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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2220/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14703/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N.20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S. Lucia N. 81 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250016020347000 TASSA AUTOMOBIL 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250016020347000 TASSA AUTOMOBIL 2020 contro
Regione Campania - Via S. Lucia N. 81 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025000333718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2252/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 , ha impugnato le cartelle di pagamento n. 07120250016020347000 e n. 0712025000333718000 notificate in data 14.05.2025 emesse dall'ADER relative alla tassa automobilistica rispettivamente per l'anno 2019 e per l'anno 2020 ed ha opposto l'intervenuta prescrizione del tributo con richiesta di annullamento dell'atto e vittoria di spese con attribuzione al procuratore.
Il ricorso è stato regolarmente introdotto nei confronti dell'ER e della Regione Campania.
Si è costituita l'ER, e ha dedotto che la Regione Campania ha notificato in data 08.07.2022 l'avviso di accertamento n. 964011277792 avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica per l'annualità 2019 e poi notificato, in data 09.06.2023, l'avviso di accertamento n. 064057569615 avente ad oggetto il mancato pagamento delle tasse automobilistiche per l'annualità 2020 ed ha concluso con la richiesta di rigetto e la condanna al pagamento delle spese.
Si è costituita la Regione Campania che ha dedotto la validità delle notifiche degli atti prodromici e sostenuto, infondata la prescrizione, e concluso per la conferma della legittimità degli atti emessi con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La Regione Campania ha versato in atti le cartoline di notifica di tali avvisi di accertamento, primi atti emessi dalla Amministrazione regionale, da cui si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione riportato sull'avviso; cartoline che evidenziano la ricezione degli atti presso il domicilio per l'avviso accertamento n. 064057569615 notificato il 09/06/2023 in relazione alla cartella 071 2025 00903337 18 000, e per l'avviso accertamento n. 964011277792 notificato in data 08/07/2022 in relazione alla cartella 071
2025 00160203 47 000.
Dalla data di notifica degli atti alla data di notifica delle cartelle non è intervenuta la prescrizione ex art. 5 del D.L. 953/82, convertito nella Legge 53/83 (e successive modifiche come la L. 60/86)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente in € 200,00 oltre spese generali al 15% e oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Napoli, 5 febbraio 2026
Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14703/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N.20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S. Lucia N. 81 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250016020347000 TASSA AUTOMOBIL 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250016020347000 TASSA AUTOMOBIL 2020 contro
Regione Campania - Via S. Lucia N. 81 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025000333718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2252/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 , ha impugnato le cartelle di pagamento n. 07120250016020347000 e n. 0712025000333718000 notificate in data 14.05.2025 emesse dall'ADER relative alla tassa automobilistica rispettivamente per l'anno 2019 e per l'anno 2020 ed ha opposto l'intervenuta prescrizione del tributo con richiesta di annullamento dell'atto e vittoria di spese con attribuzione al procuratore.
Il ricorso è stato regolarmente introdotto nei confronti dell'ER e della Regione Campania.
Si è costituita l'ER, e ha dedotto che la Regione Campania ha notificato in data 08.07.2022 l'avviso di accertamento n. 964011277792 avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica per l'annualità 2019 e poi notificato, in data 09.06.2023, l'avviso di accertamento n. 064057569615 avente ad oggetto il mancato pagamento delle tasse automobilistiche per l'annualità 2020 ed ha concluso con la richiesta di rigetto e la condanna al pagamento delle spese.
Si è costituita la Regione Campania che ha dedotto la validità delle notifiche degli atti prodromici e sostenuto, infondata la prescrizione, e concluso per la conferma della legittimità degli atti emessi con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La Regione Campania ha versato in atti le cartoline di notifica di tali avvisi di accertamento, primi atti emessi dalla Amministrazione regionale, da cui si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione riportato sull'avviso; cartoline che evidenziano la ricezione degli atti presso il domicilio per l'avviso accertamento n. 064057569615 notificato il 09/06/2023 in relazione alla cartella 071 2025 00903337 18 000, e per l'avviso accertamento n. 964011277792 notificato in data 08/07/2022 in relazione alla cartella 071
2025 00160203 47 000.
Dalla data di notifica degli atti alla data di notifica delle cartelle non è intervenuta la prescrizione ex art. 5 del D.L. 953/82, convertito nella Legge 53/83 (e successive modifiche come la L. 60/86)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente in € 200,00 oltre spese generali al 15% e oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Napoli, 5 febbraio 2026
Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri