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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3358/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3358/2019 R.G. promossa da
(C.F.: , con sede in Roma alla Via Grotte di Torre Parte_1 P.IVA_1
Rigata n. 17, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Parte_2
dall'Avv. Maurizio Paganelli (C.F.: ) e dall'Avv. Mauro Guerrisi (C.F.: C.F._1
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Controparte_1 C.F._3
Pasqualina Renzi (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione C.F._4
in appello
- APPELLATO - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1055/2019 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15.7.2019 ed iscritta a ruolo il 16.7.2019 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1055/2019, notificata in data
14.6.2019, chiedendo, in sua riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, che fosse dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale sannita, essendo competente quello di Roma
ovvero di Latina in forza degli artt. 19 e 21 c.p.c. e, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo n.
1157/2017, autorizzando essa appellante al definitivo incameramento della somma di euro
20.000,00 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, con conseguente ordine al Conservatore dei
RR.II. di Latina di procedere all'immediata cancellazione dell'ipoteca iscritta al n. 9252 reg. gen. e n. 1458 reg. part. Vinte le spese del doppio grado e condanna di controparte ai sensi dell'art. 96
commi I e III c.p.c.
L'appellata, costituendosi, chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile e, in ogni caso,
infondato, con vittoria delle spese del grado.
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., trasmesso il fascicolo dalla settima sezione civile alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024,
siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR,
all'udienza del 12.3.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva per cui la causa veniva rinviata al 19.3.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 27.10.2017, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 19 marzo 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3358/2019 R.G. promossa da
(C.F.: , con sede in Roma alla Via Grotte di Torre Parte_1 P.IVA_1
Rigata n. 17, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Parte_2
dall'Avv. Maurizio Paganelli (C.F.: ) e dall'Avv. Mauro Guerrisi (C.F.: C.F._1
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Controparte_1 C.F._3
Pasqualina Renzi (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione C.F._4
in appello
- APPELLATO - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1055/2019 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15.7.2019 ed iscritta a ruolo il 16.7.2019 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1055/2019, notificata in data
14.6.2019, chiedendo, in sua riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, che fosse dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale sannita, essendo competente quello di Roma
ovvero di Latina in forza degli artt. 19 e 21 c.p.c. e, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo n.
1157/2017, autorizzando essa appellante al definitivo incameramento della somma di euro
20.000,00 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, con conseguente ordine al Conservatore dei
RR.II. di Latina di procedere all'immediata cancellazione dell'ipoteca iscritta al n. 9252 reg. gen. e n. 1458 reg. part. Vinte le spese del doppio grado e condanna di controparte ai sensi dell'art. 96
commi I e III c.p.c.
L'appellata, costituendosi, chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile e, in ogni caso,
infondato, con vittoria delle spese del grado.
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., trasmesso il fascicolo dalla settima sezione civile alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024,
siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR,
all'udienza del 12.3.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva per cui la causa veniva rinviata al 19.3.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 27.10.2017, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 19 marzo 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi