltre argomentato dalle sentenze delle Corti di Appello sopra citate e dalla pronuncia richiamata in ricorso della Corte dei Conti, i suddetti criteri di calcolo dell'anzianità di servizio sono tra loro alternativi ed operano in diversi momenti della carriera del dipendente atteso che la determinazione dell'anzianità all'atto dell' inquadramento nella superiore qualifica è esplicato nel dettaglio dall'art. 4, comma 8 del DPR n. 399/88, che stabilisce che “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale” ; il comma 9 del suddetto articolo stabilisce che “Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica”.
Pag. 7 di 11 Come tuttavia evincibile dal comma 13 del medesimo articolo 4 DPR
399/88, il criterio della temporizzazione diviene recessivo laddove l'anzianità di servizio complessiva maturata dal dipendente porti a trattamenti retributivi di miglior favore per il dipendente.
La pronunzia della Corte dei Conti, Adunanza Plenaria della Sezione
Centrale del 15 Luglio 2019, ha pertanto riconosciuto il diritto del personale ATA ad ottenere la ricostruzione integrale della propria carriera -
e non nei soli limiti della temporizzazione - chiarendo che si tratta di due criteri dalle caratteristiche e finalità diverse, e che devono essere applicati in momenti separati: il criterio della temporizzazione deve essere utilizzato esclusivamente nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Per converso, il criterio della integrale ricostruzione di carriera deve essere applicato nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata fino all'immissione in ruolo nel superiore livello, a parità di mansioni svolte e titolo di studio posseduto, per evitare una penalizzazione in termini di trattamento stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva.
In definitiva, alla luce delle considerazioni espresse, reputa la scrivente che il principio del criterio più favorevole, debba trovare applicazione nel corso del rapporto di lavoro al di fine evitare penalizzazione nella retribuzione percepita per effetto della complessiva anzianità maturata alle
Pag. 8 di 11 dipendenze del resistente e del corretto inquadramento nella CP_1
fascia stipendiale richiesta, pertinente alla progressione in carriera. Si osserva inoltre che parte ricorrente come allegato, è tuttora inquadrata erroneamente nel profilo collaboratore scolastico e non in quello superiore di assistente amministrativo, come documentato dalle buste paga prodotte ( doc. 2) ed occorre dare atto di tanto.
In relazione al “quantum”, si osserva che i conteggi allegati al ricorso introduttivo non risultano contestati, sia nell'applicazione del CCNL richiesto da parte ricorrente che nella quantificazione dei crediti, con la conseguenza che meritano di essere condivisi in assenza di conteggio di conteggio alternativo presente in atti e sono posti a fondamento della decisione. Si richiama, al riguardo, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel rito del lavoro la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il Giudice e la contestazione successiva… è tardiva ed inammissibile” (Cass. 563/2012; Cass. 6332/14 e Cass. 5949/18); sempre la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sulla funzione autonoma delle contestazioni dell'esattezza del calcolo nel rito del lavoro
(Cass. 4051/11).
Il resistente deve pertanto essere condannato al pagamento in favore CP_1
della ricorrente della somma pari ad euro 17.959,32 maggiorata dei soli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, tenuto conto del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi per ragioni di contenimento della spesa pubblica che giustificano la differenziazione della disciplina (Cass. n.
17869 del 11/08/2014).
Alla soccombenza di parte resistente segue sua condanna alle spese di lite, con liquidazione e distrazione al difensore antistatario, come in dispositivo, alla
Pag. 9 di 11 luce della natura e valore del giudizio, dell'assenza di attività di istruttoria orale svolta, con riduzione del 50% dei valori medi previsti dal Dm 147/22 in ragione del contenuto delle difese di parte ricorrente, sostanzialmente in linea con altre già svolte in analoghi giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 2 febbraio
2024, ogni altra istanza disattesa così provvede:
- Accoglie le domande e per l'effetto disapplica il Decreto Ministeriale del 19 gennaio 2022 ed accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta alla data del 1 settembre 2018 anzianità di servizio pari ad in anni 17, mesi 4 e giorni 14 e, per l'effetto, condanna il a pagare alla parte ricorrente Controparte_1
17.959,32 oltre agli interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto al saldo;
- Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1212 oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione al difensore che si è dichiarato antistatario, Avv.to
Domenico Naso.
