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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 509/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2025,
TRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. LA FAUCI PAOLA (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Voghera, Via S. Ambrogio, 17, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ABELA GAETANO
(C.F. ), presso il cui studio in Pavia, via Lorenzo C.F._3
Mascheroni n. 60, è elettivamente domiciliata giusta delega in atti;
pagina 1 di 9 -APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1659/2024, pubblicata il 18/12/2024, in materia di “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 1659/2024, pronunciata dal Tribunale di Pavia e pubblicata il 18/12/2024:
– in via pregiudiziale e cautelare:
- sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito:
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello in riforma della sentenza n. 1659/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Terza Civile,
Giudice Dott. Renato CAMELI, nell'ambito del giudizio R.G. 2947/2021, pubblicata in data 18/12/2024 e notificata il 17/01/2025;
- accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che si riportano integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui sopra, provvedere come segue:
In via principale:
pagina 2 di 9 - dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalla per le ragioni esposte negli atti del Parte_2
fascicolo di primo grado.
- confermare il decreto ingiuntivo N. 693/2021 in data 07/04/2021 emesso dal
Tribunale di Pavia nella causa civile N. 1805/2021 R.G., con il quale si ingiungeva alla di pagare a la somma di € Parte_2 Parte_1
7.713,29, oltre alle spese del procedimento di ingiunzione.
- rigettare tutte le domande di controparte in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa degli atti del fascicolo di primo grado.
IN OGNI CASO
- condannare la in persona del legale Parte_2
rappresentante a pagare all'Ing. Controparte_2 Parte_1
l'importo ritenuto equo dal Giudice, a titolo di risarcimento per lite temeraria, in quanto nessun comportamento illegittimo è stato tenuto dal locatore nella risoluzione del contratto di locazione.
- accertare l'infondatezza delle domande di parte attrice, la quale, in mala fede le propone ugualmente, costringendo l'odierno convenuto a partecipare ad un processo immotivato.
- dichiarare l'illegittimità delle richieste avanzate in via riconvenzionale da nei confronti di in totale assenza di Parte_2 Parte_1
prove giustificative.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale, per tutti i Parte_2
motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. pagina 3 di 9 Per Controparte_1
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, in particolare, previa dichiarazione di inammissibilità eventuali delle domande nuove svolte dalla parte appellante:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado in quanto inammissibile e/o, in ogni caso, infondata;
- dichiarare l'appello proposto da con atto di citazione in data Parte_1
13-14 febbraio 2025 inammissibile e/o improcedibile in quanto proposto in violazione dell'art. 433 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza N.
1659/2024 in data 18 dicembre 2024 emessa dal Giudice del Tribunale di Pavia nei capi e nei punti non oggetto di appello incidentale;
- dichiarare l'appello proposto da con atto di citazione in data Parte_1
13-14 febbraio 2025 inammissibile e/o improcedibile in quanto proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza N.
1659/2024 in data 18 dicembre 2024 emessa dal Giudice del Tribunale di Pavia nei capi e nei punti non oggetto di appello incidentale;
Nel merito:
- respingere integralmente i motivi di appello e tutte le domande e/o le eccezioni ex adverso formulati perché privi di fondamento, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
- confermare la sentenza N. 1659/2024 in data 18 dicembre 2024 emessa dal
Giudice del Tribunale di Pavia nella parte del provvedimento oggetto di avversaria impugnazione e relativa alla posizione del terzo chiamato , CP_3
pagina 4 di 9 al rapporto di locazione intercorso tra le parti, alla ricostruzione del sinallagma contrattuale nel caso concreto e all'inadempimento del locatore;
- in parziale riforma della sentenza N. 1659/2024 in data 18 dicembre 2024 emessa dal Giudice del Tribunale di Pavia, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla con specifico riferimento al Parte_2
paragrafo 6 della sentenza impugnata, condannare alla Parte_1
rifusione delle spese sostenute per l'avviamento dell'attività commerciale pari ad
€ 50.014,24, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà acclarata all'esito dell'espletanda istruttoria, confermando nel resto la sentenza.
