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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 938/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
GI GE, TO
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1064/2021 depositato il 19/02/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. in Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1786/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 30/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 223520 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso depositato in data 06.06.2019 Resistente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'intimazione di pagamento n. 223520 notificata in data 29.12.2018, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 1.025,18 a titolo di TIA per l'anno di imposta
2006. La ricorrente ha chiesto annullarsi l'atto in oggetto, adducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il tributo.L'ATO ME1 ritualmente convocata non è costituita.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'ATO chiedendo la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) il ricorso è fondato.Nel susseguirsi delle varie norme in materia di tariffa e Tarsu ed in vigenza del D.
Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006, che in buona sostanza ha regolato la materia a proposito della tariffa per gestione dei rifiuti urbani, vi è da osservare che la legge 27 febbraio 2009 n. 13 ha stabilito che ove il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del decreto legislativo richiamato non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2) Il termine del 30 giugno 2009 è scaduto senza che sia stato adottato il regolamento per cui nella sostanza tariffa e tarsu si equivalgono fino a quando i Comuni non abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi superiori all'85% con la conseguenza che va così differita l'operatività della tariffa e che il prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recata dal D. Lvo 3.4.2006 n. 152, adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per gli anni 2007,2008 2009 ed ora anche 2010 visto la proroga di legge a tale data perchè la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entri in pieno regime. Il decreto mille proroghe ha prorogato la TIA al 31.12.2010.
3) Rebus sic stantibus, ai fini della determinazione della tariffa valgono le disposizioni ancora non abrogate in quanto il D.M. previsto dal comma 6 del D.Lgs. 152 non è stato emanato per cui sono I Consigli Comunali
a determinare la tariffa anche quando si sono consorziati nelle ATO che hanno unicamente il potere di riscuotere la tariffa e non la tassa, la cui competenza rimane al Comune. La giurisdizione esclusiva in materia di tariffa riconosciuta al giudice tributario dal costante a orientamento giurisprudenziale della Corte di
Cassazione ha fatto emergere :a- che non vi è reale differenza, nel presupposto e nella disciplina giuridica sostanziale, tra la Tassa rifiuti e TIA, trattandosi comunque di entrate pubblicistiche non negoziali e non sinallagmatiche;
b-gli atti con cui viene richiesta la TIA al contribuente hanno natura di atti amministrativi impositivi;
c-tali atti sono impugnabili in commissione tributaria e devono recare un determinato contenuto al fine di consentire l'esercizio da parte del destinatario del diritto alla difesa.
4) Queste affermazioni portano alla conclusione che per la riscossione sia nei modi che nei termini valgono le norme introdotte dalla c.d. miniriforma dei tributi locali contenuta nei commi 161 e seguenti della legge n.
296 del 2006 (finanziaria 2007). Il legislatore con la legge 27-12-2006 n. 296 all'art. 1 commi da 161 a 167 ha ridisciplinato e dettato nuove regole per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali . Per tutti i tributi
è stata prevista una normativa uniforme nel senso che la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti,l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti deve avvenire a mezzo notifica al contribuente da parte dell'ente locale, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,un apposito avviso motivato.
5) Il legislatore ha anche determinato regole tassative sui requisiti dell'avviso,sui presupposti su cui deve basarsi, sull'obbligo di notificare anche l'atto a cui l'avviso eventualmente si richiama, l'indicazione del responsabile del procedimento e cosi via. L'avviso motivato deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
nella ipotesi in cui l'accertamento diventi definitivo perché non opposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica o perché, se opposto, sia passata in giudicato la sentenza che ha deciso l'eventuale ricorso, il debito di imposta con gli accessori viene iscritto a ruolo diventando titolo esecutivo da notificarsi al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo.
6) Le disposizioni di legge innovative si applicano dalla entrata in vigore della legge, ossia dall'1-1-2007 ad eccezione dei rapporti di imposta pendenti a questa data ai quali il legislatore ha inteso applicare le norme di cui ai commi da 161 a 170 dell'art. 1 della legge finanziaria. Per rapporti di imposta pendenti devono intendersi tutti quei rapporti per i quali non sono spirati alla data del 31-12-2006 i termini di decadenza posti dalla vecchia legge nonché tutti i rapporti che si trovano pendenti innanzi alle commissioni tributarie e quindi in pendenza di giudizio.
