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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/12/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 813/2024 R.G. promossa da
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sara LA, con domicilio digitale eletto come in atti;
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
(C.F./P. IVA: , in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Rovigo (RO), Via Angeli n. 47;
- resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da udienza del 29.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 20.5.2024, ha allegato di Parte_1 essere proprietaria dal 1974 del fabbricato sito in Bosaro (RO), Via Nazionale n.537 A e B e dell'adiacente terreno, censiti al NCEU del Comune di Bosaro al foglio 5, mappale 278, subb. 5, 8 e 10.
In particolare, l'attrice ha dedotto di essere divenuta proprietaria del bene in questione per successione della di lei madre per la quota di 1/2 e, successivamente, con sentenza del Pretore di Rovigo del
19.6.1986, è stato accertato l'acquisto per usucapione dell'ulteriore quota di 1/2.
1 L'attrice ha evidenziato che dal 2000 ha personalmente gestito la pizzeria “Las Vegas” al piano terra del fabbricato di sua proprietà, attività poi ceduta al di lei figlio, pur restando socia accomandante.
La ha dedotto che al confine sud della proprietà attorea è presente il mappale 279, del Pt_1 medesimo Foglio 5 dell' NCEU del Comune di Bosaro, di proprietà della società Controparte_1
c.f e p.iva con sede legale in Rovigo (RO), Via Angeli n. 47, ove è presente un
[...] P.IVA_1 passaggio carraio e pedonale, costituito da uno stradello, delimitato da due tappeti erbosi e da due piante arboree ad alto fusto, che collega fisicamente il fabbricato e l'area cortiliva di proprietà della con via Nazionale, attraverso il terreno a sud della proprietà Pt_1 Controparte_1
L'attrice ha precisato che sin dal 1974 l'area sopra descritta è stata utilizzata dalla medesima, in particolare in ragione dell'attività imprenditoriale svolta, in quanto destinata sia al parcheggio delle auto dei clienti sia per la collocazione di bidoni per la raccolta dei rifiuti.
L'attrice ha, dunque, evidenziato che nel marzo 2023 la società convenuta ha inibito l'accesso all'area cortiliva della , apponendo una sbarra metallica e una recinzione in ferro. Pt_1
L'istante ha dedotto di avere posseduto la servitù di passaggio per oltre venti anni e, pertanto, ha chiesto accertarsi la costituzione per intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio in favore del fondo di sua proprietà.
1.2. Nonostante la regolarità della notifica, la società convenuta non si è costituita in giudizio, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3 Disposto il mutamento del rito da ordinario di cognizione in semplificato, la causa è stata istruita mediante prova testi.
2. La ha documentato di avere vanamente esperito la mediazione obbligatoria. Pt_1
3. In primo luogo, si osserva che la ha fornito prova della titolarità del diritto di proprietà del Pt_1 fondo dominante, avendo depositato, oltre alle visure catastali ed ipotecarie, anche copia della nota di trascrizione successiva alla devoluzione dell'eredità materna e quella relativa alla sentenza di accertamento dell'acquisto per usucapione della residua quota (Cfr. doc. n. 1 di parte attrice).
Ebbene, come noto, spetta a chi invoca l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie e, a tal fine,
l'attore può avvalersi di testimonianze o risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio (Cfr. Cassazione civile sez. II, 24/01/2025, n.1754).
Giova, poi, rammentare che le servitù rientrano tra i diritti reali di godimento su cosa altrui ( artt.1027 e ss. c.c.) la cui struttura legale è prevista dal codice civile e che occorre distinguere tra servitù tipiche e servitù atipiche;
rispetto a quest'ultime sono le parti a poterne determinarne il contenuto in ragione
2 dell'utilità da soddisfare, pur ferma la necessità di attenersi alla struttura legale delle stesse e del rispetto del connotato della predialità, cioè la sussistenza del rapporto di servizio tra i fondi e l'utilità del fondo dominante.
E ancora, come noto, le servitù vanno distinte in coattive e volontarie;
queste ultime si possono costituire per contratto, per testamento, per destinazione del padre di famiglia e per usucapione.
Quindi le servitù si possono costituire anche involontariamente attraverso fatti generativi del diritto che comportano la loro nascita o risultino situazioni di necessità per le quali tale diritto si debba riconoscere.
