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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE di DIVORZIO
nella causa promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Marta Guerini Rocco parte ricorrente contro nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Crema il 21.7.2001 e dalla loro PE unione è nato a [...] il [...].
Con decreto del 29.1.2015 questo Tribunale omologava l'accordo di PE separazione personale delle parti, disponendo l'affido condiviso di , il suo collocamento presso la madre, un libero diritto di visita paterno, l'obbligo del PE di versare un assegno di mantenimento a favore di (si veda il CP_1 decreto al doc. 3 ricorrente).
Con ricorso depositato il 12/07/2024 la ha adito il presente Tribunale Pt_1 per la pronuncia del divorzio, evidenziando non solo che il non avrebbe CP_1 compiutamente osservato le condizioni della separazione ma, soprattutto che PE sarebbero sorti problemi nell'esercizio della bigenitorialità, essendo che ha cominciato a soffrire di fobia sociale, essendo che il non accetterrebbe CP_1 questa circostanza, ostacolando le iniziative di essa madre per dare avvio ad un percorso psicologico a beneficio del figlio.
Il è stato dichiarato contumace all'udienza del 22.11.2025, in cui sono CP_1 stati assunti i provvedimenti provvisori del caso.
Adottati due provvedimenti ex art. 473bis.38 cod. proc. civ. , a fronte del persistere di una condotta non collaborativa del nel prestare il consenso CP_1
PE alle cure per la ha avanzato domanda di affido cd superesclusivo CP_1 del figlio a sé ed ha chiesto la pronuncia parziale sullo status.
La domanda di divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3 c.
II lettera b) l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato omologato nel 2015; dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Con separata ordinanza ex art 279 cod. proc. civ. si disporrà la prosecuzione del giudizio. Le spese di lite saranno regolate all'esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, non definitivamente decidendo la causa R.G.
1250/ 2024
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra Parte_1 [...]
matrimonio contratto in Crema il 21.7.2001 e Controparte_1 iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crema al n. 23
Parte I Serie C anno 2001 così deciso in Cremona, il 23/05/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crema;