Roma, lì 14 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 10 di 11 Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 mesi 10 e giorni 8, in applicazione del criterio della c.d. temporizzazione, previsto dall'art. 4 commi 8, 9 e 10 del DPR 388/88.
Su tali premesse merita di essere condiviso l'indirizzo più recente espresso da una parte della giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di
Brescia - sentenza n. 12/2023, Corte di Appello di Perugia sentenza n.
118/24) che ha sottolineato come non possa essere disatteso il diritto del lavoratore a domandare il riconoscimento dell'anzianità di servizio secondo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr.
Giovanna Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 14 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza, ex art. 429 cpc, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 4550 dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. to NASO Parte_1
DOMENICO per procura alla lite in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
, in p. del l.r.p.t.
[...]
Resistente contumace
OGGETTO: Ata;
Calcolo dell'anzianità mediante ricostruzione della carriera ed inquadramento della ricorrente nella corretta fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata;
pagamento differenze retributive.
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 2 febbraio 2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, sul presupposto di essere dipendente del a tempo indeterminato dal 1 settembre 2018 con Controparte_1 la qualifica di assistente amministrativo area B, attualmente in servizio presso il Liceo Statale Publio Vibio Mariano di Roma;
di esser stata precedentemente immessa in ruolo dal 1 settembre 2006, con profilo professionale Area A, di aver svolto, prima del passaggio in ruolo, servizio in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a termine stipulati con il e di aver maturato anzianità di servizio complessiva pari CP_1
ad anni 17, mesi 4 e giorni 14; ha chiesto al Tribunale di Roma sez.
Lavoro di “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento – mediante il meccanismo della ricostruzione di carriera in luogo della illegittima temporizzazione applicata al momento del passaggio nel ruolo degli assistenti amministrativi - della progressione stipendiale prevista dal C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola;
2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento mediante ricostruzione di carriera, al momento del passaggio dal ruolo dei collaboratori scolastici nel superiore ruolo degli assistenti amministrativi avvenuta il 1 settembre 2018, del pregresso servizio di ruolo svolto quale collaboratore scolastico ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 31.05.1974, n. 417 e della legge n. 312/1980 dichiarando illegittima la valutazione del servizio di ruolo con il metodo della temporizzazione ex art. 6 del D.P.R. n. 345 del
1983; E PER L'EFFETTO 3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL
Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2018, nella fascia stipendiale 15-20 anni con la qualifica di “Assistente
Pag. 2 di 11 Amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 17 Mesi 4 giorni 14, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente nella qualifica di assistente amministrativo a decorrere dal 01.09.2018 e non in quella di collaboratore scolastico;
6.
CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 17.959,32 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di servizio di ruolo svolto alle dipendenze del Contr
della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”
Parte ricorrente ha allegato in particolare che, il decreto di ricostruzione della carriera del 19 gennaio 2022 emesso dal dirigente scolastico del Liceo Statale Publio Vibio Mariano di Roma a seguito di sua richiesta, era da ritenersi illegittimo, perché il meccanismo della c.d. temporizzazione applicato all'atto della seconda immissione in ruolo e nella superiore qualifica di assistente amministrativo ex art. 4, commi 8,9 e
10 del D.P.R. 399/1988, che le aveva attribuito l'inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 anni prevista dal CCNL Scuola, con anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di anni 11 mesi 10 giorni 8, era peggiorativo del trattamento stipendiale da riconoscerle per effetto dell'integrale riconoscimento della anzianità di servizio maturata sulla base del medesimo titolo di studio e con le stesse mansioni alle dipendenze del convenuto fin dal 1 settembre 2006. CP_1
Pag. 3 di 11 Parte ricorrente ha dedotto inoltre che a decorrere dalla data di passaggio alla nuova qualifica, avvenuta il 1 settembre 2018, avrebbe dovuto invece essere inquadrata nella fascia stipendiale 15-20 anni con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 17 mesi 4 giorni 14, sulla base dell'applicazione della integrale ricostruzione della carriera con il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato nella qualifica di collaboratore scolastico, in virtù dell'art. 4 comma 13 DPR 399/1988. Ha anche aggiunto che l'Amministrazione, oltre a decurtare illegittimamente l'anzianità della ricorrente al momento del passaggio di ruolo, continua ad inquadrarla nella qualifica di collaboratore scolastico, come si evince dai cedolini stipendiali allegati, cosa che le ha comportato un grave danno economico a causa dell'inquadramento nella errata fascia stipendiale.
