CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa EL AN Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2452/2022 R.G. posta in deliberazione all'udienza del
7.10.2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo
-Appellante-
Parte_2
[...] [...]
Parte_3
Avv. Carlo Guglielmi
-appellati-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2570/2022 del Tribunale di
Roma pubblicata il 22.3.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“accogliere il presente gravame, rigettare le domande tutte promosse in sede di ricorso dai sigg.ri e in quanto Parte_2 Pt_2 Parte_3 inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e prive dei presupposti per il loro accoglimento, condannando gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato:
“Rigettare l'avverso appello in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre I.V.A. e C.P.A. da distarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. e ex dipendenti di Parte_2 Controparte_1
, ancora dipendente al Parte_1 Parte_4 momento del ricorso, con tre distinti ricorsi hanno convenuto in giudizio la società deducendo di essere stati inquadrati nel livello A del CCNL, lamentando la mancata computazione nella base di calcolo del T.F.R. delle somme percepite a titolo di M.B.O.
(management by objective); hanno chiesto quindi di accertare e dichiarare il diritto a vedersi computate nella base di calcolo ai fini della determinazione del Tfr le somme percepite a titolo di retribuzione variabile MBO e più precisamente:
- a. nel giugno 2004 per il 2003: € 5.307,00 b. nel Parte_2 maggio 2005 per il 2004: € 5.253,00 c. nel maggio 2006 per il
2005: € 7.800,00 d. nel maggio 2007 per il 2006: 7.833,00 e.
2 nel giugno 2009 per il 2008: € 12.255,00 f. nel maggio 2010 per il 2009: € 12.485,00 g. nel maggio 2011 per il 2010: € 12.922,00
h. nel giugno 2012 per il 2011: € 11.630,00 i. nel maggio 2013 per il 2012: € 10.091,00 j. nel giugno 2014: per il 2013: €
8.894,00 k. nel giugno 2015 per il 2014: € 5.958,00 l. nel giugno
2016 per il 2015: € 4.590,00;
- nel maggio 2006: € 5.114,00 b. nel maggio 2007: Pt_2
4.234,00 c. nel maggio 2008: € 6.516,15 d. nel giugno 2009: €
9.165,00 e. nel maggio 2010: € 7.784,00 f. nel maggio 2011: €
8.006,00 g. nel giugno 2012: € 6.741,00 h. nel maggio 2013: €
7. 911,00 i. nel giugno 2014: € 7.973,00 j. nel giugno 2015: €
8.032,00 k. nel giugno 2016: € 3.873,66 l. nel giugno 2017: €
3.811,00;
- : a. nel 2013: € 3.881,00 b. nel 2014: € 4.779,00 c. Parte_3 nel 2015: € 5.057,00 d. nel 2016: € 5.232,00 e. nel 2017: €
5.323,00 f. nel 2019: € 10.016,00;
2. Il ha concluso chiedendo di dichiarare il proprio diritto Pt_2 all'accantonamento a titolo di Tfr al 31.12.2020 della somma ulteriore pari ad €.6342,24, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
e hanno chiesto di Parte_3 Parte_2 condannare il loro ex datore di lavoro al pagamento delle dovute differenze sul tfr, pari rispettivamente a € 2.531,88 e a € 9.000,69 ovvero alle diverse somme ritenute di giustizia;
3. Si è costituita in giudizio la società eccependo la non Parte_1 definitività dell'emolumento, di natura non obbligatoria, incerta e variabile, nonché condizionato alla realizzazione di una molteplicità di circostanze, anche estranee al rapporto di lavoro del dipendente, in quanto riconosciuto subordinatamente al conseguimento degli obiettivi annuali. La convenuta ha pertanto insistito nel rigetto delle domande.
4. Disposta la riunione dei procedimenti, la causa, è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
3 5. Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così statuito:” definitivamente pronunciando: dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi computare nella base di calcolo ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto le somme percepite a titolo di retribuzione variabile MBO;
per l'effetto, dichiara il diritto di
[...]
all'accantonamento a titolo di Tfr al 31.12.2020 della Pt_4 somma ulteriore pari ad €. 6.342,24 e condanna la società convenuta a pagare le seguenti somme: € 2.531,88 in favore di
[...]
; €9.000,69 in favore di;
oltre Parte_3 Parte_2 rivalutazione ed interessi come per legge;
condanna Parte_1
a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in euro
[...]
3800,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA”.