Con specifico riferimento alla servitù di passaggio, essa può essere oggetto di usucapione soltanto in quanto apparente.
Più specificamente, l'apparenza ex art.1061 c.c. consiste nella presenza di segni visibili di opere permanenti destinate all'esercizio della servitù e tali da rivelare in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratti di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. (ex multis Cass. Civ. n.22290/2004, Cass.
Civ. 12362/2009, Cass. Civ. 13238/2010).
Corollario applicativo di tale principio è che non può ritenersi che la presenza di una strada di per sé sia sufficiente a far sorgere una servitù apparente, ma deve risultare essenziale che il passaggio sia stato realizzato con il preciso scopo di dare accesso, attraverso il fondo preteso servente, a quello preteso dominante. (Cass. Civ. 25.10.2017 n.25355).
E ancora la servitù di passaggio, ai fini dell'usucapione, deve essere caratterizzata da segni visibili di opere permanenti che siano destinate al suo esercizio.
Le suddette opere devono dimostrare l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere evidente che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, ma "di preciso onere a carattere stabile". In relazione all'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso ma è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati allo scopo di permettere l'accesso. Pertanto, occorre un "quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù". (Cass. Civ. Sezione II, con la sentenza 12 novembre 2024, n.
29174).
Inoltre, ai fini dell'usucapione, il passaggio, come atto d'esercizio di una servitù attiva, deve potere avvenire in qualsiasi momento, indipendentemente dalla collaborazione prestata dal titolare del fondo servente, con la conseguenza che deve considerarsi solo occasionale e non idoneo a configurare l'esercizio di una servitù attiva, il passaggio che venga esercitato attraverso il portone d'ingresso di un
3 edificio con la collaborazione dei condomini o del portiere che, di volta in volta, procedano alla rimozione della chiusura del portone stesso legittimamente apposta (Cassazione civile sez. II,
26/06/2025, n.17287).
3.1 Nella specie, parte attrice ha fornito prova a sostegno della domanda formulata.
In primo luogo, deve ribadirsi il principio secondo il quale, ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (Sez. 2, n. 12362,
27/05/2009, Rv. 608548-01; conf. Cass. n. 1912/1987).
Inoltre, “È certamente vero che questa Corte ha più volte ribadito (Cass. nn. 12238/2010, 7004/2017,
25355/2017) la necessità che consti (in questo senso si è scritto di "quid pluris") che il percorso (che come si è visto non deve necessariamente costituire "opus manu factum") abbia lo specifico scopo vantato dal preteso fondo dominante. Un tale enunciato ha, tuttavia, significato dirimente laddove il tracciato (restando all'ipotesi della servitù di passo) non presenti la esclusività di destinazione in favore del fondo di colui che pretenda di avere acquisito il diritto di transito per usucapione. Una tale evenienza nel caso in esame non consta, essendo indubbiamente univoco lo scopo della stradina” (Cfr.
Cassazione civile sez. II, 20/09/2024, n.25270.
Per quanto concerne la dimensione esteriore ed oggettiva della servitù, si osserva che, dall'esame della documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi, è possibile desumere l'esistenza di una strada in ghiaia e terra battuta, nitidamente distinta rispetto agli ulteriori elementi che compongono l'area cortiliva (siepe, aree coperte d'erba, staccionata).
Tale stradello appare essere stato realizzato con lo specifico scopo funzionale di collegamento tra l'edificio di proprietà dell'attrice ed il fondo di proprietà della convenuta, in modo da garantire al primo un accesso ulteriore ed alternativo alla strada pubblica.
La funzione di passaggio risulta inequivoca per la stessa conformazione dello stradello, delimitato ai lati dalla presenza di pianti e siepi, interrotte proprio all'evidente scopo di creare lo spazio utile al transito.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'attrice, la barra metallica, di cui la ha chiesto la Pt_1 rimozione, era in realtà esistente quantomeno dall'anno 2015, come chiaramente ricavabile dalle foto
4 depositate dalla stessa attrice ed in cui detta barra mobile risulta essere aperta (cfr. doc. n. 4 di parte attrice).
Dunque, la circostanza stessa dell'installazione di una barra mobile è significativa del fatto che sia stato esercitato il passaggio sullo stradello, ben potendo essere aperta e chiusa all'occorrenza.