Con il favore delle spese e dei compensi professionali del giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1659/2024 pubblicata in data 18 dicembre 2024, resa all'esito di giudizio condotto con rito locatizio, il Tribunale di Pavia sulle domande formulate da nei confronti di così statuiva: Parte_2 Parte_1
“- I) Dichiara inammissibile l'istanza del terzo chiamato (c.f. Controparte_4
) , già estromesso da questo giudizio;
P.IVA_2
-II) Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione la domanda principale e la domanda in via riconvenzionale di parte attrice Parte_2
(c.f. ) e, per l'effetto:
[...] P.IVA_1
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 693/2021;
b) accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 30 giugno 2018, per inadempimento del locatore, sig. Parte_1
(c.f. ; C.F._1
c) condanna il sig. al pagamento di € 12.174,00 nei confronti Parte_1
di oltre interessi nella misura legale dalla data di ciascun Parte_2
pagamento delle mensilità al saldo;
pagina 5 di 9 d) condanna il sig. (cf. ) al Parte_1 C.F._1
pagamento di € 27.093,60, in aggiunta alla somma indicata al punto precedente, nei confronti di oltre interessi nella misura legale dalla data Parte_2
di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
-III) condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte Parte_1
attrice le spese di lite, che si liquidano in € 440,5 per spese ed € 7616,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge”.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2025
e iscritto a ruolo il 21 febbraio 2025, ha interposto appello, Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita eccependo, in via preliminare, Parte_2
l'inammissibilità dell'appello “per violazione dell'art. 433 c.p.c.” in quanto introdotto erroneamente con atto di citazione anziché con ricorso nonché “per violazione dell'art. 342 c.p.c.”, stante “l'indeterminatezza dei motivi di appello proposti”. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'impugnazione e, in via di appello incidentale, ha chiesto la condanna di alla rifusione Parte_1
delle spese sostenute per l'avviamento dell'attività commerciale pari ad €
50.014,24, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
All'udienza dell' 1 luglio 2025 il Consigliere istruttore, rilevato che la causa di primo grado era stata trattata con il rito locatizio, ha disposto la conversione del rito e fissato per la discussione della causa, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., l'udienza del 22.10.2025.
All'udienza odierna la Corte ha preliminarmente invitato i procuratori delle parti a interloquire sulla questione, sollevata d'ufficio, della tempestività dell'appello principale e, con riferimento alla posizione di parte appellante, a replicare in pagina 6 di 9 ordine alle eccezioni di inammissibilità formulate da controparte nella comparsa di costituzione.
Successivamente ha invitato le parti a concludere anche nel merito e, all'esito, ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa - avente per oggetto la risoluzione di un contratto di locazione di immobile urbano - è stata correttamente trattata, in primo grado, con il rito previsto dall'art. 447-bis c.p.c. sicché l'appello, ai sensi dell'art. 433 c.p.c., avrebbe dovuto essere proposto con ricorso.
Secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, in caso di proposizione dell'appello secondo un modello formale errato, opera il principio della conversione, nel senso che l'inammissibilità è evitata nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito del lavoro e l'appello sia proposto con citazione, anziché con ricorso, se nel termine previsto a pena di decadenza sia avvenuta l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte, essendo in tal modo ugualmente conseguita la finalità della legge (Cass. n.
8947/2006; v. anche, da ultimo, Cass. sez. un. n. 927/2022 che, con riferimento all'analoga questione dell'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis
c.p.c. erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, ha affermato che non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del
2011 e che pertanto l'atto di citazione produce gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. e ha osservato che l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda, se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili pagina 7 di 9 che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo;
ha precisato, in particolare, che
“essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sottesa, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito” e che “la pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita” - e cioè, come nel caso in esame, il ricorso - oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica e, cioè, al momento del deposito in cancelleria dell'atto di citazione”).
Tanto premesso in diritto, va rilevato che nella fattispecie, premesso che per ammissione dello stesso appellante, la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 17 gennaio 2025, il termine di giorni trenta per la proposizione dell'appello scadeva il 17 febbraio 2025 (il 16 febbraio 2025 era domenica) e che l'appellante ha erroneamente proposto l'appello con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2025, ma iscritto a ruolo e depositato in cancelleria 21 febbraio 2025.
L'appello è pertanto inammissibile perché proposto dopo la scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c.
L'inammissibilità dell'appello principale comporta, ai sensi dell'art. 334, 2° comma c.p.c., la perdita di ogni efficacia dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dall'appellata.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 8 di 9 Deve infine darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia Parte_1
n. 1659/2024, pubblicata il 18/12/2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello principale e, conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo;
2. condanna l'appellante principale al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 6.734,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c.
