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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 6.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 8501 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Antonella Spicciariello;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: merito atp
*******
Con ricorso depositato in data 28.6.2024 la ricorrente indicata in epigrafe premetteva: di aver promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, aveva espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4
c.p.c.. Dunque, adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché - verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse il proprio stato patologico tale da integrare i presupposti delle prestazioni richieste, con decorrenza sin dalla domanda amministrativa.
Rimarcava in particolare la nullità della c.t.u., non avendo il consulente preso posizione alcune sulle osservazioni inviategli.
Prendeva inoltre posizione circa il contenuto della consulenza, non avendo il c.t.u. preso in considerazione alcuni documenti ritenuti invece fondamentali per attestare le condizioni comprovanti l'indennità richiesta.
Ricostituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che la valutazione espressa dal c.t.u. nella pregressa fase processuale meriti di essere riconsiderata sulla scorta di un differente apprezzamento giuridico e dell'esito del rinnovo delle operazioni peritali.
Procedendo, infatti, ad un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa, sottoposte al vaglio critico di un attento e logico apprezzamento, si perviene al ponderato convincimento secondo cui, per effetto della natura delle malattie riscontrate e dello stadio patologico raggiunto da ciascuna di esse e nel loro complesso, la ricorrente fosse meritevole dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
In particolare, come dedotto dal nuovo c.t.u., dott. nella sua Persona_1
perizia:
1. “L'esame clinico della ricorrente, integrato dai dati della documentazione sanitaria visionata, permette di affermare che la ricorrente è affetta da:
“turbe della statica e della dinamica in soggetto con spondiloartrosi del rachide lombare complicata da protrusioni discali multiple, anterolistesi di L4 su L5 e stenosi del canale vertebrale;
sindrome da sovrapposizione asma-broncopatia cronico ostruttiva;
Pag. 2 di 5 cardiopatia sclerotica-ipertensiva con moderata insufficienza mitralica III NYHA;
sindrome depressiva;
esiti colecistectomia complicata da laparocele recidivo;
pregressa tiroidectomia totale per gozzo multinodulare;
2. Orbene, nel caso in esame il quadro clinico patito dalla ricorrente, determinante un pregiudizio tale da compromettere la capacità di svolgere autonomamente tali attività, è da ricercarsi nel combinarsi degli effetti tra le patologie muscolo-scheletriche, respiratorie e cardiovascolari. A carico dell'apparato respiratorio, la paziente presenta una sindrome da sovrapposizione asma-broncopneumopatia cronica ostruttiva (ACOS), patologia complessa che combina caratteristiche cliniche e funzionali di entrambe le entità, rendendo la gestione terapeutica difficoltosa, come evidenziato dai frequenti ricoveri a cui la ricorrente si è sottoposta nel corso degli anni. L'esame obiettivo ha rilevato un compenso inadeguato del quadro clinico nonostante la farmacoterapia, aggravato dal persistente tabagismo. A carico dell'apparato cardiovascolare, invece, la ricorrente è affetta da cardiopatia sclerotica-ipertensiva con moderata insufficienza mitralica, che nel 2022 l'UO di Cardiologia del di Bari riteneva ascrivibile CP_2
alla classe III NYHA. La classificazione redatta dalla New York Heart
Association si fonda sulla valutazione della limitazione funzionale dell'apparato cardiocircolatorio, determinata dalla ridotta tolleranza all'esercizio fisico nei soggetti affetti da cardiopatia. In Classe I rientrano i pazienti asintomatici durante lo svolgimento di attività fisiche ordinarie, che non evocano dispnea, palpitazioni o affaticamento eccessivo. La
Classe II annovera soggetti con lieve limitazione dell'attività fisica, ulteriormente suddivisibile, secondo la classificazione di Sokolow e Ilroy, in IIS, caratterizzata dall'insorgenza di sintomi durante attività fisiche di maggiore intensità, e IIM, dove si osserva una lieve limitazione in tutte le forme di attività fisica. La Classe III si distingue per una limitazione marcata dell'attività fisica, in cui il paziente risulta asintomatico a riposo,
Pag. 3 di 5 ma manifesta sintomi quali dispnea, affaticamento o palpitazioni anche a fronte di attività fisiche di entità inferiore rispetto a quelle consuete, denotando una significativa compromissione della tolleranza all'esercizio anche per sforzi minimi, come quelli implicati nelle attività quotidiane. La compromissione della funzione respiratoria, aggravata dal persistente tabagismo, si associa alla limitazione funzionale cardiaca, entrambe classificate come gravi e impattanti sulle attività della vita quotidiana della ricorrente;
3. In conclusione, sulla base del quadro clinico descritto, è possibile affermare che nel caso in esame la seconda condizione necessaria per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sussiste;
4. Riguardo alla determinazione della decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento, si ritiene che essa possa essere fatta risalire alla data della domanda amministrativa”.
In definitiva, il ricorso dev'essere integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Allo stesso modo, le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell' CP_1
soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 8501 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) dichiara che è in possesso del requisito sanitario Parte_1 dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (22.7.2022); CP_
2) condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.100,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 2.251,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
Pag. 4 di 5 3) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della CP_1
consulenza tecnica liquidate come da separato decreto.
Bari, 6.6.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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