In altri termini, l'esistenza stessa di uno stradello di congiunzione tra l'area antistante all'edificio di proprietà dell'attrice e l'area cortiliva di proprietà della convenuta, con la conformazione sopra descritta, può avere come unico scopo il collegamento funzionale dalla pubblica via all'immobile di proprietà dell'attrice mediante transito sul fondo di proprietà della convenuta.
Tanto è sufficiente a configurare il quid pluris di cui si è sopra detto.
Infatti, quel che dunque sostanzia il quid pluris è il "raccordo" tra il tracciato su cui si assume sia esercitato il passaggio e l'utilità ricavata dal fondo dominante, inteso come nesso "funzionale", la cui evidenza non necessariamente deve risultare da un'opera materiale ulteriore rispetto alla strada
(Cassazione civile sez. II, 25/10/2023, n.29555).
3.2 L'attrice ha poi fornito prova di avere esercitato il passaggio sullo stradello in questione per il tempo necessario per la costituzione della servitù.
Infatti, i testi escussi hanno tutti confermato che il passaggio sullo stradello venisse ordinariamente utilizzato sia dalla che da tutti gli avventori della pizzeria sita nell'edificio sin dagli anni '70 Pt_1 del secolo scorso.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Io mi sono sposato nel 1973 e credo che da allora ho Tes_1 cominciato a frequentare la pizzeria Las Vegas. Posso dire che la pizzeria è aperta da quegli anni, forse ci sono stato per la prima volta nel 1974. Ho conosciuto il padre di , che è il titolare Per_1 della pizzeria. è la madre di . La conosco da quando frequento la Parte_1 Per_1 pizzeria. Io vivo a Rovigo e la pizzeria si trova a Bosaro. Ho abitato per tredici anni a Bosaro, a Bosco del Monaco. Ricordo che quando c'era la discoteca aperta anche la pizzeria restava aperta fino a molto tardi […] Riconosco i luoghi. Posso dire che quella strada evidenziata in giallo è sempre stata usata per accedere al locale e anche per parcheggiare la macchina, in particolare quando c'era molta gente, anche perché davanti alla pizzeria ci staranno 5-6 macchine. Di recente, circa un anno e mezzo fa, sono andato in pizzeria e ho notato che quella strada non è più accessibile, nel senso che si può entrare sulla strada con la macchina ma poi non si può accedere alla pizzeria perché ci sono delle transenne in metallo che chiudono il passaggio […] Non ho un ricordo esatto della che Pt_1 utilizza quella strada. Posso dire di ricordare il marito della utilizzare quella strada, anche Pt_1 perché ricordo che prima c'era un'autofficina e si usava anche per andare lì”.
5 Anche il teste ha dichiarato: “Conosco la perché frequentavo e frequento Testimone_2 Pt_1 la pizzeria Las Vegas. La frequento dagli anni 90. Io vivo a Rovigo, a Granzette […] Riconosco i luoghi. Io ho sempre utilizzato questa strada per parcheggiare la macchina quando andavamo in pizzeria. Solitamente entravo da una parte e uscivo dall'altra, considerato che la pizzeria ha un accesso anche dall'altro lato. Credo che quella strada sia chiusa da un anno e mezzo, due anni circa, in quanto c'è una rete rigida che impedisce il passaggio. Non so cosa sia successo […] Io ho sempre visto i clienti della pizzeria utilizzare quella strada”.
Del medesimo tenore le dichiarazioni del teste “Sono un cliente della pizzeria Las Vegas Testimone_3
e quindi conosco , che è il figlio della e gestisce la pizzeria. Io frequento la Testimone_4 Pt_1 pizzeria dai primi anni 80. Dall'88 in poi l'ho frequentata con costanza, in quanto da allora abito a circa 400 metri dalla pizzeria. Mi capita di andarci anche due o tre o volte alla settimana”.