Parte ricorrente ha richiamato la pronuncia della Corte dei Conti adunanza plenaria del 15 luglio 2019 che, con specifico riguardo alla ricostruzione della carriera del personale scolastico, aveva ritenuto alternativi i criteri da prendere in considerazione, segnatamente quello della c.d. temporizzazione da applicare in via provvisoria al momento della immissione in ruolo nella superiore qualifica e quello della integrale ricostruzione della carriera, dopo il superamento del periodo di prova, all'atto di procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, stante il disposto di cui agli artt. 6 del DPR 345/1983 e dell'art 13 comma 4 del
DPR 399/88.
Parte ricorrente ha altresì allegato nel ricorso il conteggio sindacale per differenze retributive maturate per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, redatto sulla
Pag. 4 di 11 base delle tabelle retributive allegate al CCNL applicato ( doc. 3 ) ed ha concluso come sopra indicato.
Il , regolarmente convenuto in Controparte_1
giudizio è rimasto contumace e di tanto si è dato atto a verbale di udienza del 2 ottobre 2024.
Discussa oralmente la causa all'odierna udienza sulle produzioni documentali in atti, la stessa è stata decisa con pubblica di lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Al fine di decidere la presente controversia, si premette che dal decreto di ricostruzione di carriera prodotto in atti del 19 gennaio 2022 della ricorrente emerge che, il convenuto, ha applicato il criterio della CP_1
c.d. temporizzazione con riconoscimento di c.d. anzianità virtuale all'atto dell' immissione in ruolo nella superiore qualifica e non quello dell'integrale riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione con medesimo titolo di studio e mansioni, anche una volta superato il periodo di prova da parte della ricorrente, nella immissione in ruolo nella qualifica superiore B, atteso che a fronte di un'anzianità complessiva maturata di anni 17 mesi 4 e giorni 14, il ha invece riconosciuto anzianità di servizio inferiore pari ad anni CP_1
Pag. 5 di 11 il criterio della integrale ricostruzione di carriera previsto dal dell'art. 4, comma 13, del DPR n. 399/88, considerando che tale criterio risulta essere più favorevole anche solo per effetto delle mutate condizioni di fatto, in particolare per effetto del tempo trascorso. In particolare il comma 13 del precitato articolo prevede che: “Ai fini dell'inquadramento contrattuale,
l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”. A sua volta, la Corte di Cassazione, in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, con riguardo all'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, ha più recentemente ritenuto, con la sentenza n. 31150/19, che la disposizione si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ” nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.”
Nel caso di specie parte ricorrente ha allegato e reso evidente che il calcolo della anzianità di servizio, determinato in applicazione del
Pag. 6 di 11 principio della temporizzazione, è pari ad anni 11 mesi 6 e giorni 8 (v. decreto ricostruzione carriera del 27 luglio 2022) mentre il calcolo dell'intero servizio prestato alle dipendenze del dopo il CP_1
superamento del periodo di prova, porta a riconoscerle la diversa anzianità di servizio di anni 17 mesi 4 e giorni 14 e conduce a miglioramenti retributivi, per effetto del credito prospettato derivante dalla corretta applicazione nella fascia stipendiale 15-20 anni.
Come inoltre argomentato dalle sentenze delle Corti di Appello sopra citate e dalla pronuncia richiamata in ricorso della Corte dei Conti, i suddetti criteri di calcolo dell'anzianità di servizio sono tra loro alternativi ed operano in diversi momenti della carriera del dipendente atteso che la determinazione dell'anzianità all'atto dell' inquadramento nella superiore qualifica è esplicato nel dettaglio dall'art. 4, comma 8 del DPR n. 399/88, che stabilisce che “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale” ; il comma 9 del suddetto articolo stabilisce che “Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica”.