17 L. n. 228/2012. Così deciso, in Milano il 22/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Laura Sara Tragni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2025,
TRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. LA FAUCI PAOLA (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Voghera, Via S. Ambrogio, 17, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ABELA GAETANO
(C.F. ), presso il cui studio in Pavia, via Lorenzo C.F._3
Mascheroni n. 60, è elettivamente domiciliata giusta delega in atti;
pagina 1 di 9 -APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1659/2024, pubblicata il 18/12/2024, in materia di “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 1659/2024, pronunciata dal Tribunale di Pavia e pubblicata il 18/12/2024:
– in via pregiudiziale e cautelare:
- sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito:
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello in riforma della sentenza n. 1659/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Terza Civile,
Giudice Dott. Renato CAMELI, nell'ambito del giudizio R.G. 2947/2021, pubblicata in data 18/12/2024 e notificata il 17/01/2025;
- accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che si riportano integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui sopra, provvedere come segue:
In via principale:
pagina 2 di 9 - dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalla per le ragioni esposte negli atti del Parte_2
fascicolo di primo grado.
- confermare il decreto ingiuntivo N. 693/2021 in data 07/04/2021 emesso dal
Tribunale di Pavia nella causa civile N. 1805/2021 R.G., con il quale si ingiungeva alla di pagare a la somma di € Parte_2 Parte_1
7.713,29, oltre alle spese del procedimento di ingiunzione.
- rigettare tutte le domande di controparte in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa degli atti del fascicolo di primo grado.
IN OGNI CASO
- condannare la in persona del legale Parte_2
rappresentante a pagare all'Ing. Controparte_2 Parte_1
l'importo ritenuto equo dal Giudice, a titolo di risarcimento per lite temeraria, in quanto nessun comportamento illegittimo è stato tenuto dal locatore nella risoluzione del contratto di locazione.
- accertare l'infondatezza delle domande di parte attrice, la quale, in mala fede le propone ugualmente, costringendo l'odierno convenuto a partecipare ad un processo immotivato.
- dichiarare l'illegittimità delle richieste avanzate in via riconvenzionale da nei confronti di in totale assenza di Parte_2 Parte_1
prove giustificative.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale, per tutti i Parte_2
motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. pagina 3 di 9 Per Controparte_1
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, in particolare, previa dichiarazione di inammissibilità eventuali delle domande nuove svolte dalla parte appellante:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado in quanto inammissibile e/o, in ogni caso, infondata;
- dichiarare l'appello proposto da con atto di citazione in data Parte_1
13-14 febbraio 2025 inammissibile e/o improcedibile in quanto proposto in violazione dell'art. 433 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza N.
1659/2024 in data 18 dicembre 2024 emessa dal Giudice del Tribunale di Pavia nei capi e nei punti non oggetto di appello incidentale;
- dichiarare l'appello proposto da con atto di citazione in data Parte_1
13-14 febbraio 2025 inammissibile e/o improcedibile in quanto proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza N.
1659/2024 in data 18 dicembre 2024 emessa dal Giudice del Tribunale di Pavia nei capi e nei punti non oggetto di appello incidentale;
Nel merito:
- respingere integralmente i motivi di appello e tutte le domande e/o le eccezioni ex adverso formulati perché privi di fondamento, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
- confermare la sentenza N. 1659/2024 in data 18 dicembre 2024 emessa dal
Giudice del Tribunale di Pavia nella parte del provvedimento oggetto di avversaria impugnazione e relativa alla posizione del terzo chiamato , CP_3
pagina 4 di 9 al rapporto di locazione intercorso tra le parti, alla ricostruzione del sinallagma contrattuale nel caso concreto e all'inadempimento del locatore;
- in parziale riforma della sentenza N. 1659/2024 in data 18 dicembre 2024 emessa dal Giudice del Tribunale di Pavia, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla con specifico riferimento al Parte_2
paragrafo 6 della sentenza impugnata, condannare alla Parte_1
rifusione delle spese sostenute per l'avviamento dell'attività commerciale pari ad
€ 50.014,24, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà acclarata all'esito dell'espletanda istruttoria, confermando nel resto la sentenza.