Sul capitolo 1), esibiti i doc. n. 3 e 4, risponde: “Da quando frequento i luoghi ho sempre visto utilizzare quel terreno e quella strada da parte dei clienti. Davanti alla pizzeria c'è poco spazio, quindi
i clienti si fermavano sempre in quell'area e tuttora lo fanno. Tuttavia adesso non è più possibile accedere direttamente alla pizzeria, quindi, una volta parcheggiato, bisogna uscire a piedi in strada e rientrare dall'altro lato. Ora c'è una rete che impedisce di accedere al ristorante. Non saprei dire esattamente da quando c'è quella rete, ma credo almeno un anno […] Io sono un cliente e vado per lo più di sera. Passo di lì anche quando vado al lavoro, ma non so se qualcuno ha avanzato in passato pretese rispetto a questo terreno […] Io posso dire di avere visto sempre quell'area utilizzata dai clienti. Non posso rispondere con riferimento ai proprietari del ristorante. sicuramente Per_1 parcheggia davanti al suo garage. Se non ricordo male, forse la parcheggiava la sua auto Pt_1 nera nel parcheggio che utilizziamo adesso. Il punto in cui è stata apposta la rete è quella di accesso al ristorante”.
Dunque, anche dalle dichiarazioni dei testimoni può desumersi come la abbia da oltre Pt_1 vent'anni esercitato il passaggio sullo stradello oggetto di domanda, anche accedendo direttamente dalla pubblica via e transitando sul fondo di proprietà della convenuta.
Peraltro, anche la circostanza che gli avventori della pizzeria abbiano sempre pacificamente utilizzato il passaggio per accedere alla pizzeria è ulteriore indice inequivoco del nesso funzionale di raccordo, proprio del tracciato in questione.
E ancora, che la transitasse anche a piedi sul percorso in questione è comprovato dalla Pt_1 presenza, suffragata dal riscontro fotografico relativo agli anni dal 2015 al 2022, dei bidoni per la
6 raccolta dei rifiuti della pizzeria, posti in prossimità dello stradello e raggiungibili dalla pizzeria solo transitando sullo stesso (cfr. doc. n. 4 di parte attrice)
In ragione di tutto quanto sopra esposto, va accolta la domanda per quanto di ragione, con accertamento dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio (a piedi e con veicoli) sulla parte di fondo di proprietà della società convenuta (Fg. 5 mappale 279) dalla strada pubblica (SS16 Adriatica) sino al punto di accesso allo stradello meglio descritto in motivazione e per tutta la lunghezza dello stradello ricadente nel fondo di proprietà della convenuta (percorso tracciato in giallo sulla planimetria contenuta nel doc.
3 di parte attrice).
4. La ha anche chiesto condannarsi la società convenuta alla “rimozione di ogni ostacolo che Pt_1 impedisca e/o renda difficoltoso il passaggio”.
All'esito dell'istruttoria, può ritenersi provata l'esistenza di una struttura metallica, costituita da reti delimitate e sostenute da paletti laterali, della quale va ordinata la rimozione.
Non va invece ordinata la rimozione della barra metallica, che è da tempo esistente ed installata in quella sede, come ricavabile dalle stesse fotografie depositate dall'attrice, in cui è ritratta nella sua posizione di apertura. Dunque, trattandosi di elemento mobile e che può essere aperto all'occorrenza, non può essere sul punto accolta la domanda.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b) che, quindi, è applicabile il disposto dell'art. 15 c.p.c. per il quale il valore è determinato nelle cause relative ad immobili “è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù.”;
c) che deve moltiplicarsi il reddito dominicale di 17,37 (cfr. doc. n. 8 di parte ricorrente) per 50.
6. Inoltre, la convenuta va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata ed ingiustificata partecipazione al primo incontro, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, D.Lgs. n. 28 del
2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 813/2024 R.G. così provvede:
7 accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta e dichiara, a favore dell'attrice e a vantaggio del fondo di proprietà della stessa come descritto in atti (Fg. 5 mappale 278, subb. 5, 8 e 10),
l'usucapione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio (a piedi e con veicoli e comunque avente l'estensione e le modalità di utilizzo descritte in atti) sulla parte di fondo di proprietà della società convenuta (Fg. 5 mappale 279) dalla strada pubblica (SS16 Adriatica) sino al punto di accesso allo stradello meglio descritto in motivazione e per tutta la lunghezza dello stradello ricadente nel fondo di proprietà della convenuta (percorso tracciato in giallo sulla planimetria contenuta nel doc. 3 di parte attrice); condanna la società convenuta alla rimozione della recinzione metallica apposta sullo stradello e meglio descritta in parte motiva;
condanna la resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro
994,00, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge;
condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis, comma
2, D.Lgs. n. 28 del 2010; ordina la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c. onerando tutte le parti del relativo adempimento.