6. A fondamento della pronuncia il primo giudice ha posto i seguenti rilievi:
- non si è in presenza affatto di una prestazione occasionale collegata a ragioni aziendali addirittura “eventuali, imprevedibili e fortuite”, ma di un emolumento di natura retributiva erogato per molti anni ai ricorrenti;
- la struttura della retribuzione dei ricorrenti, si è sempre composta infatti di una parte fissa e di una parte variabile - denominata “m.b.o” (management by objective); essa è stata concordata nel massimo in misura pari al 10% della “Ral”
(retribuzione annuale lorda)
- La convenuta, nei diversi anni, ha comunicato annualmente ai ricorrenti l'esatto importo della retribuzione individuale di risultato in conformità con gli obiettivi da raggiungere e con i punteggi parametri base per accertarne l'avvenuto raggiungimento da parte dei lavoratori;
- I lavoratori hanno percepito per molti anni consecutivi le somme analiticamente indicate nei singoli ricorsi, con la sola eccezione del 2018 per la nota vicenda del ponte Morandi;
4 - Ai sensi dell'art. 2120 c.c., la prestazione occasionale (non utile ai fini del calcolo de TFR), infatti, è solo quella collegata a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite;
- Il contratto collettivo applicabile al caso in esame non contempla una deroga al principio normativo, in quanto l'art. 40 si limita ad affermare che “è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti”.
7. Con ricorso depositato in data 22.9.2022, Parte_1 Parte_1 con un unico articolato motivo ha contestato la gravata
[...] sentenza nella parte in cui ha ricondotto l'emolumento oggetto di controversia nell'ambito delle prestazioni corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e a titolo non occasionale di cui all'art. 2120, comma 2, c.c.
7.1. In particolare, la società ha contestato l'attribuzione a tale emolumento del requisito della non occasionalità, evidenziando come lo stesso non fosse condizionato solo dal raggiungimento da parte del lavoratore degli obiettivi assegnati dall'azienda ma anche dalla scelta discrezionale ed insindacabile di quest'ultima di ammetterlo o meno a partecipare al relativo sistema di retribuzione incentivante e dal ricorrere di una serie di presupposti non solo imponderabili ed imprevedibili ex ante ma anche del tutto indipendenti dalla posizione del lavoratore e dai contenuti della prestazione lavorativa.
8. Gli appellati hanno resistito al gravame concludendo per il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado.
9. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
5 10. L'appello è infondato. Si condivide integralmente il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata che non appare incrinato da tenore delle censure mosse con l'atto di gravame.
11. Ai sensi dell'art. 2120 c.c., “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
12. Il ccnl applicato null'altro prevede, sul punto, se non che “In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti”; dunque la norma pattizia rimanda per la determinazione del TFR interamente alla disposizione di legge senza introdurre alcun regolamento derogatorio.
13. Secondo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro (ex plurimis: Cass. n. 4286/2016,
15080/2008).
14. Sostiene la società che gli stessi ricorrenti con i rispettivi atti introduttivi hanno affermato di non aver sempre percepito nel corso della carriera lavorativa le somme a titolo di MBO e tuttavia risulta 6 incontestato che il abbia percepito l'emolumento dal 2003 Parte_2 al 2015, il dal 2005 al 2016 e il dal 2014 al 2019. Pt_2 Parte_3
15. All'evidenza, alla luce dei principi sopra esposti la corresponsione di importi nei termini anzidetti non può certo definirsi sporadica o eccezionale, né d'altro canto potrebbe considerarsi del tutto imprevedibile e fortuito il raggiungimento da parte della società degli obiettivi aziendali che dovrebbe assumere piuttosto il carattere della regola, quanto meno profilo della previsione aziendale.
16. Se ne conclude che trattasi di emolumento che, sebbene dipendente dal verificarsi di determinate condizioni, anche riconducibili alla discrezionalità datoriale, in quanto riconosciuto annualmente ai soli lavoratori ammessi al sistema retributivo incentivante (tra cui pacificamente gli odierni appellati), è pur sempre legato a fattori inerenti alla prestazione lavorativa ed è stato continuativamente dai lavoratori per un numero considerevole di anni. L'appello, pertanto non può trovare accoglimento.
17. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore degli appellati, dichiaratosi antistatario.
18. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello;
-condanna al rimborso delle spese del grado, Parte_1 liquidate in complessivi € 4.696,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi;
7 -dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Roma, 7.10.2025
Il Presidente Estensore
EL AN
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa EL AN Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2452/2022 R.G. posta in deliberazione all'udienza del
7.10.2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo
-Appellante-
Parte_2
[...] [...]