Con il favore delle spese e dei compensi professionali del giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1659/2024 pubblicata in data 18 dicembre 2024, resa all'esito di giudizio condotto con rito locatizio, il Tribunale di Pavia sulle domande formulate da nei confronti di così statuiva: Parte_2 Parte_1
“- I) Dichiara inammissibile l'istanza del terzo chiamato (c.f. Controparte_4
) , già estromesso da questo giudizio;
P.IVA_2
-II) Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione la domanda principale e la domanda in via riconvenzionale di parte attrice Parte_2
(c.f. ) e, per l'effetto:
[...] P.IVA_1
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 693/2021;
b) accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 30 giugno 2018, per inadempimento del locatore, sig. Parte_1
(c.f. ; C.F._1
c) condanna il sig. al pagamento di € 12.174,00 nei confronti Parte_1
di oltre interessi nella misura legale dalla data di ciascun Parte_2
pagamento delle mensilità al saldo;
pagina 5 di 9 d) condanna il sig. (cf. ) al Parte_1 C.F._1
pagamento di € 27.093,60, in aggiunta alla somma indicata al punto precedente, nei confronti di oltre interessi nella misura legale dalla data Parte_2
di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
-III) condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte Parte_1
attrice le spese di lite, che si liquidano in € 440,5 per spese ed € 7616,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge”.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2025
e iscritto a ruolo il 21 febbraio 2025, ha interposto appello, Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita eccependo, in via preliminare, Parte_2
l'inammissibilità dell'appello “per violazione dell'art. 433 c.p.c.” in quanto introdotto erroneamente con atto di citazione anziché con ricorso nonché “per violazione dell'art. 342 c.p.c.”, stante “l'indeterminatezza dei motivi di appello proposti”. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'impugnazione e, in via di appello incidentale, ha chiesto la condanna di alla rifusione Parte_1
delle spese sostenute per l'avviamento dell'attività commerciale pari ad €
50.014,24, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
All'udienza dell' 1 luglio 2025 il Consigliere istruttore, rilevato che la causa di primo grado era stata trattata con il rito locatizio, ha disposto la conversione del rito e fissato per la discussione della causa, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., l'udienza del 22.10.2025.
All'udienza odierna la Corte ha preliminarmente invitato i procuratori delle parti a interloquire sulla questione, sollevata d'ufficio, della tempestività dell'appello principale e, con riferimento alla posizione di parte appellante, a replicare in pagina 6 di 9 ordine alle eccezioni di inammissibilità formulate da controparte nella comparsa di costituzione.
Successivamente ha invitato le parti a concludere anche nel merito e, all'esito, ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa - avente per oggetto la risoluzione di un contratto di locazione di immobile urbano - è stata correttamente trattata, in primo grado, con il rito previsto dall'art. 447-bis c.p.c. sicché l'appello, ai sensi dell'art. 433 c.p.c., avrebbe dovuto essere proposto con ricorso.
Secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, in caso di proposizione dell'appello secondo un modello formale errato, opera il principio della conversione, nel senso che l'inammissibilità è evitata nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito del lavoro e l'appello sia proposto con citazione, anziché con ricorso, se nel termine previsto a pena di decadenza sia avvenuta l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte, essendo in tal modo ugualmente conseguita la finalità della legge (Cass. n.
8947/2006; v. anche, da ultimo, Cass. sez. un. n. 927/2022 che, con riferimento all'analoga questione dell'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis
c.p.c. erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, ha affermato che non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del
2011 e che pertanto l'atto di citazione produce gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. e ha osservato che l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda, se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili pagina 7 di 9 che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo;
ha precisato, in particolare, che
“essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sottesa, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito” e che “la pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita” - e cioè, come nel caso in esame, il ricorso - oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica e, cioè, al momento del deposito in cancelleria dell'atto di citazione”).
Tanto premesso in diritto, va rilevato che nella fattispecie, premesso che per ammissione dello stesso appellante, la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 17 gennaio 2025, il termine di giorni trenta per la proposizione dell'appello scadeva il 17 febbraio 2025 (il 16 febbraio 2025 era domenica) e che l'appellante ha erroneamente proposto l'appello con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2025, ma iscritto a ruolo e depositato in cancelleria 21 febbraio 2025.
L'appello è pertanto inammissibile perché proposto dopo la scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c.
L'inammissibilità dell'appello principale comporta, ai sensi dell'art. 334, 2° comma c.p.c., la perdita di ogni efficacia dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dall'appellata.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 8 di 9 Deve infine darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia Parte_1
n. 1659/2024, pubblicata il 18/12/2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello principale e, conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo;
2. condanna l'appellante principale al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 6.734,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c.
17 L. n. 228/2012. Così deciso, in Milano il 22/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Laura Sara Tragni
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