Rovigo, 20.12.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 813/2024 R.G. promossa da
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sara LA, con domicilio digitale eletto come in atti;
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
(C.F./P. IVA: , in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Rovigo (RO), Via Angeli n. 47;
- resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da udienza del 29.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 20.5.2024, ha allegato di Parte_1 essere proprietaria dal 1974 del fabbricato sito in Bosaro (RO), Via Nazionale n.537 A e B e dell'adiacente terreno, censiti al NCEU del Comune di Bosaro al foglio 5, mappale 278, subb. 5, 8 e 10.
In particolare, l'attrice ha dedotto di essere divenuta proprietaria del bene in questione per successione della di lei madre per la quota di 1/2 e, successivamente, con sentenza del Pretore di Rovigo del
19.6.1986, è stato accertato l'acquisto per usucapione dell'ulteriore quota di 1/2.
1 L'attrice ha evidenziato che dal 2000 ha personalmente gestito la pizzeria “Las Vegas” al piano terra del fabbricato di sua proprietà, attività poi ceduta al di lei figlio, pur restando socia accomandante.
La ha dedotto che al confine sud della proprietà attorea è presente il mappale 279, del Pt_1 medesimo Foglio 5 dell' NCEU del Comune di Bosaro, di proprietà della società Controparte_1
c.f e p.iva con sede legale in Rovigo (RO), Via Angeli n. 47, ove è presente un
[...] P.IVA_1 passaggio carraio e pedonale, costituito da uno stradello, delimitato da due tappeti erbosi e da due piante arboree ad alto fusto, che collega fisicamente il fabbricato e l'area cortiliva di proprietà della con via Nazionale, attraverso il terreno a sud della proprietà Pt_1 Controparte_1
L'attrice ha precisato che sin dal 1974 l'area sopra descritta è stata utilizzata dalla medesima, in particolare in ragione dell'attività imprenditoriale svolta, in quanto destinata sia al parcheggio delle auto dei clienti sia per la collocazione di bidoni per la raccolta dei rifiuti.
L'attrice ha, dunque, evidenziato che nel marzo 2023 la società convenuta ha inibito l'accesso all'area cortiliva della , apponendo una sbarra metallica e una recinzione in ferro. Pt_1
L'istante ha dedotto di avere posseduto la servitù di passaggio per oltre venti anni e, pertanto, ha chiesto accertarsi la costituzione per intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio in favore del fondo di sua proprietà.
1.2. Nonostante la regolarità della notifica, la società convenuta non si è costituita in giudizio, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3 Disposto il mutamento del rito da ordinario di cognizione in semplificato, la causa è stata istruita mediante prova testi.
2. La ha documentato di avere vanamente esperito la mediazione obbligatoria. Pt_1
3. In primo luogo, si osserva che la ha fornito prova della titolarità del diritto di proprietà del Pt_1 fondo dominante, avendo depositato, oltre alle visure catastali ed ipotecarie, anche copia della nota di trascrizione successiva alla devoluzione dell'eredità materna e quella relativa alla sentenza di accertamento dell'acquisto per usucapione della residua quota (Cfr. doc. n. 1 di parte attrice).
Ebbene, come noto, spetta a chi invoca l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie e, a tal fine,
l'attore può avvalersi di testimonianze o risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio (Cfr. Cassazione civile sez. II, 24/01/2025, n.1754).
Giova, poi, rammentare che le servitù rientrano tra i diritti reali di godimento su cosa altrui ( artt.1027 e ss. c.c.) la cui struttura legale è prevista dal codice civile e che occorre distinguere tra servitù tipiche e servitù atipiche;
rispetto a quest'ultime sono le parti a poterne determinarne il contenuto in ragione
2 dell'utilità da soddisfare, pur ferma la necessità di attenersi alla struttura legale delle stesse e del rispetto del connotato della predialità, cioè la sussistenza del rapporto di servizio tra i fondi e l'utilità del fondo dominante.
E ancora, come noto, le servitù vanno distinte in coattive e volontarie;
queste ultime si possono costituire per contratto, per testamento, per destinazione del padre di famiglia e per usucapione.
Quindi le servitù si possono costituire anche involontariamente attraverso fatti generativi del diritto che comportano la loro nascita o risultino situazioni di necessità per le quali tale diritto si debba riconoscere.