Pag. 7 di 11 Come tuttavia evincibile dal comma 13 del medesimo articolo 4 DPR
399/88, il criterio della temporizzazione diviene recessivo laddove l'anzianità di servizio complessiva maturata dal dipendente porti a trattamenti retributivi di miglior favore per il dipendente.
La pronunzia della Corte dei Conti, Adunanza Plenaria della Sezione
Centrale del 15 Luglio 2019, ha pertanto riconosciuto il diritto del personale ATA ad ottenere la ricostruzione integrale della propria carriera -
e non nei soli limiti della temporizzazione - chiarendo che si tratta di due criteri dalle caratteristiche e finalità diverse, e che devono essere applicati in momenti separati: il criterio della temporizzazione deve essere utilizzato esclusivamente nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Per converso, il criterio della integrale ricostruzione di carriera deve essere applicato nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata fino all'immissione in ruolo nel superiore livello, a parità di mansioni svolte e titolo di studio posseduto, per evitare una penalizzazione in termini di trattamento stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva.
In definitiva, alla luce delle considerazioni espresse, reputa la scrivente che il principio del criterio più favorevole, debba trovare applicazione nel corso del rapporto di lavoro al di fine evitare penalizzazione nella retribuzione percepita per effetto della complessiva anzianità maturata alle
Pag. 8 di 11 dipendenze del resistente e del corretto inquadramento nella CP_1
fascia stipendiale richiesta, pertinente alla progressione in carriera. Si osserva inoltre che parte ricorrente come allegato, è tuttora inquadrata erroneamente nel profilo collaboratore scolastico e non in quello superiore di assistente amministrativo, come documentato dalle buste paga prodotte ( doc. 2) ed occorre dare atto di tanto.
In relazione al “quantum”, si osserva che i conteggi allegati al ricorso introduttivo non risultano contestati, sia nell'applicazione del CCNL richiesto da parte ricorrente che nella quantificazione dei crediti, con la conseguenza che meritano di essere condivisi in assenza di conteggio di conteggio alternativo presente in atti e sono posti a fondamento della decisione. Si richiama, al riguardo, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel rito del lavoro la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il Giudice e la contestazione successiva… è tardiva ed inammissibile” (Cass. 563/2012; Cass. 6332/14 e Cass. 5949/18); sempre la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sulla funzione autonoma delle contestazioni dell'esattezza del calcolo nel rito del lavoro
(Cass. 4051/11).
Il resistente deve pertanto essere condannato al pagamento in favore CP_1
della ricorrente della somma pari ad euro 17.959,32 maggiorata dei soli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, tenuto conto del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi per ragioni di contenimento della spesa pubblica che giustificano la differenziazione della disciplina (Cass. n.
17869 del 11/08/2014).
Alla soccombenza di parte resistente segue sua condanna alle spese di lite, con liquidazione e distrazione al difensore antistatario, come in dispositivo, alla
Pag. 9 di 11 luce della natura e valore del giudizio, dell'assenza di attività di istruttoria orale svolta, con riduzione del 50% dei valori medi previsti dal Dm 147/22 in ragione del contenuto delle difese di parte ricorrente, sostanzialmente in linea con altre già svolte in analoghi giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 2 febbraio
2024, ogni altra istanza disattesa così provvede:
- Accoglie le domande e per l'effetto disapplica il Decreto Ministeriale del 19 gennaio 2022 ed accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta alla data del 1 settembre 2018 anzianità di servizio pari ad in anni 17, mesi 4 e giorni 14 e, per l'effetto, condanna il a pagare alla parte ricorrente Controparte_1
17.959,32 oltre agli interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto al saldo;
- Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1212 oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione al difensore che si è dichiarato antistatario, Avv.to
Domenico Naso.
Roma, lì 14 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 10 di 11 Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 mesi 10 e giorni 8, in applicazione del criterio della c.d. temporizzazione, previsto dall'art. 4 commi 8, 9 e 10 del DPR 388/88.
Su tali premesse merita di essere condiviso l'indirizzo più recente espresso da una parte della giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di
Brescia - sentenza n. 12/2023, Corte di Appello di Perugia sentenza n.
118/24) che ha sottolineato come non possa essere disatteso il diritto del lavoratore a domandare il riconoscimento dell'anzianità di servizio secondo