7) Ora se le ATO hanno solo il potere di riscuotere la Tariffa determinata dai Consigli Comunali ed il
Comune nel regolamento di applicazione della TIA - che è ancora in vigore proprio perché non è stato ancora adottato il regolamento da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela previsto dal comma 6 dell'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152- prevede che il gestore del servizio ha anche la delega alla riscossione della TIA, non vi è dubbio che tale delegato e per l'esattezza l'ATO ha il potere di riscuotere anche a mezzo di ingiunzioni di pagamenti anche perché l'art. 10 del contratto per la gestione non esclude espressamente tale potere. Comunque nell'eventuale contrasto tra la norma privatistica del contratto e quella del regolamento prevale la disposizione del regolamento a cui ha dato piena efficacia la legge 27.02.2009
n. 13 nel consentire ai Comuni che hanno adottato la TIA di farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
8) La riscossione e l'accertamento, anche per la TIA, sono soggetti quindi alla legge di riforma dei tributi locali per cui la ingiunzione di pagamento (equiparabile alla cartella) non può avvenire se non vi è stato un avviso di accertamento regolarmente notificato che nella fattispecie viene sostituito dalla notifica delle fatture.
9) Agli atti di causa però non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento anche se nella intimazione c'è un riferimento a fatture (che, come detto, potrebbero essere equiparate all'avviso di accertamento); non vi è prova che tali fatture siano state notificate prima ancora di procedere alla intimazione di pagamento e che per la nuova legge può avvenire entro tre anni da quando l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.
10) Deve ritenersi ancora, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati. Come detto, la TIA è una mera variante della Tarsu e, quindi, un tributo locale soggetto al termine di prescrizione quinquennale (articolo
2948 c.v. ) L'applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) è stata affermata dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010. In particolare la Cassazione sostiene che i tributi locali ( a differenza di quelli erariali) sono prestazioni periodiche "e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2948 n. 4 del Codice Civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.
11) Nel caso che ci occupa, quindi, trattandosi di periodo di imposta 2006, al momento della notifica dell'ingiunzione di pagamento in contestazione (29.12.2018) ed in assenza di prova della notifica di ulteriori atti interruttivi, deve ritenersi inutilmente decorso il termine della prescrizione previsto per i crediti in contestazione. ricorso va pertanto accolto .Le spese del giudizio poste a carico della parte soccombente liquidate come da dispositivo.
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
In particolare, è infondato il primo motive relative all' IRRICEVIBILITA' E/O INAMMISSIBILITA' DEL
RICORSO.
Infatti, la mancata allegazione al ricorso ,depositato in segreteria della CTP, dell'atto impugnato non comporta la inammissibilità del ricorso come più volte statuito dalla Corte di cassazione. Nel ricorso tributario, non c'è un obbligo generale per il contribuente di allegare l'atto opposto, ma diventa essenziale se si contesta la tempestività del ricorso stesso;
in tal caso, il contribuente deve allegare l'atto impugnato con prova della sua notifica per dimostrare di aver rispettato i termini, altrimenti l'Amministrazione Finanziaria potrebbe eccepire l'inammissibilità del ricorso per tardività. Se l'Amministrazione contesta la tempestività, l'onere è del contribuente, ma in caso di notifica nulla, l'onere si sposta sull'Agenzia per provare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente..
Invero, Nell'ambito del processo tributario l'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992 non prevede alcuna sanzione per l'omesso deposito dell'atto impugnato con la relativa notificazione da cui si ricava la prova della tempestività dell'impugnazione. Ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per inosservanza del termine perentorio di legge, tali documenti possono essere esibiti e prodotti anche in un momento successivo ed anche su impulso del giudice che deve ordinarne l'esibizione, avvalendosi dei poteri di cui al comma 5 del cit. art. 22, D.Lgs. n. 546/1992.
Le previsioni di inammissibilità, stante il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate per costante e pacifica giurisprudenza costituzionale (cfr. C. Cost. nn. 189/2000; 520/2002) e di legittimità (cfr. Cass. nn.
21170/2005; 6391/2006; 29394/2008; 15444/2010; 6130/2011; 20612/2016; 26560/2014; 25107/2020;
28033/2023)“in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato” e ciò specie con “riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità.”
È proprio in coerenza con tale principio cardine di diritto che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito e di recente ribadito (ex multis, Cass. nn. 19584/2023; 28033/2023) che l'adempimento prescritto dall'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 546/92 alla cui stregua il ricorrente deve produrre, al momento della costituzione in giudizio, (anche) “l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato” “non è sanzionato, in caso di inosservanza, anche se alla produzione in discorso si correla la stessa possibilità di rilevare la tempestività, o meno, del ricorso introduttivo (il cui termine di decadenza decorre, per l'appunto, dalla data di notificazione dell'atto impugnato).”