Con specifico riferimento alla servitù di passaggio, essa può essere oggetto di usucapione soltanto in quanto apparente.
Più specificamente, l'apparenza ex art.1061 c.c. consiste nella presenza di segni visibili di opere permanenti destinate all'esercizio della servitù e tali da rivelare in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratti di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. (ex multis Cass. Civ. n.22290/2004, Cass.
Civ. 12362/2009, Cass. Civ. 13238/2010).
Corollario applicativo di tale principio è che non può ritenersi che la presenza di una strada di per sé sia sufficiente a far sorgere una servitù apparente, ma deve risultare essenziale che il passaggio sia stato realizzato con il preciso scopo di dare accesso, attraverso il fondo preteso servente, a quello preteso dominante. (Cass. Civ. 25.10.2017 n.25355).
E ancora la servitù di passaggio, ai fini dell'usucapione, deve essere caratterizzata da segni visibili di opere permanenti che siano destinate al suo esercizio.
Le suddette opere devono dimostrare l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere evidente che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, ma "di preciso onere a carattere stabile". In relazione all'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso ma è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati allo scopo di permettere l'accesso. Pertanto, occorre un "quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù". (Cass. Civ. Sezione II, con la sentenza 12 novembre 2024, n.
29174).
Inoltre, ai fini dell'usucapione, il passaggio, come atto d'esercizio di una servitù attiva, deve potere avvenire in qualsiasi momento, indipendentemente dalla collaborazione prestata dal titolare del fondo servente, con la conseguenza che deve considerarsi solo occasionale e non idoneo a configurare l'esercizio di una servitù attiva, il passaggio che venga esercitato attraverso il portone d'ingresso di un
3 edificio con la collaborazione dei condomini o del portiere che, di volta in volta, procedano alla rimozione della chiusura del portone stesso legittimamente apposta (Cassazione civile sez. II,
26/06/2025, n.17287).
3.1 Nella specie, parte attrice ha fornito prova a sostegno della domanda formulata.
In primo luogo, deve ribadirsi il principio secondo il quale, ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (Sez. 2, n. 12362,
27/05/2009, Rv. 608548-01; conf. Cass. n. 1912/1987).
Inoltre, “È certamente vero che questa Corte ha più volte ribadito (Cass. nn. 12238/2010, 7004/2017,
25355/2017) la necessità che consti (in questo senso si è scritto di "quid pluris") che il percorso (che come si è visto non deve necessariamente costituire "opus manu factum") abbia lo specifico scopo vantato dal preteso fondo dominante. Un tale enunciato ha, tuttavia, significato dirimente laddove il tracciato (restando all'ipotesi della servitù di passo) non presenti la esclusività di destinazione in favore del fondo di colui che pretenda di avere acquisito il diritto di transito per usucapione. Una tale evenienza nel caso in esame non consta, essendo indubbiamente univoco lo scopo della stradina” (Cfr.
Cassazione civile sez. II, 20/09/2024, n.25270.
Per quanto concerne la dimensione esteriore ed oggettiva della servitù, si osserva che, dall'esame della documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi, è possibile desumere l'esistenza di una strada in ghiaia e terra battuta, nitidamente distinta rispetto agli ulteriori elementi che compongono l'area cortiliva (siepe, aree coperte d'erba, staccionata).
Tale stradello appare essere stato realizzato con lo specifico scopo funzionale di collegamento tra l'edificio di proprietà dell'attrice ed il fondo di proprietà della convenuta, in modo da garantire al primo un accesso ulteriore ed alternativo alla strada pubblica.
La funzione di passaggio risulta inequivoca per la stessa conformazione dello stradello, delimitato ai lati dalla presenza di pianti e siepi, interrotte proprio all'evidente scopo di creare lo spazio utile al transito.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'attrice, la barra metallica, di cui la ha chiesto la Pt_1 rimozione, era in realtà esistente quantomeno dall'anno 2015, come chiaramente ricavabile dalle foto
4 depositate dalla stessa attrice ed in cui detta barra mobile risulta essere aperta (cfr. doc. n. 4 di parte attrice).
Dunque, la circostanza stessa dell'installazione di una barra mobile è significativa del fatto che sia stato esercitato il passaggio sullo stradello, ben potendo essere aperta e chiusa all'occorrenza.