Parte_3
Avv. Carlo Guglielmi
-appellati-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2570/2022 del Tribunale di
Roma pubblicata il 22.3.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“accogliere il presente gravame, rigettare le domande tutte promosse in sede di ricorso dai sigg.ri e in quanto Parte_2 Pt_2 Parte_3 inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e prive dei presupposti per il loro accoglimento, condannando gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato:
“Rigettare l'avverso appello in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre I.V.A. e C.P.A. da distarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. e ex dipendenti di Parte_2 Controparte_1
, ancora dipendente al Parte_1 Parte_4 momento del ricorso, con tre distinti ricorsi hanno convenuto in giudizio la società deducendo di essere stati inquadrati nel livello A del CCNL, lamentando la mancata computazione nella base di calcolo del T.F.R. delle somme percepite a titolo di M.B.O.
(management by objective); hanno chiesto quindi di accertare e dichiarare il diritto a vedersi computate nella base di calcolo ai fini della determinazione del Tfr le somme percepite a titolo di retribuzione variabile MBO e più precisamente:
- a. nel giugno 2004 per il 2003: € 5.307,00 b. nel Parte_2 maggio 2005 per il 2004: € 5.253,00 c. nel maggio 2006 per il
2005: € 7.800,00 d. nel maggio 2007 per il 2006: 7.833,00 e.
2 nel giugno 2009 per il 2008: € 12.255,00 f. nel maggio 2010 per il 2009: € 12.485,00 g. nel maggio 2011 per il 2010: € 12.922,00
h. nel giugno 2012 per il 2011: € 11.630,00 i. nel maggio 2013 per il 2012: € 10.091,00 j. nel giugno 2014: per il 2013: €
8.894,00 k. nel giugno 2015 per il 2014: € 5.958,00 l. nel giugno
2016 per il 2015: € 4.590,00;
- nel maggio 2006: € 5.114,00 b. nel maggio 2007: Pt_2
4.234,00 c. nel maggio 2008: € 6.516,15 d. nel giugno 2009: €
9.165,00 e. nel maggio 2010: € 7.784,00 f. nel maggio 2011: €
8.006,00 g. nel giugno 2012: € 6.741,00 h. nel maggio 2013: €
7. 911,00 i. nel giugno 2014: € 7.973,00 j. nel giugno 2015: €
8.032,00 k. nel giugno 2016: € 3.873,66 l. nel giugno 2017: €
3.811,00;
- : a. nel 2013: € 3.881,00 b. nel 2014: € 4.779,00 c. Parte_3 nel 2015: € 5.057,00 d. nel 2016: € 5.232,00 e. nel 2017: €
5.323,00 f. nel 2019: € 10.016,00;
2. Il ha concluso chiedendo di dichiarare il proprio diritto Pt_2 all'accantonamento a titolo di Tfr al 31.12.2020 della somma ulteriore pari ad €.6342,24, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
e hanno chiesto di Parte_3 Parte_2 condannare il loro ex datore di lavoro al pagamento delle dovute differenze sul tfr, pari rispettivamente a € 2.531,88 e a € 9.000,69 ovvero alle diverse somme ritenute di giustizia;
3. Si è costituita in giudizio la società eccependo la non Parte_1 definitività dell'emolumento, di natura non obbligatoria, incerta e variabile, nonché condizionato alla realizzazione di una molteplicità di circostanze, anche estranee al rapporto di lavoro del dipendente, in quanto riconosciuto subordinatamente al conseguimento degli obiettivi annuali. La convenuta ha pertanto insistito nel rigetto delle domande.
4. Disposta la riunione dei procedimenti, la causa, è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
3 5. Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così statuito:” definitivamente pronunciando: dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi computare nella base di calcolo ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto le somme percepite a titolo di retribuzione variabile MBO;
per l'effetto, dichiara il diritto di
[...]
all'accantonamento a titolo di Tfr al 31.12.2020 della Pt_4 somma ulteriore pari ad €. 6.342,24 e condanna la società convenuta a pagare le seguenti somme: € 2.531,88 in favore di
[...]
; €9.000,69 in favore di;
oltre Parte_3 Parte_2 rivalutazione ed interessi come per legge;
condanna Parte_1
a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in euro
[...]
3800,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA”.