Del pari infondato il secondo motivo dell'appello in quanto l'ATO ME1 ha dedotto di aver notificato delle fatture prima dell'intimazione di pagamento, ma non ha prodotto né le fatture, né le relate. È, pertanto, corretta la sentenza impugnata che va confermata con rigetto dell'appello.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
Il TO Il Presidente
EL RG
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
GI GE, TO
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1064/2021 depositato il 19/02/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. in Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1786/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 30/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 223520 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso depositato in data 06.06.2019 Resistente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'intimazione di pagamento n. 223520 notificata in data 29.12.2018, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 1.025,18 a titolo di TIA per l'anno di imposta
2006. La ricorrente ha chiesto annullarsi l'atto in oggetto, adducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il tributo.L'ATO ME1 ritualmente convocata non è costituita.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'ATO chiedendo la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) il ricorso è fondato.Nel susseguirsi delle varie norme in materia di tariffa e Tarsu ed in vigenza del D.
Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006, che in buona sostanza ha regolato la materia a proposito della tariffa per gestione dei rifiuti urbani, vi è da osservare che la legge 27 febbraio 2009 n. 13 ha stabilito che ove il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del decreto legislativo richiamato non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2) Il termine del 30 giugno 2009 è scaduto senza che sia stato adottato il regolamento per cui nella sostanza tariffa e tarsu si equivalgono fino a quando i Comuni non abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi superiori all'85% con la conseguenza che va così differita l'operatività della tariffa e che il prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recata dal D. Lvo 3.4.2006 n. 152, adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per gli anni 2007,2008 2009 ed ora anche 2010 visto la proroga di legge a tale data perchè la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entri in pieno regime. Il decreto mille proroghe ha prorogato la TIA al 31.12.2010.
3) Rebus sic stantibus, ai fini della determinazione della tariffa valgono le disposizioni ancora non abrogate in quanto il D.M. previsto dal comma 6 del D.Lgs. 152 non è stato emanato per cui sono I Consigli Comunali
a determinare la tariffa anche quando si sono consorziati nelle ATO che hanno unicamente il potere di riscuotere la tariffa e non la tassa, la cui competenza rimane al Comune. La giurisdizione esclusiva in materia di tariffa riconosciuta al giudice tributario dal costante a orientamento giurisprudenziale della Corte di
Cassazione ha fatto emergere :a- che non vi è reale differenza, nel presupposto e nella disciplina giuridica sostanziale, tra la Tassa rifiuti e TIA, trattandosi comunque di entrate pubblicistiche non negoziali e non sinallagmatiche;
b-gli atti con cui viene richiesta la TIA al contribuente hanno natura di atti amministrativi impositivi;
c-tali atti sono impugnabili in commissione tributaria e devono recare un determinato contenuto al fine di consentire l'esercizio da parte del destinatario del diritto alla difesa.
4) Queste affermazioni portano alla conclusione che per la riscossione sia nei modi che nei termini valgono le norme introdotte dalla c.d. miniriforma dei tributi locali contenuta nei commi 161 e seguenti della legge n.
296 del 2006 (finanziaria 2007). Il legislatore con la legge 27-12-2006 n. 296 all'art. 1 commi da 161 a 167 ha ridisciplinato e dettato nuove regole per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali . Per tutti i tributi
è stata prevista una normativa uniforme nel senso che la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti,l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti deve avvenire a mezzo notifica al contribuente da parte dell'ente locale, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,un apposito avviso motivato.
5) Il legislatore ha anche determinato regole tassative sui requisiti dell'avviso,sui presupposti su cui deve basarsi, sull'obbligo di notificare anche l'atto a cui l'avviso eventualmente si richiama, l'indicazione del responsabile del procedimento e cosi via. L'avviso motivato deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
nella ipotesi in cui l'accertamento diventi definitivo perché non opposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica o perché, se opposto, sia passata in giudicato la sentenza che ha deciso l'eventuale ricorso, il debito di imposta con gli accessori viene iscritto a ruolo diventando titolo esecutivo da notificarsi al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo.
6) Le disposizioni di legge innovative si applicano dalla entrata in vigore della legge, ossia dall'1-1-2007 ad eccezione dei rapporti di imposta pendenti a questa data ai quali il legislatore ha inteso applicare le norme di cui ai commi da 161 a 170 dell'art. 1 della legge finanziaria. Per rapporti di imposta pendenti devono intendersi tutti quei rapporti per i quali non sono spirati alla data del 31-12-2006 i termini di decadenza posti dalla vecchia legge nonché tutti i rapporti che si trovano pendenti innanzi alle commissioni tributarie e quindi in pendenza di giudizio.