In altri termini, l'esistenza stessa di uno stradello di congiunzione tra l'area antistante all'edificio di proprietà dell'attrice e l'area cortiliva di proprietà della convenuta, con la conformazione sopra descritta, può avere come unico scopo il collegamento funzionale dalla pubblica via all'immobile di proprietà dell'attrice mediante transito sul fondo di proprietà della convenuta.
Tanto è sufficiente a configurare il quid pluris di cui si è sopra detto.
Infatti, quel che dunque sostanzia il quid pluris è il "raccordo" tra il tracciato su cui si assume sia esercitato il passaggio e l'utilità ricavata dal fondo dominante, inteso come nesso "funzionale", la cui evidenza non necessariamente deve risultare da un'opera materiale ulteriore rispetto alla strada
(Cassazione civile sez. II, 25/10/2023, n.29555).
3.2 L'attrice ha poi fornito prova di avere esercitato il passaggio sullo stradello in questione per il tempo necessario per la costituzione della servitù.
Infatti, i testi escussi hanno tutti confermato che il passaggio sullo stradello venisse ordinariamente utilizzato sia dalla che da tutti gli avventori della pizzeria sita nell'edificio sin dagli anni '70 Pt_1 del secolo scorso.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Io mi sono sposato nel 1973 e credo che da allora ho Tes_1 cominciato a frequentare la pizzeria Las Vegas. Posso dire che la pizzeria è aperta da quegli anni, forse ci sono stato per la prima volta nel 1974. Ho conosciuto il padre di , che è il titolare Per_1 della pizzeria. è la madre di . La conosco da quando frequento la Parte_1 Per_1 pizzeria. Io vivo a Rovigo e la pizzeria si trova a Bosaro. Ho abitato per tredici anni a Bosaro, a Bosco del Monaco. Ricordo che quando c'era la discoteca aperta anche la pizzeria restava aperta fino a molto tardi […] Riconosco i luoghi. Posso dire che quella strada evidenziata in giallo è sempre stata usata per accedere al locale e anche per parcheggiare la macchina, in particolare quando c'era molta gente, anche perché davanti alla pizzeria ci staranno 5-6 macchine. Di recente, circa un anno e mezzo fa, sono andato in pizzeria e ho notato che quella strada non è più accessibile, nel senso che si può entrare sulla strada con la macchina ma poi non si può accedere alla pizzeria perché ci sono delle transenne in metallo che chiudono il passaggio […] Non ho un ricordo esatto della che Pt_1 utilizza quella strada. Posso dire di ricordare il marito della utilizzare quella strada, anche Pt_1 perché ricordo che prima c'era un'autofficina e si usava anche per andare lì”.
5 Anche il teste ha dichiarato: “Conosco la perché frequentavo e frequento Testimone_2 Pt_1 la pizzeria Las Vegas. La frequento dagli anni 90. Io vivo a Rovigo, a Granzette […] Riconosco i luoghi. Io ho sempre utilizzato questa strada per parcheggiare la macchina quando andavamo in pizzeria. Solitamente entravo da una parte e uscivo dall'altra, considerato che la pizzeria ha un accesso anche dall'altro lato. Credo che quella strada sia chiusa da un anno e mezzo, due anni circa, in quanto c'è una rete rigida che impedisce il passaggio. Non so cosa sia successo […] Io ho sempre visto i clienti della pizzeria utilizzare quella strada”.
Del medesimo tenore le dichiarazioni del teste “Sono un cliente della pizzeria Las Vegas Testimone_3
e quindi conosco , che è il figlio della e gestisce la pizzeria. Io frequento la Testimone_4 Pt_1 pizzeria dai primi anni 80. Dall'88 in poi l'ho frequentata con costanza, in quanto da allora abito a circa 400 metri dalla pizzeria. Mi capita di andarci anche due o tre o volte alla settimana”.