6. A fondamento della pronuncia il primo giudice ha posto i seguenti rilievi:
- non si è in presenza affatto di una prestazione occasionale collegata a ragioni aziendali addirittura “eventuali, imprevedibili e fortuite”, ma di un emolumento di natura retributiva erogato per molti anni ai ricorrenti;
- la struttura della retribuzione dei ricorrenti, si è sempre composta infatti di una parte fissa e di una parte variabile - denominata “m.b.o” (management by objective); essa è stata concordata nel massimo in misura pari al 10% della “Ral”
(retribuzione annuale lorda)
- La convenuta, nei diversi anni, ha comunicato annualmente ai ricorrenti l'esatto importo della retribuzione individuale di risultato in conformità con gli obiettivi da raggiungere e con i punteggi parametri base per accertarne l'avvenuto raggiungimento da parte dei lavoratori;
- I lavoratori hanno percepito per molti anni consecutivi le somme analiticamente indicate nei singoli ricorsi, con la sola eccezione del 2018 per la nota vicenda del ponte Morandi;
4 - Ai sensi dell'art. 2120 c.c., la prestazione occasionale (non utile ai fini del calcolo de TFR), infatti, è solo quella collegata a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite;
- Il contratto collettivo applicabile al caso in esame non contempla una deroga al principio normativo, in quanto l'art. 40 si limita ad affermare che “è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti”.
7. Con ricorso depositato in data 22.9.2022, Parte_1 Parte_1 con un unico articolato motivo ha contestato la gravata
[...] sentenza nella parte in cui ha ricondotto l'emolumento oggetto di controversia nell'ambito delle prestazioni corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e a titolo non occasionale di cui all'art. 2120, comma 2, c.c.
7.1. In particolare, la società ha contestato l'attribuzione a tale emolumento del requisito della non occasionalità, evidenziando come lo stesso non fosse condizionato solo dal raggiungimento da parte del lavoratore degli obiettivi assegnati dall'azienda ma anche dalla scelta discrezionale ed insindacabile di quest'ultima di ammetterlo o meno a partecipare al relativo sistema di retribuzione incentivante e dal ricorrere di una serie di presupposti non solo imponderabili ed imprevedibili ex ante ma anche del tutto indipendenti dalla posizione del lavoratore e dai contenuti della prestazione lavorativa.
8. Gli appellati hanno resistito al gravame concludendo per il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado.
9. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
5 10. L'appello è infondato. Si condivide integralmente il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata che non appare incrinato da tenore delle censure mosse con l'atto di gravame.
11. Ai sensi dell'art. 2120 c.c., “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
12. Il ccnl applicato null'altro prevede, sul punto, se non che “In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti”; dunque la norma pattizia rimanda per la determinazione del TFR interamente alla disposizione di legge senza introdurre alcun regolamento derogatorio.
13. Secondo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro (ex plurimis: Cass. n. 4286/2016,
15080/2008).
14. Sostiene la società che gli stessi ricorrenti con i rispettivi atti introduttivi hanno affermato di non aver sempre percepito nel corso della carriera lavorativa le somme a titolo di MBO e tuttavia risulta 6 incontestato che il abbia percepito l'emolumento dal 2003 Parte_2 al 2015, il dal 2005 al 2016 e il dal 2014 al 2019. Pt_2 Parte_3
15. All'evidenza, alla luce dei principi sopra esposti la corresponsione di importi nei termini anzidetti non può certo definirsi sporadica o eccezionale, né d'altro canto potrebbe considerarsi del tutto imprevedibile e fortuito il raggiungimento da parte della società degli obiettivi aziendali che dovrebbe assumere piuttosto il carattere della regola, quanto meno profilo della previsione aziendale.
16. Se ne conclude che trattasi di emolumento che, sebbene dipendente dal verificarsi di determinate condizioni, anche riconducibili alla discrezionalità datoriale, in quanto riconosciuto annualmente ai soli lavoratori ammessi al sistema retributivo incentivante (tra cui pacificamente gli odierni appellati), è pur sempre legato a fattori inerenti alla prestazione lavorativa ed è stato continuativamente dai lavoratori per un numero considerevole di anni. L'appello, pertanto non può trovare accoglimento.
17. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore degli appellati, dichiaratosi antistatario.
18. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello;
-condanna al rimborso delle spese del grado, Parte_1 liquidate in complessivi € 4.696,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi;
7 -dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Roma, 7.10.2025
Il Presidente Estensore
EL AN
8