7) Ora se le ATO hanno solo il potere di riscuotere la Tariffa determinata dai Consigli Comunali ed il
Comune nel regolamento di applicazione della TIA - che è ancora in vigore proprio perché non è stato ancora adottato il regolamento da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela previsto dal comma 6 dell'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152- prevede che il gestore del servizio ha anche la delega alla riscossione della TIA, non vi è dubbio che tale delegato e per l'esattezza l'ATO ha il potere di riscuotere anche a mezzo di ingiunzioni di pagamenti anche perché l'art. 10 del contratto per la gestione non esclude espressamente tale potere. Comunque nell'eventuale contrasto tra la norma privatistica del contratto e quella del regolamento prevale la disposizione del regolamento a cui ha dato piena efficacia la legge 27.02.2009
n. 13 nel consentire ai Comuni che hanno adottato la TIA di farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
8) La riscossione e l'accertamento, anche per la TIA, sono soggetti quindi alla legge di riforma dei tributi locali per cui la ingiunzione di pagamento (equiparabile alla cartella) non può avvenire se non vi è stato un avviso di accertamento regolarmente notificato che nella fattispecie viene sostituito dalla notifica delle fatture.
9) Agli atti di causa però non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento anche se nella intimazione c'è un riferimento a fatture (che, come detto, potrebbero essere equiparate all'avviso di accertamento); non vi è prova che tali fatture siano state notificate prima ancora di procedere alla intimazione di pagamento e che per la nuova legge può avvenire entro tre anni da quando l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.
10) Deve ritenersi ancora, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati. Come detto, la TIA è una mera variante della Tarsu e, quindi, un tributo locale soggetto al termine di prescrizione quinquennale (articolo
2948 c.v. ) L'applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) è stata affermata dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010. In particolare la Cassazione sostiene che i tributi locali ( a differenza di quelli erariali) sono prestazioni periodiche "e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2948 n. 4 del Codice Civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.
11) Nel caso che ci occupa, quindi, trattandosi di periodo di imposta 2006, al momento della notifica dell'ingiunzione di pagamento in contestazione (29.12.2018) ed in assenza di prova della notifica di ulteriori atti interruttivi, deve ritenersi inutilmente decorso il termine della prescrizione previsto per i crediti in contestazione. ricorso va pertanto accolto .Le spese del giudizio poste a carico della parte soccombente liquidate come da dispositivo.
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
In particolare, è infondato il primo motive relative all' IRRICEVIBILITA' E/O INAMMISSIBILITA' DEL
RICORSO.
Infatti, la mancata allegazione al ricorso ,depositato in segreteria della CTP, dell'atto impugnato non comporta la inammissibilità del ricorso come più volte statuito dalla Corte di cassazione. Nel ricorso tributario, non c'è un obbligo generale per il contribuente di allegare l'atto opposto, ma diventa essenziale se si contesta la tempestività del ricorso stesso;
in tal caso, il contribuente deve allegare l'atto impugnato con prova della sua notifica per dimostrare di aver rispettato i termini, altrimenti l'Amministrazione Finanziaria potrebbe eccepire l'inammissibilità del ricorso per tardività. Se l'Amministrazione contesta la tempestività, l'onere è del contribuente, ma in caso di notifica nulla, l'onere si sposta sull'Agenzia per provare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente..
Invero, Nell'ambito del processo tributario l'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992 non prevede alcuna sanzione per l'omesso deposito dell'atto impugnato con la relativa notificazione da cui si ricava la prova della tempestività dell'impugnazione. Ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per inosservanza del termine perentorio di legge, tali documenti possono essere esibiti e prodotti anche in un momento successivo ed anche su impulso del giudice che deve ordinarne l'esibizione, avvalendosi dei poteri di cui al comma 5 del cit. art. 22, D.Lgs. n. 546/1992.
Le previsioni di inammissibilità, stante il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate per costante e pacifica giurisprudenza costituzionale (cfr. C. Cost. nn. 189/2000; 520/2002) e di legittimità (cfr. Cass. nn.
21170/2005; 6391/2006; 29394/2008; 15444/2010; 6130/2011; 20612/2016; 26560/2014; 25107/2020;
28033/2023)“in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato” e ciò specie con “riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità.”
È proprio in coerenza con tale principio cardine di diritto che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito e di recente ribadito (ex multis, Cass. nn. 19584/2023; 28033/2023) che l'adempimento prescritto dall'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 546/92 alla cui stregua il ricorrente deve produrre, al momento della costituzione in giudizio, (anche) “l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato” “non è sanzionato, in caso di inosservanza, anche se alla produzione in discorso si correla la stessa possibilità di rilevare la tempestività, o meno, del ricorso introduttivo (il cui termine di decadenza decorre, per l'appunto, dalla data di notificazione dell'atto impugnato).”
Del pari infondato il secondo motivo dell'appello in quanto l'ATO ME1 ha dedotto di aver notificato delle fatture prima dell'intimazione di pagamento, ma non ha prodotto né le fatture, né le relate. È, pertanto, corretta la sentenza impugnata che va confermata con rigetto dell'appello.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
Il TO Il Presidente
EL RG