Sul capitolo 1), esibiti i doc. n. 3 e 4, risponde: “Da quando frequento i luoghi ho sempre visto utilizzare quel terreno e quella strada da parte dei clienti. Davanti alla pizzeria c'è poco spazio, quindi
i clienti si fermavano sempre in quell'area e tuttora lo fanno. Tuttavia adesso non è più possibile accedere direttamente alla pizzeria, quindi, una volta parcheggiato, bisogna uscire a piedi in strada e rientrare dall'altro lato. Ora c'è una rete che impedisce di accedere al ristorante. Non saprei dire esattamente da quando c'è quella rete, ma credo almeno un anno […] Io sono un cliente e vado per lo più di sera. Passo di lì anche quando vado al lavoro, ma non so se qualcuno ha avanzato in passato pretese rispetto a questo terreno […] Io posso dire di avere visto sempre quell'area utilizzata dai clienti. Non posso rispondere con riferimento ai proprietari del ristorante. sicuramente Per_1 parcheggia davanti al suo garage. Se non ricordo male, forse la parcheggiava la sua auto Pt_1 nera nel parcheggio che utilizziamo adesso. Il punto in cui è stata apposta la rete è quella di accesso al ristorante”.
Dunque, anche dalle dichiarazioni dei testimoni può desumersi come la abbia da oltre Pt_1 vent'anni esercitato il passaggio sullo stradello oggetto di domanda, anche accedendo direttamente dalla pubblica via e transitando sul fondo di proprietà della convenuta.
Peraltro, anche la circostanza che gli avventori della pizzeria abbiano sempre pacificamente utilizzato il passaggio per accedere alla pizzeria è ulteriore indice inequivoco del nesso funzionale di raccordo, proprio del tracciato in questione.
E ancora, che la transitasse anche a piedi sul percorso in questione è comprovato dalla Pt_1 presenza, suffragata dal riscontro fotografico relativo agli anni dal 2015 al 2022, dei bidoni per la
6 raccolta dei rifiuti della pizzeria, posti in prossimità dello stradello e raggiungibili dalla pizzeria solo transitando sullo stesso (cfr. doc. n. 4 di parte attrice)
In ragione di tutto quanto sopra esposto, va accolta la domanda per quanto di ragione, con accertamento dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio (a piedi e con veicoli) sulla parte di fondo di proprietà della società convenuta (Fg. 5 mappale 279) dalla strada pubblica (SS16 Adriatica) sino al punto di accesso allo stradello meglio descritto in motivazione e per tutta la lunghezza dello stradello ricadente nel fondo di proprietà della convenuta (percorso tracciato in giallo sulla planimetria contenuta nel doc.
3 di parte attrice).
4. La ha anche chiesto condannarsi la società convenuta alla “rimozione di ogni ostacolo che Pt_1 impedisca e/o renda difficoltoso il passaggio”.
All'esito dell'istruttoria, può ritenersi provata l'esistenza di una struttura metallica, costituita da reti delimitate e sostenute da paletti laterali, della quale va ordinata la rimozione.
Non va invece ordinata la rimozione della barra metallica, che è da tempo esistente ed installata in quella sede, come ricavabile dalle stesse fotografie depositate dall'attrice, in cui è ritratta nella sua posizione di apertura. Dunque, trattandosi di elemento mobile e che può essere aperto all'occorrenza, non può essere sul punto accolta la domanda.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b) che, quindi, è applicabile il disposto dell'art. 15 c.p.c. per il quale il valore è determinato nelle cause relative ad immobili “è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù.”;
c) che deve moltiplicarsi il reddito dominicale di 17,37 (cfr. doc. n. 8 di parte ricorrente) per 50.
6. Inoltre, la convenuta va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata ed ingiustificata partecipazione al primo incontro, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, D.Lgs. n. 28 del
2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 813/2024 R.G. così provvede:
7 accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta e dichiara, a favore dell'attrice e a vantaggio del fondo di proprietà della stessa come descritto in atti (Fg. 5 mappale 278, subb. 5, 8 e 10),
l'usucapione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio (a piedi e con veicoli e comunque avente l'estensione e le modalità di utilizzo descritte in atti) sulla parte di fondo di proprietà della società convenuta (Fg. 5 mappale 279) dalla strada pubblica (SS16 Adriatica) sino al punto di accesso allo stradello meglio descritto in motivazione e per tutta la lunghezza dello stradello ricadente nel fondo di proprietà della convenuta (percorso tracciato in giallo sulla planimetria contenuta nel doc. 3 di parte attrice); condanna la società convenuta alla rimozione della recinzione metallica apposta sullo stradello e meglio descritta in parte motiva;
condanna la resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro
994,00, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge;
condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis, comma
2, D.Lgs. n. 28 del 2010; ordina la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c. onerando tutte le parti del relativo adempimento.
Rovigo, 20.12.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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